CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 giugno 2020, n. 11706 – Il datore di lavoro, che contesti la richiesta risarcitoria pervenutagli dal lavoratore, è onerato, pur con l’ausilio di presunzioni semplici, della prova dell’aliunde perceptum o dell’aliunde percipiendum, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall’azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l’onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito