FAQS – domande e risposte

Per inviare un quesito compila il modulo cliccando qui 

Elenco categorie delle FAQs suddivise per argomenti per consultazione cliccare sulla categoria interessata oppure utilizzare il modulo ricerca:








c
Espandi Tutto


C
Riduci Tutto

FAQ 730 e dichiarazioni dei redditi

La risposta è positiva, a condizione che:

  • il trattamento venga eseguito da personale medico o da personale abilitato dalle autorità competenti in materia sanitaria, in quanto la prestazione rientra tra i trattamenti di natura sanitaria
  • il contribuente che sostiene la spesa per questi trattamenti sia in possesso di una prescrizione medica che dimostri il collegamento della prestazione resa con la cura di una patologia.

Si ricorda, inoltre, che le spese sono detraibili nella misura del 19% e che la detrazione spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale o mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili” (a meno che la prestazione sanitaria non venga eseguita da una struttura pubblica o da una struttura sanitaria accreditata al Servizio sanitario nazionale.

La problematica indicata dalla lettrice ci è stata segnalata da altri contribuenti. In pratica, in alcune CU (Certificazione Uniche) del 2023, che riguardo ai dati dei familiari a carico costituiscono la fonte di precompilazione del modello 730, nel campo “mesi a carico” del prospetto dei familiari è stato riportato, invece che l’effettivo numero di mesi per cui il figlio è stato a carico del genitore nel 2022, un valore uguale a quello della detrazione spettante per i mesi di gennaio/febbraio.
I contribuenti che riscontrano questa anomalia, cioè che il numero dei mesi di carico per il figlio indicato nel prospetto del 730 precompilato non è corretto, possono modificare tale dato.
Si ricorda che in questi casi la modifica da 2 a 12 dei mesi a carico non ha effetti sull’esito contabile della dichiarazione, se non per i contribuenti residenti in alcune regioni (Campania, Puglia, Piemonte, Sardegna) e nella provincia di Bolzano, per i quali il valore riportato nel campo “mesi a carico” può incidere sull’ammontare dell’addizionale regionale dovuta, in quanto su tale dato sono calcolate alcune agevolazioni sull’addizionale regionale all’Irpef.

Per quanto riguarda, invece, i dati del figlio nato ad aprile, la lettrice dovrà indicarlo a carico per 8 mesi, lasciando vuoto il campo “detrazione per i mesi di gennaio/febbraio”. Si consiglia, infine, di comunicare al datore di lavoro, se non è stato già fatto, i dati del secondo figlio, in modo da ritrovarlo già inserito nella prossima precompilata.

Come prevede il secondo comma dell’articolo 10 del Tuir, sono deducibili dal reddito complessivo, per la parte rimasta a carico del datore di lavoro e fino all’importo massimo di 1.549,37 euro, i contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici e all’assistenza personale o familiare (colf, assistenti delle persone anziane, eccetera).
Si conferma che la deduzione delle somme pagate per il versamento di questi contributi, riferiti al trimestre in cui è avvenuto il decesso del datore di lavoro, spetta agli eredi che hanno sostenuto la spesa.
Si ricorda, infine, che sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri.

Come è ormai noto, dal 1° marzo 2022 le detrazioni per i figli a carico (art. 12 del Tuir) di età inferiore a 21 anni sono state sostituite dall’assegno unico universale, che viene erogato dall’Inps a seguito di apposita richiesta.
Anche quando non si ha diritto alla detrazione per il figlio a carico, come nella situazione esposta nel quesito, è necessario indicare nel prospetto dei familiari a carico il codice fiscale, i mesi a carico e gli altri suoi dati.
Questi dati, infatti, sono indispensabili per poter riconoscere le altre agevolazioni fiscali previste per i familiari a carico (per esempio, la detrazione Irpef per le spese sanitarie).

Le spese sostenute per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi, stipulate per unità immobiliari residenziali e relative pertinenze, sono detraibili dall’Irpef nella misura del 19%.
Come precisato dall’Agenzia delle entrate (circolare n. 24/2022), la detrazione spetta al contraente della polizza, indipendentemente dall’intestazione dell’immobile oggetto della stessa, poiché l’agevolazione è riferibile al bene e non alla persona.
La risposta al quesito è, dunque, affermativa. Va ricordato, tuttavia, che la detrazione spetta per intero se si possiede un reddito complessivo non superiore a 120.000 euro (in caso di superamento di tale limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro) e che la spesa deve essere sostenuta con versamento bancario o postale, o mediante altri sistemi di pagamento “tracciabili”.
Si ricorda, infine, che l’agevolazione spetta per le polizze stipulate a partire dal 1° gennaio 2018 e che in caso di polizze “multirischio” la detrazione può essere riconosciuta limitatamente alla componente di premio relativa alle garanzie a copertura degli eventi calamitosi.

In materia di Superbonus, effettivamente, sono numerose le disposizioni normative che hanno modificato nel tempo l’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020.
Con riferimento agli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno, l’ultima modifica è arrivata con la recente legge n. 38/2023, che ha convertito il decreto legge n. 11/2023.
Tale norma ha disposto che la detrazione del 110% spetta anche per le spese sostenute entro il 30 settembre 2023, a condizione, però, che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo.
Si ricorda, infine, che per coloro che hanno avviato gli interventi a partire dal 1° gennaio 2023 sono stati introdotti condizioni e requisiti soggettivi diversi (si veda il comma 8-bis dell’articolo 119 del citato decreto legge n. 34/2020).

Nel prospetto “Familiari a carico” del modello 730 deve sempre essere indicato il codice fiscale del coniuge, anche quando non è a carico fiscalmente e, quindi, non si usufruisce della detrazione d’imposta prevista dal comma 1, lettera a), dell’art. 12 del Tuir (istruzioni di compilazione del modello 730).
Il contribuente che ha già trasmesso il modello, entro il 20 giugno può annullare la dichiarazione inviata tramite la specifica funzionalità presente nell’applicativo web della precompilata.
Si ricorda che l’annullamento è consentito una sola volta e che, dopo aver annullato la dichiarazione, bisognerà trasmetterne una nuova, poiché all’Agenzia delle entrate non risulta presentata alcuna dichiarazione. In caso contrario risulterà omessa.

A partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2022 l’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap), disciplinata dal decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997, non è più dovuta dai seguenti soggetti:

  • persone fisiche che esercitano attività commerciali
  • esercenti arti e professioni indicati nelle lettere b) e c) del comma 1 dell’articolo 3 dello stesso decreto legislativo n. 446/1997.

L’esclusione da Irap è stata disposta dalla legge di bilancio 2022 (articolo 1, comma 8, della legge n. 234/2021 e riguarda esclusivamente le persone fisiche (imprese individuali e lavoratori autonomi). Restano assoggettati all’imposta regionale le società e gli altri soggetti passivi individuati dal citato articolo 3.

Premesso che in Italia non è consentita la vendita online di farmaci o medicinali che richiedono la prescrizione medica, si conferma che possono essere riportate nel 730 le spese sostenute per l’acquisto online di tutti i farmaci e i medicinali per i quali non è necessaria la prescrizione del medico.
Si ricorda, tuttavia, che tali acquisti devono essere effettuati da farmacie o esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla legislazione delle Regioni o delle Province autonome.
Per verificare se una farmacia o un esercizio commerciale è autorizzato alla vendita online, è possibile consultare sul sito del Ministero della Salute la pagina con l’elenco dei “Soggetti autorizzati al commercio online di medicinali”.

Le donazioni effettuate a favore degli enti del Terzo settore rientrano tra gli oneri per i quali la normativa tributaria riconosce, alternativamente, sia la detrazione d’imposta sia la deduzione dal reddito complessivo (articolo 83 del decreto legislativo n. 117/2017).
In particolare, per le erogazioni liberali in denaro o in natura effettuate in favore di Onlus, Associazioni di promozione sociale, Cooperative Sociali e ONG è possibile richiedere una detrazione del 30%, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 30.000 euro, oppure, in alternativa, una deduzione nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.
Nella dichiarazione precompilata l’Agenzia delle entrate inserisce queste donazioni tra gli oneri deducibili o quelli detraibili a seconda del risultato più favorevole al contribuente, calcolato sulla base delle informazioni presenti nelle Certificazioni uniche pervenute alla stessa Agenzia.
Ad ogni modo, il contribuente è libero di modificare la dichiarazione spostando l’onere inserito come deducibile tra quelli detraibili (o viceversa).

Se, come sembra dal quesito, il lettore ha ricevuto in donazione la sola “nuda proprietà” (in presenza, quindi, di un contratto di donazione con riserva di usufrutto), egli non deve dichiarare nel suo modello 730 l’immobile che gli è stato donato dai genitori.
Come riportano le stesse istruzioni per la compilazione del modello 730, in caso di usufrutto o altro diritto reale (per esempio, uso o abitazione) il titolare della sola nuda proprietà non deve dichiarare il fabbricato. L’immobile deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi dell’usufruttuario.

Si premette, anzitutto, che il genitore che nell’anno precedente ha presentato la dichiarazione dei redditi per il figlio, utilizzando il servizio web “dichiarazione precompilata”, può operare per conto del figlio anche per l’anno successivo senza fare ulteriore richiesta (provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023).
Questo vale, comunque, fino al compimento della maggiore età del figlio e solo per il genitore che l’anno precedente ha usato il servizio “dichiarazione precompilata” (non anche per l’altro genitore). Non è valido, inoltre, se la dichiarazione è stata presentata con altre modalità.
Negli altri casi, l’abilitazione del genitore può essere richiesta:

  • inviando il modulo (allegato 2 del provvedimento del 19 maggio 2022) tramite il servizio online “Consegna documenti e istanze”, disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia
  • allegando lo stesso modulo a un messaggio di posta elettronica certificata, da inviare a una qualsiasi Direzione provinciale dell’Agenzia (gli indirizzi di posta sono disponibili nella pagina “Pec Direzioni Provinciali”)
  • consegnando personalmente il modulo, insieme a una copia di un documento di identità del minore, in un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia.

La risposta è positiva a condizione che il convivente sia un erede della persona deceduta e che subentri nella titolarità del contratto di locazione.
Con la circolare n. 9/2013 (risposta 1.1) l’Agenzia delle entrate ha precisato, infatti, che la detrazione si trasmette anche quando il beneficiario dell’agevolazione (de cuius) era il conduttore dell’immobile, purché l’erede conservi la detenzione materiale e diretta del bene, subentrando nella titolarità del contratto di locazione.
Al contrario, la detrazione per le rate residue non spetta in tutti i casi in cui il soggetto subentrante nel contratto di locazione non sia un erede della persona che aveva sostenuto le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (per esempio, nel caso del coniuge che non accetta l’eredità o per il convivente di fatto non nominato erede).

L’Agenzia delle entrate consente al contribuente di abilitare una persona di fiducia ad accedere, per proprio conto, ai servizi online dell’Agenzia e all’applicativo web della dichiarazione precompilata. L’abilitazione può essere richiesta solo per una persona, la quale accederà all’area riservata del sito con le sue credenziali (SPID, CIE o CNS) e, successivamente, sceglierà di operare nell’interesse della persona che l’ha abilitata.
Per abilitare una persona di fiducia occorre presentare il modulo allegato al provvedimento del 17 aprile 2023, disponibile sul sito dell’Agenzia (che ha sostituito quello predisposto lo scorso anno).
Il modulo può essere presentato sia dalla persona che richiede l’abilitazione (mediante un servizio web presente all’interno della sua area riservata, con una videochiamata, con posta elettronica certificata, o recandosi in un ufficio territoriale dell’Agenzia) sia dalla persona di fiducia (con posta elettronica certificata, se autorizzata all’invio dal contribuente che chiede l’abilitazione, o portando in ufficio la richiesta di abilitazione e un certificato medico che attesta l’impossibilità della persona interessata, a causa di patologie, a presentare direttamente il modulo).

