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definizioni agevolate – condoni
Vorrei sapere se l’Agenzia delle entrate ha confermato con proprio documento di prassi la possibilità per i contribuenti di poter accedere alla definizione agevolata delle liquidazioni periodiche Iva (non contemplata nella circolare n. 1/2023).
Si conferma che anche per le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito del controllo dei dati delle liquidazioni periodiche Iva trovano applicazione le misure agevolative introdotte dal comma 155 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022.
La possibilità di accedere alla definizione agevolata è stata attestata dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 7 del 14 febbraio 2023, dopo quanto era stato annunciato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in sede di interrogazione parlamentare (n. 3-00140 del 1° febbraio 2023).
Per quanto riguarda le modalità di applicazione delle citate misure, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 1/2023.
Si chiede se la definizione agevolata degli avvisi bonari (articolo 1, comma 155, della legge di bilancio 2023) può riguardare anche gli avvisi emessi a seguito di controllo automatizzato delle liquidazioni periodiche Iva (Lipe).
La risposta è affermativa e arriva direttamente dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. Rispondendo a una interrogazione parlamentare (n. 3-00140 del 1° febbraio 2023), ha precisato che anche le somme dovute a seguito delle comunicazioni dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (articolo 21-bis del decreto legge n. 78/2010), il cui pagamento rateale è ancora in corso alla data del 1° gennaio 2023, rientrano nella definizione agevolata prevista dal comma 155 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022.
Si ricorda che la definizione prevede la possibilità di effettuare il pagamento del debito residuo a titolo di imposte e contributi previdenziali, interessi e somme aggiuntive. Chi aderisce potrà usufruire della riduzione delle sanzioni al 3%, senza alcuna riduzione sulle imposte residue non versate o versate in ritardo.
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Nel 2022 ho ricevuto una comunicazione di irregolarità, emessa ai sensi dell’art. 36-ter del Dpr n. 600/1973, e ho aderito alla rateizzazione con calcolo delle sanzioni al 20%. Vorrei sapere se posso usufruire della definizione agevolata introdotta dalla legge di bilancio 2023, che prevede la riduzione delle sanzioni al 3% per le rateizzazioni in corso.
La legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022, articolo 1 – commi da 153 a 159) ha previsto, tra l’altro, la possibilità di definire in modo agevolato (con la riduzione delle sanzioni al 3%) le somme dovute a seguito di controllo delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021 e la facoltà di estendere i piani di rateazioni (fino a 20 rate) per debiti di importo non superiore a 5.000 euro. A prescindere dal periodo d’imposta, possono essere definite anche le comunicazioni per le quali al 1° gennaio 2023 sia regolarmente in corso un pagamento rateale.
Nella definizione agevolata, tuttavia, rientrano solo le comunicazioni emesse a seguito dei controlli “automatizzati”, cioè quelli eseguiti ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972.
Per le comunicazioni di irregolarità derivanti da controlli formali (eseguiti ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973) rimane ferma, invece, la sanzione del 20%. Per queste comunicazioni, comunque, è adesso possibile optare per l’estensione del piano di rateazione (20 rate, anziché 8), indipendentemente dall’importo dovuto.
Per maggiori informazioni sulla definizione agevolata si consiglia di consultare la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1/2023.
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Come funziona e quanto costa la definizione agevolata delle liti pendenti introdotta dalla legge di bilancio 2023?
L’articolo 1, comma 186, della legge n. 197/2022 ha introdotto una definizione agevolata delle controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate o l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Si tratta delle liti pendenti al 1° gennaio 2023 in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione.
Più precisamente, la definizione si applica alle controversie in cui il ricorso in primo grado è stato notificato alla controparte entro il 1° gennaio 2023 e per le quali alla data di presentazione della domanda di definizione il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva.
Fermo restando che le modalità di attuazione della definizione saranno stabilite da appositi provvedimenti del direttore della competente Agenzia fiscale, la norma dispone che per ciascuna controversia occorre presentare, entro il 30 giugno 2023, un’apposita domanda ed effettuare il pagamento, sempre entro la stessa data, dei seguenti importi:
- 90% del valore della controversia, per i ricorsi pendenti iscritti nel primo grado
- 40% del valore della controversia, in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale nella pronuncia di primo grado
- 15% del valore della controversia in caso di soccombenza dell’Agenzia fiscale nella pronuncia di secondo grado
- 5% del valore della controversia pendente innanzi alla Corte di cassazione e per la quale l’Agenzia fiscale risulti soccombente in tutti i precedenti gradi di giudizio.
Dagli importi dovuti vanno sottratti quelli già versati, a qualsiasi titolo, in pendenza di giudizio.
In caso di accoglimento parziale del ricorso, o comunque di soccombenza ripartita tra il contribuente e la competente Agenzia fiscale, l’importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni è dovuto per intero relativamente alla parte di atto confermata dalla pronuncia giurisdizionale e in misura ridotta, con le percentuali sopra indicate, per la parte di atto annullata.
La norma prevede, infine, la possibilità di pagare a rate gli importi dovuti, se superiori a 1.000 euro (massimo 20 rate trimestrali di pari importo, con decorrenza dal 1° aprile 2023 e da versare, rispettivamente, entro il 30 giugno 2023, il 30 settembre, il 20 dicembre e il 31 marzo di ciascun anno). Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi legali calcolati dalla data del versamento della prima rata.
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Corrisponde al vero che il contribuente che opta per il regime fiscale dei forfettari non può usufruire delle detrazioni per familiari a carico?
Sì, le detrazioni per carichi di famiglia non spettano, poiché i ricavi e i compensi dei contribuenti che aderiscono al regime forfettario non concorrono alla formazione del reddito complessivo ma sono tassati con un’imposta sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Per questi contribuenti, infatti, il reddito imponibile si calcola applicando all’ammontare dei ricavi o dei compensi percepiti un coefficiente di redditività, diverso a seconda dell’attività svolta. Da tale reddito si possono dedurre solo i contributi previdenziali versati per obblighi di legge
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Rientra nella definizione agevolata delle irregolarità formali l’omessa presentazione dell’F24 a zero?
Dall’ambito applicativo della definizione agevolata delle irregolarità formali (disciplinata dall’articolo 9, Dl 119/2018) sono escluse, tra le altre, le violazioni aventi a oggetto omessi o tardivi pagamenti e, più in generale, quelle riferibili al tributo aventi natura sostanziale. Pertanto, l’omessa presentazione del modello F24 a saldo zero non può essere definita in via agevolata tenuto conto che lo stesso è necessario per assolvere all’obbligo di pagamento dei tributi e dei contributi, anche quando l’obbligazione è adempiuta mediante la compensazione del debito con crediti relativi a tributi diversi ovvero a contributi (circolare n. 11/2019, paragrafo 3).
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FAQs – Sanzioni fiscali
Vorrei sapere se l’Agenzia delle entrate ha confermato con proprio documento di prassi la possibilità per i contribuenti di poter accedere alla definizione agevolata delle liquidazioni periodiche Iva (non contemplata nella circolare n. 1/2023).
Si conferma che anche per le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito del controllo dei dati delle liquidazioni periodiche Iva trovano applicazione le misure agevolative introdotte dal comma 155 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022.
La possibilità di accedere alla definizione agevolata è stata attestata dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 7 del 14 febbraio 2023, dopo quanto era stato annunciato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in sede di interrogazione parlamentare (n. 3-00140 del 1° febbraio 2023).
Per quanto riguarda le modalità di applicazione delle citate misure, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 1/2023.