CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 07 settembre 2021, n. 24078 – In ordine alla sussistenza di un rapporto giornalistico di tipo subordinato per l’accertamento del vincolo di subordinazione, non può essere attribuita eccessiva rilevanza alla circostanza che il giornalista non sia tenuto al rispetto di un orario di lavoro fisso o alla permanenza sul luogo di lavoro, ma al contrario, debbano essere presi in considerazione altri e più appropriati elementi quali: lo stabile inserimento della prestazione resa dal giornalista nell’organizzazione aziendale, la soddisfazione di un’esigenza informativa del giornale attraverso la sistematica compilazione di articoli su specifici argomenti o di rubriche, la continuità della prestazione giornalistica resa, la disponibilità del lavoratore alle esigenze e alle richieste del datore di lavoro nell’intervallo tra una prestazione e l’altra