Il credito d’imposta previsto per le persone fisiche che nel 2022 hanno sostenuto spese per lo svolgimento di Attività fisica adattata (Afa) è uno dei nuovi dati presenti quest’anno nella dichiarazione precompilata.
L’Agenzia delle entrate inserisce questo dato nel foglio informativo del beneficiario che ha richiesto l’agevolazione con apposita istanza (presentata con le modalità e nei termini definiti dal provvedimento dell’11 ottobre 2022). L’importo del credito viene indicato nella misura spettante, come stabilita dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2023.
Il contribuente, quindi, in presenza dei requisiti necessari per richiedere l’agevolazione fiscale, dovrà riportare questo importo nel rigo G15 del modello 730 (o nel rigo CR31 in caso di presentazione del modello Redditi Persone fisiche).

La dichiarazione precompilata 2023 (modello “730” o modello “Redditi”) e l’elenco riepilogativo dei dati inseriti dall’Agenzia delle entrate (e di quelli che non è stato possibile inserire perché non completi o incongruenti), saranno disponibili in un’area autenticata del sito dell’Agenzia dal pomeriggio del 2 maggio 2023.
A partire dal successivo 11 maggio si potrà accettare, modificare, integrare e inviare il modello 730 precompilato tramite l’applicazione web. Dalla stessa data sarà possibile modificare e inviare anche il modello “Redditi” precompilato.
Si ricorda che per entrare nell’area autenticata del sito occorrono le credenziali SPID (Sistema Pubblico dell’Identità Digitale) oppure la Carta d’Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Come stabilito dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 marzo 2023 (in Gazzetta ufficiale n. 83/2023), l’obbligo di trasmettere all’Agenzia delle entrate i dati sull’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, da parte degli enti pubblici o privati affidatari di tali servizi, decorrerà a partire dal periodo d’imposta 2025.
Saranno escluse dalle comunicazioni le spese riferite ad abbonamenti venduti con modalità che non prevedono la registrazione dei dati identificativi dei titolari.
Per gli anni 2023 e 2024 la trasmissione dei dati riguardanti le spese pagate nell’anno precedente, con l’indicazione del titolare dell’abbonamento e della persona che le ha sostenute, sarà invece facoltativa.
Pertanto, potremmo trovare queste spese già nella precompilata del prossimo anno (dichiarazione 2024), se comunicate all’Agenzia, e sempre che siano state effettuate con versamento bancario o postale, oppure mediante altri strumenti di pagamento tracciabili.

No, non è richiesta una nuova abilitazione per la presentazione della dichiarazione. Come prevede il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 18 aprile 2023, l’erede che ha ottenuto l’autorizzazione ad accedere alla dichiarazione 730 precompilata nell’anno precedente è autorizzato anche per l’anno corrente.
Per chi, invece, deve chiedere l’abilitazione, è disponibile nell’area riservata del sito dell’Agenzia un apposito servizio (denominato “Autorizzazioni soggetti terzi”), mediante il quale è possibile dichiarare, ai sensi del Dpr n. 445/2000, la propria condizione di erede. In alternativa, l’erede può inviare la richiesta a una qualsiasi Direzione Provinciale dell’Agenzia delle entrate, come allegato a un messaggio di posta elettronica certificata, oppure presentarla a un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia.

Gli importi detraibili nella prossima dichiarazione dei redditi per tasse e contributi di iscrizione versati nel 2022 a università non statali sono stati resi noti con il decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1406/2022 del 23 dicembre 2022.
Nel documento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2023, sono riportate le somme massime detraibili dall’Irpef lorda sui redditi 2022 per area disciplinare e per zona geografica in cui ha sede l’università.
Prendendo in considerazione le spese medie standard sostenute da uno studente per l’iscrizione agli atenei statali, il decreto ha confermato gli importi che erano stati stabiliti per l’anno precedente (decreto del MUR n. 1324 del 23 dicembre 2021).

Il pagamento dei rimborsi fiscali spettanti al contribuente deceduto avvengono secondo le regole disposte dall’articolo 5 del decreto legge n. 73/2022.
Nei casi di successione legittima (eredità devoluta per legge), l’Agenzia delle entrate eroga il rimborso direttamente ai beneficiari, per l’importo corrispondente alla rispettiva quota ereditaria, come risultante dalla dichiarazione di successione presentata. Quindi, non è necessario presentare alcuna istanza.
Nelle ipotesi di successione testamentaria, invece, o quando la dichiarazione di successione non è stata presentata, l’ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate, competente per la lavorazione del rimborso, chiederà agli interessati di produrre la documentazione idonea ad attestare la qualità di eredi.

La risposta è affermativa. Come ormai è noto, dal mese di giugno del 2017 è entrata in vigore una specifica disciplina fiscale per le locazioni a uso abitativo di immobili situati in Italia, di durata non superiore a 30 giorni, stipulati da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa (articolo 4, commi 2 e 3, del decreto legge n. 50/2017).
Il comma 595 della legge n. 178/2020 ha poi limitato (precisamente, a partire dal 2021) l’applicazione di tale disciplina ai soli casi in cui vengano destinati alla locazione breve non più di quattro appartamenti per ogni periodo d’imposta. Altrimenti, l’attività di locazione, da chiunque esercitata, si presume svolta in forma imprenditoriale.
Pertanto, il contribuente che nel 2022 ha concesso in locazione breve più di quattro appartamenti dovrà utilizzare, per dichiarare il reddito derivante da tali locazioni, il modello “Redditi Persone fisiche” (fascicolo 3), non potendo coloro che svolgono attività di impresa utilizzare il modello 730.

Per la locazione di un immobile in comproprietà, ognuno dei comproprietari deve riportare nella dichiarazione dei redditi la propria quota del corrispettivo lordo spettante.
Se nella certificazione (CU) che verrà rilasciata dall’intermediario è indicato solo il codice fiscale della persona che ha stipulato il contratto di locazione breve, come solitamente accade, l’importo totale del corrispettivo sarà riportato nella dichiarazione precompilata di questa persona. Pertanto, egli dovrà modificare il dato inserito (riducendolo del 50%) e il comproprietario dell’immobile locato (la moglie) dovrà indicare nella sua dichiarazione dei redditi l’altro 50% di corrispettivo.

La trasmissione telematica all’Enea dei dati relativi agli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica (legge n. 296/2006) e di quelli che comportano risparmio energetico (art. 16-bis del Dpr n. 917/86) deve avvenire, di regola, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Per l’anno 2023 l’Enea ha reso disponibile il portale “Ecobonus/Bonus casa”, attraverso il quale trasmettere le informazioni, in data 1° febbraio 2023, avvisando gli utenti che per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il 1° e il 31 gennaio 2023 il termine dei 90 giorni decorre dal giorno in cui è stato reso disponibile il portale.

La risposta è affermativa. Come più volte indicato dall’Agenzia delle entrate, la spesa per gli interventi di procreazione medicalmente assistita (PMA) è detraibile da entrambi i componenti della coppia e, in particolare, dalla persona intestataria della fattura. Se la fattura è cointestata la spesa è detraibile nella misura del 50% da ciascuno.
Nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 24/2022, alla quale si rinvia per ulteriori informazioni, sono specificate le tipologie di prestazioni detraibili (non tutte le spese, infatti, possono essere portate in detrazione).
Per quanto riguarda le modalità di pagamento, infine, si ricorda che quando la prestazione non è resa da una struttura pubblica o da una struttura privata accreditata al Servizio sanitario nazionale, per poter detrarre la spesa occorre effettuare il versamento con sistemi “tracciabili” (bonifico bancario o postale, anche online, carta di debito o credito, bollettino postale, eccetera).

Si conferma che con il provvedimento del 15 febbraio 2023 è stata disposta la proroga del termine entro il quale è possibile trasmettere all’Agenzia delle entrate la richiesta di opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie relative al 2022. Prorogato anche il termine per esercitare l’opposizione direttamente sul sito Sistema Tessera Sanitaria.
Entro il 22 febbraio 2023 (invece che 31 gennaio 2023) si potrà comunicare l’opposizione a rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i propri dati riguardanti spese sanitarie e relativi rimborsi e, di conseguenza, di non farli inserire nella dichiarazione dei redditi precompilata. Sul sito dell’Agenzia è disponibile il modello da inviare via e-mail, insieme alla copia del documento di identità, alla casella di posta elettronica “opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it”. La richiesta può essere effettuata anche telefonicamente, chiamando un centro di assistenza multicanale (numero verde 800.90.96.96, 06.96668907 da cellulare, +39 06.96668933 dall’estero) e in forma libera, cioè senza utilizzare il modello: è sufficiente comunicare la tipologia di spesa da escludere, i dati anagrafici, il codice fiscale e i dati della tessera sanitaria.
Dal 3 al 30 marzo 2023 (invece che dal 9 febbraio all’8 marzo 2023) si potrà comunicare l’opposizione direttamente in un’area autenticata del sito Sistema Tessera Sanitaria. Con questa modalità, si ricorda, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei dati all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.

Si premette che l’installazione di un impianto fotovoltaico per la produzione di energia elettrica, in quanto basato sull’impiego di fonti rinnovabili di energia, rientra tra i lavori agevolabili con la detrazione del 50% (articolo 16-bis, lettera h del Tuir). Per avere il beneficio, tuttavia, è necessario che l’impianto venga installato per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera).
Il bonus mobili ed elettrodomestici spetta al contribuente che realizza determinate tipologie di interventi (tra cui quelli di manutenzione straordinaria) e usufruisce della detrazione prevista dal citato articolo 16-bis del Tuir. In particolare, il bonus consiste in una detrazione Irpef (del 50% su un importo massimo, per il 2023, di 8.000 euro) delle spese sostenute per acquistare mobili e grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla classe A per i forni, alla classe E per le lavatrici, le lavasciugatrici e le lavastoviglie, alla classe F per i frigoriferi e i congelatori.
L’Agenzia delle entrate ha più volte specificato che gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia rientrano nella “manutenzione straordinaria”. Pertanto, al verificarsi di tutte le altre condizioni previste dalle disposizioni che regolano la concessione del bonus, la risposta al quesito è affermativa.

Come è noto, anche il familiare convivente del possessore o del detentore dell’immobile oggetto dell’intervento ha diritto, a determinate condizioni, a richiedere le detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio.
Nella situazione rappresentata nel quesito, l’amministratore del condominio comunicherà all’Agenzia delle entrate, quale soggetto a cui è attribuita la spesa, colui che gli è stato indicato come tale dal proprietario dell’immobile. Pertanto, indicherà il codice fiscale di chi ha sostenuto la spesa (marito), riportando nel campo “Tipologia del soggetto al quale è stata attribuita la spesa” che si tratta di “Altro soggetto comunicato all’amministratore dal proprietario”.
In questo modo, il beneficiario troverà la spesa sostenuta nel foglio informativo della precompilata (ma non nel modello). Quindi, verificata la presenza dei requisiti previsti dalla legge per richiedere la detrazione, il beneficiario aggiungerà i dati nella propria dichiarazione dei redditi.
In assenza di comunicazione da parte del proprietario, l’amministratore riporterà, quale soggetto a cui è attribuita la spesa, il proprietario stesso.

Si conferma che il credito d’imposta per il miglioramento dell’acqua potabile, introdotto dalla legge n. 178/2020 (articolo 1, comma 1087), è stato prorogato per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 (legge n. 234/2021, articolo 1 comma 713).
L’agevolazione spetta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
Si ricorda che il credito è pari al 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a:

  • 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economiche
  • 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli altri soggetti.

