CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 aprile 2018, n. 9842 – Qualora l’Amministrazione, anche dopo il formarsi del silenzio-rifiuto sull’istanza di rimborso del contribuente, interrompa la propria inerzia, notificando a quest’ultimo un provvedimento di rigetto, anche parziale, dalla data di tale notificazione inizia a decorrere il più breve termine decadenziale per l’impugnazione del provvedimento di rigetto