Considerato che le risorse economiche messe a disposizione sono limitate (per il 2023 ammontano a 1,5 milioni di euro), con apposito provvedimento l’Agenzia delle entrate renderà nota la misura percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante, che dipenderà, quindi, dal totale delle richieste presentate

Certamente, a condizione che il contratto di comodato risulti regolarmente registrato al momento dell’avvio dei lavori di ristrutturazione o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente il predetto avvio.
Il comodatario, infatti, rientra tra i soggetti che possono usufruire della detrazione, in quanto detentore dell’immobile oggetto di ristrutturazione in base a un titolo idoneo (comodato) e sempre che ne sostenga le relative spese.
Si ricorda, inoltre, che il detentore dell’immobile deve essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, da acquisire in forma scritta anche successivamente all’inizio dei lavori ma formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si richiede la detrazione.

Si conferma, anzitutto, che ogni cittadino che abbia compiuto 16 anni (il tutore o rappresentante legale, se di età inferiore) può scegliere di non rendere disponibili all’Agenzia delle entrate i propri dati riguardanti spese sanitarie e relativi rimborsi e, di conseguenza, di non farli inserire nella dichiarazione dei redditi precompilata.
La richiesta di opposizione all’utilizzo dei dati delle spese sanitarie relative al 2022 deve essere inviata all’Agenzia delle entrate entro il 31 gennaio 2023. Sul sito dell’Agenzia è disponibile un apposito modello in versione pdf (anche in formato editabile), da inviare via e-mail alla casella di posta elettronica “opposizioneutilizzospesesanitarie@agenziaentrate.it”. Al modello è necessario allegare anche la copia del documento di identità.
La richiesta può essere effettuata anche telefonicamente, chiamando un centro di assistenza multicanale (numero verde 800.90.96.96, 06.96668907 da cellulare, +39 06.96668933 dall’estero) e in forma libera, cioè senza utilizzare il modello: è sufficiente comunicare la tipologia di spesa da escludere, i dati anagrafici, il codice fiscale e i dati della tessera sanitaria.
Dopo il 31 gennaio 2023, precisamente dal 9 febbraio all’8 marzo 2023, l’opposizione potrà essere esercitata accedendo all’area autenticata del sito Sistema Tessera Sanitaria. Con questa modalità è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata.
Infine, si ricorda che le spese sanitarie per le quali è stata esercitata l’opposizione possono comunque essere inserite direttamente dal contribuente in fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, sempre che sussistano i requisiti previsti dalla legge per la detraibilità o deducibilità delle stesse.

La risposta è affermativa. Il locatore non proprietario dell’immobile (comodatario o sublocatore) troverà nella sua dichiarazione precompilata i corrispettivi derivanti dalla locazione breve. Tale reddito, che viene comunicato tramite la Certificazione Unica dall’intermediario immobiliare, è riportato nel quadro D del modello 730 o nel quadro RL del modello Redditi Persone fisiche. La ritenuta effettuata dall’intermediario viene invece indicata nel quadro F del 730 (Sezione locazioni brevi) o nel quadro LC del modello Redditi.

L’erede dell’usufruttuario, se è anche nudo proprietario dell’immobile oggetto degli interventi di ristrutturazione, ha la possibilità di portare in detrazione le rate residue non usufruite dalla persona deceduta, poiché, in qualità di proprietario dell’immobile, ha il titolo giuridico che gli consente di richiedere l’agevolazione.
Tuttavia, è necessario che abbia anche la detenzione materiale e diretta del bene (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 28/2022). In sostanza, il trasferimento delle detrazioni può avvenire solo se l’erede può disporre dell’immobile e non anche quando lo stesso risulta locato (come nel caso rappresentato nel quesito).

La risposta è positiva. La detrazione delle spese funebri spetta al contribuente che ha sostenuto il costo, a prescindere dal vincolo di parentela con la persona deceduta. Quando la spesa è sostenuta da persone diverse dall’intestatario della fattura, come nella situazione esposta nel quesito, per richiedere la detrazione è necessario riportare nel documento originale di spesa una dichiarazione di ripartizione della stessa, sottoscritta anche dall’intestatario del documento.
Si ricorda, infine, che la detrazione Irpef del 19% deve essere calcolata su un limite massimo di spesa di 1.550 euro e spetta per intero ai titolari di reddito complessivo fino a 120.000 euro. Se si supera questo limite, la detrazione decresce fino ad azzerarsi al raggiungimento di un reddito complessivo pari a 240.000 euro.

Per il periodo d’imposta 2022 il contribuente che si trova nella situazione indicata nel quesito dovrà compilare e inviare nei termini ordinari due distinte dichiarazioni. Una per i redditi personali, l’altra per dichiarare, in qualità di erede, i redditi conseguiti fino alla data del decesso dalla persona deceduta. Nel caso di decesso di uno dei coniugi avvenuto prima della presentazione della dichiarazione dei redditi, infatti, non è possibile utilizzare la forma congiunta.
Per la dichiarazione della persona deceduta l’erede potrà utilizzare, oltre al modello Redditi Pf, anche il modello 730 (sempre che per il contribuente deceduto ricorrano le condizioni previste per presentare tale modello). Il modello 730, tuttavia, potrà essere presentato telematicamente all’Agenzia delle entrate, oppure a un Caf o a un professionista abilitato. Non è possibile consegnarlo, invece, né al sostituto d’imposta della persona deceduta né al sostituto d’imposta dell’erede.
Si ricorda, infine, che l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dell’erede abilitato una dichiarazione dei redditi della persona deceduta completa dei dati reddituali, degli oneri detraibili e deducibili sostenuti e delle altre informazioni presenti nell’Anagrafe tributaria. L’erede, dopo aver modificato o integrato la dichiarazione, può inviarla direttamente tramite l’applicazione web.
Per richiedere l’abilitazione ad accedere alla dichiarazione precompilata in qualità di erede si rinvia alle istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate nella guida sulla dichiarazione precompilata presente nella sezione l’Agenzia informa del suo sito.

La detrazione può essere ripartita in quattro quote annuali costanti e di parti importo solo se l’importo complessivo delle spese sanitarie è superiore a 15.493,71 euro, al lordo della franchigia di 129,11 euro.
Da questo importo vanno escluse le spese per l’acquisto dei veicoli per persone con disabilità.
La scelta per la rateizzazione si effettua nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui sono state sostenute le spese ed è irrevocabile.

No, la riduzione della detrazione introdotta dalla recente legge di bilancio non si riferisce alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici, né a quelle sostenute per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici. La novità, che prevede una minore detraibilità dall’Irpef per chi possiede redditi superiori a 120mila euro, riguarda esclusivamente gli oneri indicati nell’art. 15 del Dpr 917/1986, ad eccezione delle spese sanitarie e degli interessi relativi ai prestiti e ai mutui agrari, all’acquisto e alla costruzione dell’abitazione principale.

L’installazione di un condizionatore a pompa di calore su immobili residenziali, trattandosi di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva, rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali si può usufruire della detrazione Irpef indicata nell’art. 16-bis del Tuir. La detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2020 e va ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.
L’intervento consente di usufruire anche della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, in presenza delle condizioni previste dalle disposizioni che regolano questa agevolazione. Si consiglia, in proposito, di consultare la guida pubblicata dall’Agenzia delle entrate nella sezione l’Agenzia informa del suo sito internet.

Come è noto , la detrazione relativa all’acquisto di mobili ed elettrodomestici deve essere calcolata su un importo massimo di 10.000 euro per ogni singola unità immobiliare oggetto di “ristrutturazione”.
L’Agenzia delle entrate, tuttavia, ha chiarito che nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa bisogna far riferimento alle unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non a quelle risultanti alla fine dei lavori.
Nel caso proposto, quindi, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

Gli assegni periodici corrisposti all’ex coniuge, tranne quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, non sono oneri detraibili dall’Irpef ma deducibili dal reddito complessivo (art. 10, comma 1 lett. c del Tuir).
Le somme stabilite come contributo per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali, quando sono stati disposti dal giudice, sono quantificabili e vengono corrisposti all’ex-coniuge periodicamente, si considerano, come l’assegno di mantenimento, deducibili dal reddito complessivo del coniuge che le paga e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per il coniuge che ne beneficia.
Qualora queste somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese pagate.

Con la circolare n. 7 del 27 aprile 2018 l’Agenzia delle entrate ha chiarito che le spese relative alla cosiddette verifiche post adozione del minore rientrano tra le spese deducibili dal reddito complessivo (nella misura del 50%) quando dette verifiche costituiscono un adempimento strettamente correlato alla procedura di adozione internazionale.
In sostanza, i genitori adottivi potranno usufruire della deduzione di queste spese, prevista dall’articolo 10, comma 1, lett. l-bis), del Tuir, solo se, sulla base dell’accordo stipulato con il Paese di origine del minore, sono tenuti a consentire le verifiche post adozione sulle condizioni del minore adottato e sul livello di integrazione nella nuova famiglia.

Dal 1° gennaio 2020 le detrazioni del 19% degli oneri indicati nell’art. 15 del Tuir (Dpr 917/1986), tra i quali rientrano le spese sanitarie, possono essere usufruite soltanto se il pagamento è effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari).
Il versamento in contanti continua, tuttavia, ad essere ammesso, senza perdere il diritto alla detrazione, per l’acquisto di medicinali e di dispositivi medici e per pagare le prestazioni sanitarie rese dalle strutture pubbliche o dalle strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale.

Con la prossima dichiarazione, relativa al periodo d’imposta 2019, l’erede potrà utilizzare il modello 730 per dichiarare i redditi della persona deceduta nel 2019, o entro il 23 luglio 2020, che aveva i requisiti per poter presentare questo modello.
Non sarà però possibile presentarlo al sostituto d’imposta, né quello del contribuente deceduto né quello dell’erede, ma inviarlo direttamente all’Agenzia delle entrate o attraverso un Caf o un professionista abilitato.

La riduzione della detraibilità dall’Irpef riguarda esclusivamente gli oneri indicati nell’art. 15 del Tuir (Dpr 917/1986), ad eccezione delle spese sanitarie e degli interessi relativi ai prestiti e ai mutui agrari, all’acquisto e alla costruzione dell’abitazione principale.
Dal periodo d’imposta 2020, pertanto, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120.000 euro, al netto del reddito dell’abitazione principale e delle relative pertinenze, la detrazione diminuisce all’aumentare del reddito, fino ad azzerarsi oltre il limite di 240.000 euro. In particolare, la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro.

Si, oltre che per l’acquisto dei mezzi di locomozione, la persona con disabilità ha diritto a una detrazione dall’Irpef del 19% del costo pagato per spese di riparazione del mezzo stesso. Per essere detraibile, tuttavia, le riparazioni devono essere sostenute entro i quattro anni dall’acquisto del veicolo e non devono rientrare nella manutenzione ordinaria: sono esclusi, per esempio, i costi di esercizio, come pneumatici, carburante, premi assicurativi, eccetera.
Le spese di riparazione, infine, concorrono, insieme al costo di acquisto del mezzo, al raggiungimento del limite massimo di spesa consentito di 18.075,99 euro e non possono essere rateizzate.
In materia di agevolazioni fiscali per le persone con disabilità si consiglia di consultare la guida dell’Agenzia delle entrate, presente nella sezione l’Agenzia informa del suo sito internet.

Si, è possibile richiedere l’agevolazione anche quando i lavori sono stati pagati da una società finanziaria. In presenza di tutti gli altri presupposti previsti dalla legge, in questi casi, però, è necessario:

  • che la società che concede il finanziamento paghi l’impresa che ha eseguito i lavori con bonifico bancario o postale da cui risultino tutti i dati richiesti (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato)
  • che il contribuente sia in possesso della ricevuta del bonifico effettuato dalla società finanziaria al fornitore della prestazione.

La possibilità di usufruire della detrazione dall’Irpef delle spese sostenute per gli interventi di sistemazione a verde è stata prorogata al 31 dicembre 2019 dalla legge n. 145/2018 (art. 1, comma 68). In particolare, è possibile detrarre dall’imposta lorda un importo pari al 36% delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo.
Come affermato nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 8/2019, tuttavia, il bonus non può essere concesso per i lavori eseguiti in economia. Tale precisazione è stata ribadita dalla circolare n. 13/2019 alla quale si rinvia per ulteriori chiarimenti.

La ripartizione in quattro quote annuali di pari importo della detrazione per le spese sanitarie sostenute in un anno può essere chiesta se il loro importo è complessivamente superiore a 15.493,71 euro (al lordo della franchigia di 129,11 euro). Vanno escluse da tale somma le spese relative all’acquisto dei veicoli per disabili. In pratica, si può usufruire della rateizzazione per le spese sanitarie indicate nei righi E1, E2, E3 del modello 730 o nei righi RP1, RP2 ed RP3 del modello Redditi Pf. La scelta tra rateizzazione e detrazione in un’unica soluzione va fatta al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all’anno in cui le spese sono state sostenute ed è irrevocabile.

Per le spese sostenute all’estero è necessario un documento dal quale sia possibile ricavare le stesse indicazioni degli acquisti effettuati in Italia (natura, qualità e quantità del prodotto e codice fiscale dell’acquirente).
Se il farmacista estero dovesse rilasciare una documentazione di spesa da cui non risultano queste indicazioni, si potrà:

  • riportare a mano sullo stesso documento il codice fiscale del destinatario
  • chiedere alla farmacia apposita documentazione dalla quale si evinca la natura (farmaco o medicinale), la qualità (nome del farmaco) e la quantità.

Si, la spesa sostenuta per acquistare il liquido per le lenti a contatto è inclusa tra le spese mediche detraibili dall’Irpef annuale. Il liquido, difatti, è indispensabile per l’utilizzazione delle stessi lenti che, come è noto, rientrano tra i dispositivi medici per i quali è possibile usufruire della detrazione sull’intero importo sostenuto per l’acquisto o l’affitto.

Il regime della cedolare secca sulle locazioni prevede l’applicazione di un’imposta che sostituisce, oltre all’Irpef e alle addizionali regionale e comunale, le imposte di registro e di bollo.
Chi sceglie questo regime deve versare l’imposta nei tempi e con le stesse modalità previste per l’Irpef, vale a dire in acconto e saldo. Per il primo anno in cui si dà in locazione un immobile l’acconto non è dovuto, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per l’anno precedente.
Nel suo caso, pertanto, il saldo dell’imposta per il 2019 (pari al 21% o al 10% del canone annuale di locazione, a seconda che si tratti di contratto libero o a canone concordato) sarà pagato nel 2020.

Si, dal 1° gennaio 2018 è possibile portare in detrazione dall’Irpef il costo sostenuto per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
L’agevolazione non è temporanea, essendo stata inserita dalla legge di bilancio 2018 (legge n. 205/2017) tra gli altri oneri detraibili indicati nell’articolo 15 del Tuir (comma i-decies).
La detrazione, pari al 19%, va calcolata su un importo complessivamente non superiore a 250 euro e spetta anche se le spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare a carico fiscalmente.
L’agevolazione non spetta per acquisti di titoli di viaggio con durata oraria, anche se superiore a quella giornaliera (per esempio i biglietti a tempo che durano 72 ore) e delle cosiddette carte di trasporto integrate che includono anche altri servizi (per esempio le carte turistiche).

No, come indicato anche nelle istruzioni alla compilazione del modello di dichiarazione dei redditi per le persone fisiche non residenti, gli interessi pagati su mutui ipotecari danno diritto a una detrazione sulle imposte quando l’acquisto riguarda un immobile, da adibire ad abitazione principale, “situato in Italia”.
Pertanto, poiché l’immobile in questione si trova all’estero, gli interessi passivi sul mutuo non possono essere detratti dall’Irpef da pagare in Italia dal contribuente che risiede all’estero.

La detrazione per canoni di locazione spettante ai giovani può essere richiesta al verificarsi delle seguenti condizioni:

  • occorre avere un’età compresa tra i 20 e i 30 anni
  • il contratto di locazione deve riguardare un’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori) e deve essere stipulato ai sensi della legge n. 431/1998
  • si deve possedere un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro.

Si ricorda, infine, che la detrazione dall’Irpef è di 991,60 euro, rapportata al numero dei giorni nei quali l’immobile è stato adibito ad abitazione principale, e che spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto.
Il rispetto dei requisiti richiesti deve essere verificato in ogni periodo d’imposta per il quale si chiede di usufruire dell’agevolazione.

Per ciascun figlio che frequenta l’asilo nido, sia pubblico che privato, spetta una detrazione dall’Irpef del 19% su un importo massimo della spesa di 632 euro. La detrazione va ripartita tra i genitori in base all’onere sostenuto da ciascuno. Per quanto riguarda la documentazione, è necessario conservare la fattura, il bollettino bancario o postale, la ricevuta o la quietanza di pagamento.

Premesso che i genitori non possono ripartire liberamente tra loro la detrazione per i figli a carico in base alla convenienza economica, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che nel caso di genitori non legalmente ed effettivamente separati, la detrazione va ripartita per legge nella misura del 50% ciascuno.
Questa regola generale può essere derogata solo nel caso in cui i genitori si accordino per attribuire l’intera detrazione a quello dei due che possiede il reddito complessivo di ammontare più elevato.

Dalla vendita di un immobile può derivare una plusvalenza, cioè una differenza positiva tra il corrispettivo percepito e il prezzo di acquisto o il costo di costruzione del bene ceduto, aumentato dei costi inerenti il bene stesso.
Questo valore, se derivante da una cessione a titolo oneroso di un bene immobile acquistato o costruito da non più di 5 anni è considerato come uno dei redditi appartenenti alla categoria “redditi diversi” e, come tale, assoggettato a tassazione ordinaria con le normali aliquote Irpef.
Fanno eccezione a tale regola:
•      gli immobili pervenuti per successione
•      quelli ricevuti in donazione, se, con riferimento alla persona che ha donato l’immobile, sono trascorsi cinque anni dall’acquisto o dalla costruzione dello stesso
•      le unità immobiliari urbane che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari.
In alternativa alla tassazione ordinaria, il venditore ha la facoltà di chiedere all’atto della cessione, con dichiarazione resa al notaio, che sulla plusvalenza realizzata sia applicata un’imposta sostitutiva di quella sul reddito. L’aliquota dell’imposta sostitutiva applicabile è pari al 20%.

No, quando l’integrazione o la rettifica della dichiarazione comporta un maggior credito o un minor debito, è possibile, a scelta dell’interessato:

  • presentare entro il 25 ottobre, a un Caf o a un professionista abilitato alla trasmissione, un modello 730 integrativo
  • presentare un modello “Redditi Pf”.

Il modello Redditi Persone fisiche può essere presentato entro il 2 dicembre (dichiarazione correttiva), visto che il 30 novembre quest’anno è un sabato, oppure entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi Pf relativo all’anno successivo (dichiarazione integrativa).
Infine, è anche prevista la possibilità di presentare il modello entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione (dichiarazione integrativa – art. 2 comma 8 del Dpr 322/1998).

Come chiarito con la risoluzione dell’Agenzia delle entrate n. 64/E del 28 giugno 2019, la proroga al 30 settembre 2019 dei termini dei versamenti riguarda tutti i contribuenti che, contestualmente:

  • esercitano in forma d’impresa o di lavoro autonomo le attività economiche per le quali risultano approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa), a prescindere dal fatto che gli stessi soggetti applichino o meno tali indici
  • dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun Isa, dal relativo decreto ministeriale di approvazione.

Al ricorrere di queste condizioni, risultano interessati dalla proroga anche i contribuenti che, per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2018:

  • applicano il regime forfettario agevolato
  • applicano il regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
  • determinano il reddito con altre tipologie di criteri forfettari

ricadono nelle altre cause di esclusione dagli Isa.

I contributi versati in maniera volontaria per riscattare gli anni di corso legale di laurea sono deducibili per intero senza limitazione d’importo, ferma restando la capienza del reddito complessivo. La deduzione è prevista per cassa, cioè nel periodo d’imposta in cui avviene il pagamento.

Se la dichiarazione dei redditi successiva a quella dalla quale risultava un’eccedenza a credito di Irpef non viene trasmessa, perché il contribuente è esonerato dalla presentazione, egli potrà chiedere il rimborso del credito presentando un’istanza agli uffici dell’Agenzia delle Entrate competenti in base al domicilio fiscale.
Se non viene chiesto il rimborso, è sempre possibile, comunque, indicare il credito in questione nella prima dichiarazione successivamente presentata.

Si, è possibile avere la detrazione Irpef, oltre che per le prestazioni del veterinario, anche per l’acquisto dei medicinali prescritti dallo stesso medico e individuati dall’art. 1 del decreto legislativo n. 193/2006.
Per ottenere l’agevolazione non è necessario conservare la prescrizione (risoluzione n. 24/2017), ma occorre che lo scontrino indichi il codice fiscale di chi sostiene la spesa, la natura, la qualità e la quantità dei medicinali acquistati (scontrino parlante).
La detrazione non spetta per l’acquisto di mangimi speciali, anche se prescritti dal veterinario, poiché non sono considerati farmaci.
Si ricorda, infine, che la detrazione:

  • è pari al 19% delle spese veterinarie sostenute, calcolata nel limite massimo di 387,34 euro, indipendentemente dal numero di animali posseduti, con una franchigia di euro 129,11
  • spetta a chi ha sostenuto la spesa, anche se non proprietario dell’animale, e per le spese effettuate per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva.

La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, oltre che al proprietario dell’immobile, spetta anche a chi lo detiene sulla base di un contratto di locazione o di comodato, a condizione che abbia il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Tuttavia, è necessario che l’atto attestante la detenzione risulti regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del pagamento delle spese ammesse in detrazione, se precedente.
Pertanto, come ribadito nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13/E del 31 maggio 2019, non sarà possibile usufruire della detrazione se il contratto di comodato non era stato registrato nel momento in cui hanno avuto inizio i lavori di ristrutturazione, anche se si regolarizza successivamente la registrazione dell’atto.

Si, tra le spese di istruzione non universitarie sono detraibili, nella misura del 19%, anche quelle per le gite scolastiche deliberate dagli organi d’istituto. Se queste spese sono pagate direttamente alla scuola non occorre richiedere la copia della delibera che ha stabilito le somme da versare. In caso contrario, cioè quando la spesa è pagata ad altri soggetti (per esempio, all’agenzia di viaggio) va richiesta all’istituto scolastico un’attestazione dalla quale risulti la delibera di approvazione e i dati dello studente.
Si ricorda, infine, che la detrazione per le spese di istruzione va calcolata su un importo massimo, che dal 2019 è pari a 800 euro per alunno o studente

L’agevolazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è riconosciuta ai contribuenti che usufruiscono della detrazione Irpef prevista dall’art. 16-bis del Tuir per aver realizzato alcuni degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Per beneficiarne è necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria. Nella categoria “manutenzione straordinaria” rientrano anche gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, quale l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Così come vi rientrano, inoltre, l’installazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore o la sostituzione della caldaia.

Si, l’agevolazione spetta anche per i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite un’agenzia interinale e rimborsati all’agenzia stessa.
È necessario, tuttavia, che quest’ultima rilasci una certificazione (fattura) dalla quale devono risultare: il codice fiscale e i dati anagrafici della persona che effettua il pagamento e del lavoratore, i dati identificativi dell’agenzia, la descrizione del servizio reso, l’indicazione della quota di contributi a carico del datore di lavoro.

Per agevolare le adozioni di minori stranieri, i genitori adottivi possono usufruire di una deduzione dal reddito complessivo del 50% delle spese sostenute per l’espletamento delle procedure. Per avere l’agevolazione è necessario che le spese siano certificate dall’Ente di adozione autorizzato che ha ricevuto l’incarico di curare la procedura.
La deduzione deve essere proporzionalmente ripartita tra i due genitori, in relazione alle spese pagate, come indicato nella certificazione rilasciata dall’Ente. Se la spesa è sostenuta da un solo genitore, in quanto l’altro coniuge è a suo carico, la deduzione spetta esclusivamente al coniuge che ha pagato la spesa. Pertanto, sarà sua cura chiedere all’Ente autorizzato la certificazione a suo nome dell’intera spesa.

Si, a condizione che le prestazioni di chiropratica (chiroterapia) siano state eseguite in centri appositamente autorizzati all’esercizio dell’attività di chiroprassi e sotto la responsabilità tecnica di uno specialista (medico specialista in fisiatria o in ortopedia). Per usufruire della detrazione è necessaria, inoltre, una prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia.

Nel novero delle spese sanitarie per le quali si ha diritto alla detrazione d’imposta del 19%, limitatamente all’ammontare che eccede la franchigia di 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir), rientrano anche quelle sostenute per cure termali, escluse le spese di viaggio e soggiorno. In tal caso, l’agevolazione spetta in presenza di prescrizione medica che dimostri il collegamento tra la prestazione e la patologia. Ai fini dell’agevolazione, è necessario conservare la ricevuta relativa al ticket, se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, oppure la prescrizione medica e la ricevuta attestante l’importo della spesa sostenuta se le cure sono rese direttamente dalla struttura termale (risoluzione n. 207/1976).

Sì. La legge di bilancio 2019, infatti, ha stabilito che lo sport bonus, vale a dire il credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (introdotto dalla legge di bilancio 2018) spetta anche agli enti non commerciali e alle persone fisiche (articolo 1, commi da 621-628, legge 145/2018”).

La detrazione Irpef del 19% relativa ai canoni di locazione sostenuti dagli studenti universitari fuori sede, cioè iscritti a un corso di laurea di un’università situata in un comune diverso da quello di residenza (articolo 15, comma 1, lettere i-sexies e i-sexies 01,Tuir), non spetta per le spese condominiali e/o di riscaldamento comprese nel canone di locazione, per i costi di intermediazione e per il deposito cauzionale (circolare n. 7/2018).

In caso di acquisizione per successione mortis causa dell’immobile su cui sono stati eseguiti lavori di recupero edilizio, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che ne conservano la detenzione materiale e diretta. In altri termini, l’agevolazione compete a chi può disporre dell’immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale (circolare 24/2004, paragrafo 1.1). La condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche in ciascuno degli anni per i quali l’erede intende fruire delle residue rate di detrazione. Pertanto, l’erede che deteneva direttamente l’immobile e, successivamente, lo ha concesso in comodato non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l’immobile direttamente. Tuttavia, al termine del contratto di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza (circolare 17/2015, paragrafo 3.3).

La definizione agevolata delle irregolarità formali, disciplinata dall’articolo 9, Dl 119/2018, non può essere utilizzata per consentire l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali costituite o detenute all’estero. Ne consegue che non rientrano nella procedura di regolarizzazione nè le violazioni concernenti gli obblighi di monitoraggio fiscale (compilazione del quadro RW) nè quelle concernenti l’Ivie e l’Ivafe (circolare n. 11/2019, paragrafo 3).

Per le spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva spetta una detrazione del 19% calcolata nel limite massimo di euro 387,34, con una franchigia di euro 129,11 (articolo 15, comma 1, lettera c-bis, Tuir). La detrazione spetta a chi ha sostenuto la spesa, anche se non è proprietario dell’animale (circolare n. 55/2001, paragrafo 1.4.2).

La detrazione per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici informatici, necessari all’apprendimento, nonché per l’uso di strumenti compensativi che favoriscono la comunicazione verbale e assicurano ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere, spetta per le spese sostenute, fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, sia a favore dei minori sia a favore dei maggiorenni con disturbo specifico dell’apprendimento (DSA – articolo 15, comma 1, lettera e-ter, Tuir).

Nel novero delle spese sanitarie detraibili (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir) rientrano anche quelle sostenute per il rilascio di certificati medici per usi sportivi. Ai fini della detrazione è necessario conservare la ricevuta fiscale o la fattura rilasciata dal medico.

Ai fini della detrazione Irpef relativa agli interessi pagati per un mutuo ipotecario, l’acquisto dell’immobile da adibire ad abitazione principale deve essere effettuato nell’anno precedente o successivo alla data di stipula del contratto di mutuo. Ciò significa che si può prima acquistare l’immobile ed entro un anno sottoscrivere il mutuo oppure prima stipulare il contratto di mutuo ed entro un anno sottoscrivere il contratto di compravendita (articolo 15, comma 1, lettera b, Tuir).

No, le spese funebri sono detraibili, nella misura del 19%, indipendentemente dall’esistenza di un vincolo di parentela con la persona deceduta. Si ricorda che la detrazione compete nel limite massimo di spesa di 1.550 euro, riferito a ciascun decesso (articolo 15, comma 1, lettera d, Dpr 917/1986).

La normativa tributaria prevede, in linea generale, che le somme da chiunque corrisposte a titolo di borsa di studio (o di assegno, premio o sussidio per fini di studio o di addestramento professionale), se il beneficiario non è legato da rapporti di lavoro dipendente nei confronti del soggetto erogante, sono assimilate ai redditi di lavoro dipendente (articolo 50, comma 1, lettera c, Tuir). Quanto agli obblighi dichiarativi, in assenza di una specifica previsione di esenzione, le somme percepite a titolo di borsa di studio devono essere indicate nel quadro RC del modello Redditi persone fisiche (ovvero nel quadro C del modello 730).

In relazione all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile su cui è stato eseguito un intervento di recupero edilizio, è possibile usufruire di una detrazione Irpef del 50% (“bonus mobili” – articolo 16, comma 2, Dl 63/2013). L’ultima legge di bilancio ha prorogato l’agevolazione anche per gli acquisti effettuati nel 2019, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1º gennaio 2018 (articolo 1, comma 67, lettera b, n. 2, legge 145/2018). Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle sostenute per l’acquisto di apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, paragrafo 3.4).

Oltre al modello 730, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei contribuenti in modalità precompilata anche il modello Redditi Pf. I contribuenti interessati al modello Redditi hanno tempo fino al 30 settembre 2019 per modificarlo/integrarlo e inviarlo.

La legge di bilancio 2019 ha istituito un credito d’imposta del 65% in relazione alle erogazioni liberali effettuate per particolari tipologie di lavori su edifici e terreni pubblici (articolo 1, commi 156-161, legge 145/2018). L’agevolazione, in particolare, compete per le erogazioni in denaro, effettuate a partire dal 2019, per gli interventi su edifici e terreni pubblici finalizzati, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, alla bonifica ambientale (compresa la rimozione dell’amianto), alla prevenzione e al risanamento del dissesto idrogeologico, alla realizzazione o alla ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e al recupero di aree dismesse di proprietà pubblica. Nel novero dei soggetti che possono beneficiare del tax credit rientrano, oltre alle persone fisiche e ai titolari di reddito d’impresa, anche gli enti non commerciali.

Le spese sostenute per l’acquisto di integratori alimentari non danno diritto alla detrazione Irpef prevista per le spese sanitarie. Gli integratori, infatti, anche se acquistati in farmacia e assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica, non possono essere considerati medicinali, ma, in virtù della loro composizione, prodotti appartenenti all’area alimentare (risoluzioni nn. 256/2008 e 396/2008).

Le spese sostenute per un intervento di dermopigmentazione di ciglia e sopracciglia finalizzato a rimediare a danni estetici causati dall’alopecia universale sono detraibili come spese sanitarie. Anche se non eseguito per finalità di cura, l’intervento può essere considerato di natura medico-sanitaria a patto che sia effettuato da personale medico presso strutture sanitarie provviste della regolare autorizzazione, in quanto è diretto a correggere, almeno in parte, una condizione secondaria della malattia e ad alleggerirne l’impatto psicologico. Per poter detrarre le spese, è necessario avere una certificazione medica attestante la finalità dell’intervento e che la fattura sia rilasciata da una struttura sanitaria autorizzata e dalla stessa, o da altra documentazione, risulti che la prestazione è stata resa da personale medico (circolare n. 18/E del 6 maggio 2016, paragrafo 1.1).

L’ultima legge di bilancio ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2019, ai compensi derivanti dallo svolgimento di lezioni private e ripetizioni da parte dei docenti titolari di cattedre nelle scuole di ogni ordine e grado si applica un’imposta sostitutiva dell’Irpef (e delle relative addizionali), con aliquota del 15%, salva, in ogni caso, la possibilità di optare per l’applicazione dell’imposta sul reddito nei modi ordinari (articolo 1, commi 13-16, legge 145/2018). Come precisato nella circolare 8/2019 (paragrafo 1.8), i redditi assoggettati a imposta sostitutiva rilevano per la determinazione della situazione economica equivalente (Isee): in tal caso, infatti, opera la regola generale secondo la quale il reddito rilevante ai fini Isee va calcolato considerando anche i redditi a cui si applica un’imposta sostitutiva (articolo 4, Dpcm 5 dicembre 2013, n. 159).

Al credito d’imposta del 65% riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati (persone fisiche, enti non commerciali e soggetti Ires) per finanziare interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (“sport bonus”) non si applicano né il limite annuale di 250mila euro relativo all’utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) né il limite massimo dei crediti d’imposta compensabili con F24, fissato in 700mila euro per ciascun anno solare (articolo 34, legge 388/2000). Si ricorda che il bonus è stato istituito dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 363-366, legge 205/2017) ed è stato modificato dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 621-628, legge 145/2018 – vedi “Legge di bilancio per il 2019: nuovo look per lo sport bonus”).

In relazione alle spese sostenute per l’acquisto di dispositivi medici (categoria in cui rientrano anche le protesi) spetta la detrazione del 19% per spese sanitarie. Per fruire dell’agevolazione, è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato e chi sostiene la spesa. La natura del prodotto come dispositivo medico può essere identificata anche mediante le codifiche utilizzate per la trasmissione dei dati al Sistema tessera sanitaria e cioè “AD” (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE) o “PI” (spesa protesica). Nel novero dei dispositivi medici detraibili rientrano anche gli apparecchi per facilitare l’audizione ai sordi, comprese le spese sostenute per l’acquisto delle batterie di alimentazione delle protesi acustiche (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

Dal prossimo 28 maggio si potrà annullare un 730 precompilato già inviato e trasmettere, tramite l’applicazione web, una nuova dichiarazione. L’annullamento è possibile una sola volta fino al 20 giugno. Dopo questa data, la dichiarazione inviata si può correggere: a) presentando, entro il 25 ottobre, a un Caf o a un professionista un 730 integrativo (nel caso di dichiarazione più favorevole al contribuente); b) trasmettendo, tramite l’applicazione web, il modello Redditi correttivo entro il 30 settembre o il modello Redditi integrativo dopo il 30 settembre. Per ulteriori informazioni, si rinvia al sito di assistenza.

Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di un intervento di recupero edilizio, è previsto il riconoscimento di una detrazione Irpef del 50% (“bonus mobili” – articolo 16, comma 2, Dl 63/2013). Tra le spese agevolabili, però, non rientrano quelle sostenute per l’acquisto di porte (circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, paragrafo 3.4).

La legge di bilancio 2018, modificando il Tuir, ha introdotto una detrazione Irpef del 19% per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate a partire dal 1° gennaio 2018. Ai fini della detrazione, l’assicurazione deve essere riferita a unità immobiliari a uso abitativo (articolo 15, comma 1, lettera f-bis, Tuir, introdotta dall’articolo 1, comma 768, legge 205/2017).

I cittadini italiani residenti all’estero impossibilitati a effettuare la trasmissione telematica della dichiarazione possono trasmettere il modello Redditi Pf dall’estero anche in modalità cartacea. In caso di spedizione postale, la dichiarazione deve essere inserita in una normale busta di corrispondenza, senza essere piegata, e spedita al seguente indirizzo: “Agenzia delle entrate – Centro operativo di Venezia, via Giuseppe De Marchi 16, 30175 Marghera (VE) – Italia”. Sulla busta, inoltre, devono essere riportati in modo chiaro il cognome, il nome e il codice fiscale del contribuente, nonché la dicitura “Contiene dichiarazione Modello Redditi 2019 Persone Fisiche”. Per ulteriori informazioni si rinvia alle Istruzioni per la compilazione disponibili sul sito dell’Agenzia.

Gli importi massimi detraibili, nella prossima dichiarazione dei redditi, per le tasse e i contributi versati nel 2018 a università non statali, per la frequenza di corsi di laurea breve, magistrale e a ciclo unico o per la partecipazione a corsi di dottorato, di specializzazione e ai master universitari di primo e secondo livello, sono stati fissati dal decreto Miur 28 dicembre 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 19 marzo 2019 (vedi “Iscrizione atenei non statali:  dal Miur i limiti di detrazione”). Il Dm ha confermato i limiti fissati per gli ultimi anni che tengono conto delle spese medie standard sostenute da uno studente per l’iscrizione agli atenei statali, differenziati in base all’area disciplinare e geografica (Nord, Centro, Sud e isole).

Il modello 730/2019 precompilato sarà disponibile, in un’apposita sezione del sito dell’Agenzia delle entrate, a partire dal prossimo 15 aprile. Si ricorda che, per accedere alla dichiarazione, è necessario essere in possesso del codice pin, che può essere richiesto online sul sito delle Entrate oppure presso un qualsiasi ufficio territoriale, presentando il modulo di richiesta insieme a un documento di identità. Al 730 precompilato si può accedere anche con le credenziali Spid e Inps, nonché con la Carta nazionale dei servizi (Cns).

La detrazione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio deve essere ripartita in 10 quote annuali di pari importo, nell’anno in cui è sostenuta la spesa e in quelli successivi (articolo 16-bis, comma 7, Tuir). Chi, pur avendone diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni (ad esempio, per incapienza o perché non era tenuto alla presentazione della dichiarazione dei redditi) nei successivi periodi d’imposta può comunque beneficiare della detrazione, indicando in dichiarazione il numero della rata corrispondente. Per ulteriori informazioni sul bonus, si rinvia alla Guida disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

La legge di bilancio 2019, nel rimodellare la disciplina dello sport bonus, ne ha esteso l’applicazione anche alle persone fisiche e agli enti non commerciali (per il 2018, invece, il beneficio era riservato solo alle imprese). Si ricorda che l’agevolazione consiste in un credito d’imposta del 65% riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati (appunto, persone fisiche, enti non commerciali e soggetti Ires) nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Si ha diritto al bonus anche nel caso in cui le erogazioni siano destinate ai concessionari o agli affidatari degli impianti (articolo 1, commi da 621-628, legge 145/2018 – vedi anche “Legge di bilancio per il 2019: nuovo look per lo sport bonus”).

In relazione alle spese sostenute per il pagamento delle rette relative alla frequenza degli asili nido (sia pubblici sia privati) da parte dei figli, i genitori hanno diritto a una detrazione Irpef del 19% (articolo 2, comma 6, legge 203/2008). L’importo massimo della spesa ammessa in detrazione è pari a 632 euro per ciascun figlio ed è ripartita tra i genitori in base all’onere da ciascuno sostenuto. Tra le spese detraibili rientrano anche quelle sostenute per la frequenza delle “sezioni primavera”. Queste strutture, infatti, hanno la stessa funzione degli asili nido (circolare n. 13/E del 9 maggio 2013, paragrafo 3.3).

Per le spese sostenute per i servizi di interpretariato dei soggetti riconosciuti sordi ai sensi della legge 381/1970 spetta una detrazione Irpef del 19% (articolo 15, comma 1, lett. c-ter, Tuir). Il legislatore non ha previsto un limite di spesa, quindi la detrazione può essere calcolata sull’intero costo sostenuto e documentato. Si ricorda che l’agevolazione riguarda i minorati sensoriali dell’udito, affetti da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato. La detrazione, invece, non spetta per i servizi resi a coloro che sono affetti da sordità di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. Per fruire della detrazione, è necessario essere in possesso delle certificazioni fiscali rilasciate dai fornitori dei servizi di interpretariato (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

Sì. A partire dal prossimo 15 aprile, in un’apposita sezione del proprio sito internet, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione dei lavoratori dipendenti e dei pensionati il modello 730 precompilato 2019 (relativo al periodo d’imposta 2018). Per accedere alla dichiarazione, è necessario avere il codice pin, che può essere richiesto online sul sito delle Entrate oppure presso qualsiasi ufficio territoriale della stessa Agenzia, presentando il modulo di richiesta insieme a un documento di identità. Al 730 precompilato si può accedere anche con le credenziali Spid e Inps, nonché con la Carta nazionale dei servizi (Cns).

Tra gli interventi di recupero edilizio per cui si ha diritto alla detrazione Irpef (articolo 16-bis del Tuir) sono inclusi anche quelli di manutenzione straordinaria, tra cui rientrano i lavori per la realizzazione e l’integrazione dei servizi igienico-sanitari (articolo 3, comma 1, lettera b, Dpr 380/2001). Nell’ambito di questi ultimi, possono essere compresi anche quelli relativi alla costruzione o al rifacimento dell’impianto idrico-fognario fino alla rete pubblica, realizzati con opere interne o esterne, in quanto si tratta di lavori che presentano le caratteristiche proprie degli interventi di manutenzione straordinaria (risoluzione n. 350/E dell’11 novembre 2002).

Le imprese e le società che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radiotelevisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dall’ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto, per i quali si versa il canone tv speciale, devono  indicare nella propria dichiarazione dei redditi il numero di abbonamento (articolo 17, Dl 201/2011). A tal fine, con specifico riguardo al modello Redditi SC, nel frontespizio della dichiarazione deve essere barrata la casella “Canone Rai”, mentre i dati relativi all’abbonamento vanno espositi all’interno del quadro RS, righi RS111 e RS112. Per ulteriori informazioni si rinvia alle Istruzioni per la compilazione del modello di dichiarazione.

In linea generale, le rendite Inail, ad eccezione dell’indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta, non concorrono alla formazione del reddito e quindi non hanno alcuna rilevanza tributaria. Allo stesso modo non costituiscono reddito le rendite aventi analoga natura corrisposte da organismi non residenti. Nel caso in cui si riceva una rendita da un ente previdenziale estero a titolo risarcitorio per un danno subito a seguito di incidente sul lavoro o malattia professionale contratta durante la vita lavorativa, è necessario presentare all’Agenzia delle entrate un’autocertificazione in cui viene dichiarata la natura risarcitoria della somma percepita. L’autocertificazione va trasmessa alla Divisione Contribuenti – Settore Internazionale – Ufficio Cooperazione Internazionale e deve essere presentata una sola volta.

Il modello Redditi persone fisiche 2019 (periodo d’imposta 2018) deve essere trasmesso entro il 30 settembre 2019 se la presentazione viene effettuata per via telematica, direttamente dal contribuente ovvero tramite un intermediario abilitato. Invece, in caso di consegna in forma cartacea presso un ufficio postale, la dichiarazione deve essere presentata dal 2 maggio al 1° luglio 2019. Per ulteriori informazioni si rinvia alle Istruzioni per la compilazione del modello.

Il suocero può essere considerato un familiare fiscalmente a carico a condizione che conviva con il contribuente o che riceva dallo stesso assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’Autorità giudiziaria. In ogni caso, resta fermo il limite di reddito di 2.840,51 euro che il familiare deve possedere per essere considerato a carico.

Dal 2018, della detrazione relativa agli interventi di efficienza energetica possono beneficiare anche gli Istituti autonomi per le case popolari (Iacp), comunque denominati, nonché gli enti che hanno le loro stesse finalità sociali, costituiti e già operanti al 31 dicembre 2013 nella forma di società che hanno i requisiti previsti dalla legislazione europea in materia di “in house providing”. La detrazione spetta per gli interventi di efficienza energetica realizzati su immobili di proprietà degli Iacp o gestiti per conto dei Comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica (articolo 1, comma 3, legge 205/2017).

No. La detrazione Irpef del 19% dei premi pagati per le assicurazioni aventi a oggetto il rischio di eventi calamitosi, infatti, spetta solo relativamente alle unità immobiliari a uso abitativo. L’agevolazione, peraltro, si applica esclusivamente alle polizze stipulate a partire dal 1° gennaio 2018 (articolo 1, commi da 768 a 770, legge 205/2017 e articolo 15, comma 1, lettera f-bis, Tuir).

La detrazione Irpef prevista per le erogazioni liberali in denaro effettuate dalle persone fisiche in favore dei partiti politici iscritti nella prima sezione dell’apposito registro nazionale spetta nella misura del 26% per importi compresi tra 30 e 30mila euro annui (articoli 4 e 11, Dl 149/2013, recante norme in materia di “Abolizione del finanziamento pubblico diretto, disposizioni per la trasparenza e la democraticità dei partiti e disciplina della contribuzione volontaria e della contribuzione indiretta in loro favore”).

La legge di bilancio 2019 ha previsto che il bonus mobili, cioè la detrazione del 50% spettante, a chi già beneficia del “bonus ristrutturazioni” in misura maggiorata, per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (ovvero ad A per i forni), finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione, è riconosciuto anche per le spese sostenute nel 2019, limitatamente agli interventi di recupero iniziati a partire dal 1° gennaio 2018 (articolo 1, comma 67, legge 145/2018).

Al ricorrere delle condizioni previste dalla legge (articolo 13, comma 4, decreto n. 164 del 31 maggio 1999), i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, possono presentare il modello 730 in forma congiunta. In tal caso, come “dichiarante” deve essere indicato il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione oppure quello scelto per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Al ricorrere delle condizioni previste dalla legge (articolo 13, comma 4, decreto n. 164 del 31 maggio 1999), i coniugi, non legalmente ed effettivamente separati, possono presentare il modello 730 in forma congiunta. In tal caso, come “dichiarante” deve essere indicato il coniuge che ha come sostituto d’imposta il soggetto al quale viene presentata la dichiarazione oppure quello scelto per l’effettuazione delle operazioni di conguaglio.

Il Tuir prevede un regime fiscale agevolato in tema di redditi prodotti da persone fisiche e imprese, rispettivamente iscritte nei registri anagrafici del comune di Campione d’Italia e iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Como e aventi la sede sociale operativa, o un’unità locale, nel comune di Campione d’Italia (articolo 188-bis). Questa disciplina è stata modificata in più punti dal decreto fiscale di fine 2018 (articolo 25-octies, Dl 119/2018) che, tra le altre cose, ha introdotto un’ulteriore agevolazione, valida sia per i contribuenti Irpef sia per i soggetti Ires. Il nuovo comma 5 dell’articolo 188-bis, infatti, prevede che tutti i redditi prodotti in euro concorrono a formare il reddito complessivo al netto di una riduzione pari alla percentuale di abbattimento calcolata per i redditi in franchi svizzeri (secondo quanto previsto dai commi 1 e 2), con un abbattimento minimo di 26mila euro.

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che possiedono un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (articolo 12, comma 2, Tuir). Nel calcolo del limite va considerato anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla cedolare secca sulle locazioni. Si ricorda che, a partire dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per poter essere considerati fiscalmente a carico è elevato a 4mila euro (articolo 1, commi 252 e 253, legge 205/2017).

Sì. La legge di bilancio 2019, infatti, ha prorogato di un anno la detrazione Irpef del 36% (calcolata su un ammontare massimo di spese non superiore a 5mila euro per unità immobiliare a uso abitativo) per gli interventi di “sistemazione a verde” di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi, nonché per quelli relativi alla realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili. Pertanto, il bonus si applica anche ai pagamenti effettuati nel corso del 2019 (articolo 1, comma 12, legge 205/2017, come modificato dall’articolo 1, comma 68, legge 145/2018).

Nell’ambito della disciplina del bonus per gli interventi di riqualificazione energetica, la legge di bilancio 2019 ha stabilito che la detrazione del 65% per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di 100mila euro, spetta anche per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019. Si ricorda che per poter beneficiare dell’agevolazione gli interventi devono condurre a un risparmio di energia primaria (Pes) pari almeno al 20% (articolo 14, comma 2, lettera b-bis, Dl 63/2013, come modificato dall’articolo 1, comma 67, legge 145/2018).

Al ricorrere delle condizioni previste dalla relativa disciplina, l’art bonus (credito d’imposta del 65%) è riconosciuto a tutti i soggetti, persone fisiche e giuridiche, che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura. Le persone fisiche, residenti e non residenti in Italia, hanno diritto al tax credit a condizione che non svolgano attività d’impresa. Pertanto, anche i lavoratori dipendenti possono beneficiare dell’art bonus. Si ricorda, infine, che alle persone fisiche il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 15% del reddito imponibile (articolo 1, Dl 83/2014).

La legge di bilancio 2018 ha modificato l’articolo 12, comma 2, Tuir, stabilendo che, a partire dal 1° gennaio 2019, per i figli di età non superiore a ventiquattro anni, il limite di reddito complessivo per poter essere considerati fiscalmente a carico è elevato a 4mila euro (articolo 1, commi 252 e 253, legge 205/2017). Pertanto, con riferimento al periodo d’imposta 2018, il limite da considerare resto quello fissato a 2.840,51 euro per tutti i familiari.

La detrazione del 19%, prevista in relazione alle spese sostenute per la manutenzione, protezione e restauro dei beni che, in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004) e alla disciplina degli archivi di Stato (Dpr 1409/1963), risultano vincolati, non è cumulabile con quella spettante per le spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico (articolo 10, comma 1, Dm 10 febbraio 2007; circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi (articolo 10, comma 1, lettera e, Tuir). Si ha diritto alla deduzione anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Le persone non vedenti, oltre alla detrazione del 19% per l’acquisto dei cani guida, possono beneficiare di una detrazione forfetaria in relazione alla spesa sostenuta per il loro  mantenimento (articolo 15, comma 1-quater, Tuir). La legge di bilancio 2019, modificando la ricordata disposizione del Tuir, ha innalzato la misura della detrazione forfetaria, portandola, a partire dal 1° gennaio 2019, da 516,46 a 1.000 euro.

Il credito d’imposta a sostegno della cultura (art bonus – articolo 1, Dl 83/2014) spetta per le erogazioni liberali in denaro. Tali erogazioni, peraltro, devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta, dall’estratto conto della società che la gestisce. Ne deriva, quindi, che non si ha diritto all’art-bonus per le erogazioni liberali effettuate in contanti (circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, paragrafo 6, e circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

Dall’Irpef lorda è possibile detrarre un importo pari al 19% degli interessi passivi (e relativi oneri accessori), nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie (articolo 15, comma 1, lettera a, Tuir). La detrazione spetta a prescindere dal fatto che il contratto sia garantito o meno da ipoteca (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

La detrazione del 19% relativa ai compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’abitazione principale, per un importo non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità (articolo 15, comma 1, lett. b-bis, Tuir), non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

Tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle sostenute per la conservazione delle cellule del cordone ombelicale a uso “dedicato” per il neonato o consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica. La conservazione deve avvenire esclusivamente presso strutture trasfusionali pubbliche o individuate dalla normativa vigente. Tali presupposti devono risultare dalla documentazione. Al contrario, non sono detraibili le spese relative alla conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale a uso “autologo”, cioè per future esigenze personali (risoluzione n. 155/E del 12 giugno 2009).

Nell’ambito delle spese sanitarie che danno diritto alla detrazione Irpef del 19% (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir) rientrano anche quelle sostenute per interventi chirurgici, inclusi quelli di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti in day hospital da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale e senza necessità di alcuna degenza. In particolare, sono detraibili le spese sostenute per interventi chirurgici ritenuti necessari per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ovvero per interventi finalizzati a riparare inestetismi, sia congeniti sia dovuti a eventi pregressi (come, ad esempio, incidenti stradali, incendi), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici. Nel caso in cui le spese siano certificate da più documenti, la detrazione spetta per l’intera spesa a condizione che il collegamento con l’intervento chirurgico risulti dai documenti di spesa o sia attestato dalla struttura sanitaria mediante integrazione degli stessi o mediante certificazione aggiuntiva (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

A partire dal 2018, a favore degli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati (codice Ateco principale 47.61 o 47.79), è riconosciuto un credito d’imposta parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari, con riferimento ai locali dove si svolge l’attività, nonché alle eventuali spese di locazione e alle altre spese individuate dal relativo decreto attuativo (Dm 23 aprile 2018 – vedi “Tax credit librerie: via libera dal Mibact”). Il credito è utilizzabile solo in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena lo scarto del versamento (articolo 1, commi 319 e seguenti, legge 205/2017, e provvedimento 12 dicembre 2018 – vedi “Credito d’imposta per le librerie: messi a punto modalità e termini”). Il codice tributo da indicare nell’F24 è “6894” (risoluzione n. 87/E del 13 dicembre 2018).

Nel novero delle spese veterinarie che danno diritto alla detrazione Irpef del 19%, fino a un importo massimo di 387,40 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c-bis, Tuir), non rientrano quelle sostenute per la cura di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole (decreto n. 289 del 6 giugno 2001). Per tali spese, quindi, la detrazione non spetta.

Il diritto alla detrazione degli interessi passivi pagati in relazione ai mutui ipotecari stipulati per l’acquisto dell’abitazione principale (articolo 15, comma 1, lettera b, Tuir) non si perde in caso di trasferimento all’estero per motivi di lavoro, avvenuto dopo l’acquisto. A tal fine, però, è necessario che siano rispettate tutte le condizioni richieste dalla disciplina di riferimento, che permangano le esigenze lavorative che hanno determinato lo spostamento della dimora abituale e che il contribuente non abbia acquistato un immobile da adibire ad abitazione principale nello Stato estero di residenza (circolare n. 17/E del 20 aprile 2015).

Le spese sostenute per il trapianto di organi, incluse quelle necessarie al trasferimento (anche dall’estero) dell’organo da trapiantare sul luogo dell’intervento, rientrano nel novero delle spese sanitarie che danno diritto alla detrazione Irpef del 19% (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir). È necessario che le fatture siano intestate al contribuente che ha sostenuto le spese e non alla struttura o al medico che esegue l’intervento (circolare Min. Finanze n. 122 del 1° giugno 1999, paragrafo 1.1.6).

I contributi previdenziali e assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici (ad esempio, autisti e giardinieri) e all’assistenza personale o familiare (ad esempio, colf, baby-sitter, assistenti delle persone anziane) sono deducibili dal datore di lavoro per la sola parte rimasta a suo carico. Pertanto, non è deducibile la quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiare. Si ricorda che l’importo massimo deducibile è di 1.549,37 euro all’anno (articolo 10, comma, 2, Tuir).

Dal reddito complessivo sono deducibili anche i versamenti periodici effettuati al coniuge nella misura indicata nell’accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati o dinanzi all’ufficiale dello stato civile, di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018, articolo 10, comma 1, lettera c, Tuir e articoli 6 e 12, Dl 132/2014).

Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico che danno diritto al “sisma bonus potenziato” (detrazioni d’imposta del 70% o dell’80% a seconda che dai lavori derivi rispettivamente il passaggio a una o due classi di rischio inferiore) sono effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare nei comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 1, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari, rispettivamente, al 75% o all’85% del prezzo di acquisto (entro un ammontare massimo di 96mila euro). Per beneficiare dell’agevolazione le imprese, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, devono vendere l’immobile. Si ricorda, infine, che i beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati. È esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari (articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013).

La detrazione d’imposta per gli interventi finalizzati al risparmio energetico degli edifici spetta anche nell’ipotesi in cui il pagamento delle spese sostenute per i lavori sia effettuato da una società finanziaria, che ha concesso un finanziamento. Quest’ultima deve pagare il corrispettivo al fornitore con un bonifico bancario o postale dal quale devono risultare tutti i dati previsti (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento e numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) in modo da consentire alle banche o a Poste italiane di operare la ritenuta. Il contribuente, dal canto suo, deve conservare una copia della ricevuta del bonifico. In questo caso, l’anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del bonifico da parte della società finanziaria al fornitore della prestazione. In ogni caso, è necessaria la sussistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge (circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, paragrafo 4.4).

In caso di vendita dell’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa” e di successivo riacquisto (entro un anno) di un’altra abitazione in presenza delle condizioni per usufruire degli stessi benefici, si ha diritto a un credito d’imposta fino a concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato (articolo 7, legge 448/1998). Il credito ha natura personale. Esso, infatti, compete al contribuente che, al momento dell’acquisizione agevolata dell’immobile, ovvero entro un anno dall’acquisto, abbia alienato la casa di abitazione da lui stesso acquistata con la agevolazioni. Ne consegue che qualora l’immobile alienato o quello acquisito risultino in comunione, il credito d’imposta deve essere imputato agli aventi diritto rispettando la percentuale della comunione (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

La legge di bilancio 2018 ha stabilito che, analogamente a quanto già previsto per i lavori di riqualificazione energetica degli edifici, per gli interventi che danno diritto alla detrazione d’imposta per le ristrutturazioni edilizie (attualmente del 50%) e che comportano il conseguimento di risparmio energetico e/o l’utilizzo di fonti rinnovabili, occorre trasmettere telematicamente all’Enea le informazioni sui lavori effettuati (articolo 1, comma 3, legge 205/2017). L’invio della documentazione va effettuato attraverso il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it e deve avvenire entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi la cui data di fine lavori (collaudo) è compresa tra il 1° gennaio e il 21 novembre 2018, il termine dei 90 giorni decorre da quest’ultima data. L’elenco degli interventi soggetti all’obbligo di invio è disponibile sul sito http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/.

In linea generale, le plusvalenze realizzate mediante la cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni sono redditi diversi. Tuttavia, non generano plusvalenze imponibili le cessioni, tra l’altro, di unità immobiliari urbane, che, per la maggior parte del periodo intercorso tra l’acquisto (o la costruzione) e la cessione, sono state adibite ad abitazione principale del cedente o dei suoi familiari (articolo 67, Tuir). Si ricorda che per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente (articolo 10, comma 3-bis, Tuir).

La detrazione d’imposta relativa agli interventi per la riqualificazione energetica degli edifici spetta anche in caso di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, nonché istituti scolastici e università (articolo 1, comma 346, legge 296/2006). In tal caso, si ha diritto al bonus nel limite di 60mila euro. Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle relative alle prestazioni professionali, sia quelle necessarie per la realizzazione degli interventi sia quelle sostenute per acquisire la certificazione energetica eventualmente richiesta per fruire del beneficio (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018). Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali per il risparmio energetico, si rinvia alla Guida disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Tra i lavori che danno diritto alla detrazione d’imposta relativa alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio rientrano anche quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi (articolo 16-bis, comma 1, lettera e, Tuir). Si tratta di opere che possono essere realizzate sia sulle parti comuni sia sulle singole unità immobiliari. La detrazione spetta anche se l’intervento finalizzato all’eliminazione delle barriere architettoniche è effettuato in assenza di disabili nell’unità immobiliare o nel condominio in cui sono eseguiti i lavori (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

Nel novero delle spese che danno diritto alla detrazione d’imposta prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio sono incluse anche quelle effettuate per la realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia (articolo 16-bis, comma 1, lettera h, Tuir). Rientrano tra le spese agevolabili anche quelle sostenute per i sistemi di termoregolazione e contabilizzazione del consumo individuale del calore, in quanto finalizzati al conseguimento del risparmio energetico, installati senza che sia sostituito, integralmente o parzialmente, l’impianto di climatizzazione invernale ovvero nel caso in cui quest’ultimo sia sostituito con un impianto che non presenta le caratteristiche tecniche richieste per la detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica (circolare n. 18/E del 6 maggio 2016, paragrafo 3.1). Per ulteriori informazioni sulla detrazione si rinvia alla Guida disponibile sul sito dell’Agenzia.

Tra coloro che possono beneficiare della detrazione Irpef relativa alla spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, rientra anche chi esegue in proprio i lavori. In tal caso, si ha diritto alla detrazione limitatamente alle spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati, che può avvenire anche prima dell’inizio dei lavori (circolare Min. Finanze n. 121 dell’11 maggio 1998, paragrafo 2.4).

Il sisma bonus consiste in una detrazione d‘imposta relativa alle spese sostenute per gli interventi finalizzati all’adozione di misure antisismiche. La misura dell’agevolazione varia a seconda della tipologia di intervento e dell’entità della riduzione del rischio sismico che deriva dai lavori (a seconda dei casi, 50%, 70%, 80%, 75% o 85% – cfr articolo 16, comma 1-bis, 1-ter e 1-quater, 1-quinquies, Dl 63/2013). Le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le modalità di attestazione, da parte dei professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi realizzati sono state definite dal Dm 28 febbraio 2017, n. 58 (modificato dal successivo Dm 7 marzo 2017, n. 65). Dalla lettura delle disposizioni del decreto si evince che, per usufruire del sisma bonus, è necessario che l’asseverazione relativa al miglioramento della classe di rischio, redatta da un professionista, sia allegata alla segnalazione certificata di inizio attività (Scia) al momento della sua presentazione e non in tempi successivi (articolo 3).

Le spese sostenute dai genitori adottivi per l’espletamento della procedura di adozione di minori stranieri danno diritto a una deduzione dal reddito complessivo nella misura del 50% (articolo 10, comma 1, lett. l-bis, Tuir). L’espressione utilizzata dal legislatore per individuare i contribuenti interessati alla deduzione (“spese sostenute dai genitori adottivi”) deve essere interpretata nel senso di “spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi”. È possibile, quindi, usufruire dell’agevolazione a prescindere dalla effettiva conclusione della procedura di adozione e indipendentemente dall’esito della stessa (risoluzione n. 77/E del 28 maggio 2004).

In relazione agli interventi che incrementano il livello di efficienza energetica degli edifici è prevista una specifica detrazione d’imposta sia ai fini Irpef sia ai fini Ires. La legge di bilancio 2018 ha prorogato fino al 31 dicembre 2018 la misura dell’agevolazione pari al 65%. Tuttavia, la stessa legge ha espressamente previsto che la detrazione è ridotta al 50% per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi (articolo 1, comma 3, legge 205/2017 e articolo 14, Dl 63/2013).

Sì. Nel novero dei contributi previdenziali e assistenziali deducibili dal reddito complessivo rientrano anche quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi (articolo 10, comma 1, lettera e, Tuir).

La detrazione Irpef per gli interventi finalizzati al risparmio energetico non spetta per l’installazione di un impianto di “solar cooling”, ossia di un impianto che permette di generare acqua fredda per la climatizzazione estiva a partire dall’acqua calda prodotta da pannelli solari (risoluzione n. 299/E del 14 luglio 2008).

La detrazione Irpef per gli interventi finalizzati al risparmio energetico spetta anche in relazione alle spese sostenute per l’installazione di sistemi termodinamici a concentrazione solare per la produzione di acqua calda, nonché per la produzione di acqua calda ed energia elettrica. Questi sistemi, infatti, sono assimilabili ai pannelli solari. Si ricorda, inoltre, che le spese sostenute per l’installazione di un sistema termodinamico finalizzato alla produzione combinata di energia elettrica e di energia termica possono essere oggetto di detrazione per la sola parte riferibile alla produzione di energia termica. In tal caso, la quota di spesa detraibile può essere individuata in misura percentuale sulla base del rapporto tra l’energia termica prodotta e quella complessivamente sviluppata dall’impianto (risoluzione n. 12/E del 7 febbraio 2011). Per ulteriori informazioni sul bonus, si rinvia alla Guida disponibile sul sito dell’Agenzia.

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate a sostegno del patrimonio artistico e culturale spetta un credito d’imposta nella misura del 65% (articolo 1, Dl 83/2014 – art bonus). Inizialmente, l’agevolazione era limitata alle erogazioni effettuate nel corso del triennio 2014-2016, ma la legge di stabilità 2016 l’ha resa permanente (articolo 1, comma 318, legge 208/2015). Tra gli enti beneficiari delle erogazioni che danno diritto al bonus rientrano anche le fondazioni lirico sinfoniche.

Le spese per l’acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute dal 1º gennaio al 31 dicembre 2018, danno diritto alla detrazione Irpef per gli interventi finalizzati al risparmio energetico. La detrazione spetta nella misura del 65%, fino a un valore massimo di 100mila euro. Per beneficiare dell’agevolazione, dagli interventi deve derivare un risparmio di energia primaria (Pes) pari almeno al 20% (articolo 14, comma 2, lettera b-bis, Dl 63/2013, introdotta dall’articolo 1, comma 3, legge 205/2017).

Il credito d’imposta è riconosciuto solo per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati sulle emittenti radiofoniche e televisive locali, analogiche o digitali, iscritte nel Registro degli operatori di comunicazione, ovvero sui giornali quotidiani e periodici, nazionali e locali, in edizione cartacea o digitale, iscritti presso il competente Tribunale, ovvero nel Registro degli operatori di comunicazione, e aventi, in ogni caso, il direttore responsabile (articolo 57-bis, Dl 50/2017). Quindi, per le spese sostenute per altre forme di pubblicità, come quella tramite sociale network, non è possibile accedere al bonus. Per ulteriori informazioni sul bonus, si rinvia alla sezione dedicata disponibile sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.

Sì, la detrazione opera anche per i contratti di leasing stipulati nel corso del 2018. La legge di stabilità 2016 ha introdotto una serie di agevolazioni fiscali finalizzate a favorire l’utilizzo dello strumento del leasing per l’acquisto dell’abitazione principale (articolo 1, commi 82 e seguenti, legge 208/2015). Tra queste, è prevista una detrazione Irpef del 19% dei canoni e dei relativi oneri accessori (nonché del costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale) derivanti, appunto, da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, pagati da coloro che non sono titolari di diritti di proprietà, neanche pro-quota, su immobili a destinazione abitativa (articolo 15, comma 1, lettere i-sexies.1 e i-sexies.2, Tuir). L’agevolazione riguarda i contratti di finanziamento stipulati nel quinquennio compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020 e opera per tutti i periodi d’imposta interessati dalla durata del contratto di locazione finanziaria (articolo 1, comma 84, legge 208/2015).

La norma, che disciplina la detrazione Irpef relativa alle spese di intermediazione immobiliare, fa esplicito riferimento “all’acquisto” dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale (articolo 15, comma 1, lettera b-bis, Tuir). L’agevolazione, quindi, spetta esclusivamente all’acquirente dell’immobile e il venditore non può beneficiare della detrazione, anche se ha corrisposto la relativa provvigione all’intermediario immobiliare (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

I titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo e gli enti non commerciali, che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, sulla stampa quotidiana e periodica anche on line e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione, possono beneficiare di un credito d’imposta nella misura del 75% del valore incrementale degli investimenti, elevato al 90% nel caso di microimprese, piccole e medie imprese e start up innovative (articolo 57-bis, Dl 50/2017). Sono esclusi dal riconoscimento dell’agevolazione coloro che nell’anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili. Per ulteriori informazioni sul bonus, si rinvia alla sezione dedicata disponibile sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.

La legge di bilancio 2018 ha introdotto, a partire da quest’anno, una nuova detrazione Irpef del 19%. L’agevolazione è relativa alle spese sostenute in favore dei minori o dei maggiorenni con diagnosi di disturbo specifico dell’apprendimento (Dsa), fino al completamento della scuola secondaria di secondo grado, per l’acquisto di strumenti compensativi e di sussidi tecnici e informatici, necessari all’apprendimento, nonché per strumenti che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento delle lingue straniere (cfr articolo 1, commi da 665 a 667, legge 205/2017, che ha introdotto la nuova lettera e-ter, articolo 15, comma 1, Tuir). Le regole attuative del bonus sono state emanate con il provvedimento 6 aprile 2018, che, tra le alte cose, definisce gli strumenti compensativi per i quali spetta la detrazione, stabilendo che si considerano tali gli strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. Tra gli strumenti compensativi essenziali sono ricompresi, in via esemplificativa: la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione; i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione degli errori; la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; altri strumenti tecnologicamente meno evoluti, quali tabelle, formulari, mappe concettuali.

La detrazione relativa alle spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta anche per i lavori di bonifica dall’amianto (articolo 16-bis, comma 1, lettera l, Tuir), che, quindi, rappresentano una tipologia a parte, agevolabile indipendentemente dalla categoria edilizia in cui gli interventi stessi rientrano. Ne consegue che la detrazione spetta a prescindere dalla realizzazione di un intervento di recupero del patrimonio edilizio e riguarda anche il trasporto dell’amianto in discarica da parte di aziende specializzate (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

A favore delle persone fisiche che decidono di investire nel capitale di una società che ha acquisito la qualifica di impresa sociale, è prevista una detrazione Irpef pari al 30% della somma investita. Per beneficiare dell’agevolazione, è necessario che l’investimento sia stato effettuato dopo il 20 luglio 2017 e che la società “finanziata” abbia acquisito la qualifica di impresa sociale da non più di cinque anni. Nel corso di ciascun periodo d’imposta, l’investimento massimo detraibile non può essere superiore a 1.000.000 di euro e deve essere mantenuto per almeno cinque anni. Si ricorda, inoltre, che l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso dei cinque anni, implica la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, con gli interessi legali. L’ammontare non detraibile, in tutto o in parte, nel periodo d’imposta di riferimento può essere portato in detrazione nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo (articolo 18, comma 3, Dlgs 112/2017).

I fabbricati situati in Italia, che sono o devono essere iscritti nel catasto fabbricati con attribuzione di rendita e che sono oggetto di usufrutto, devono essere indicati in dichiarazione dall’usufruttuario. A tal proposito, deve essere compilato il quadro RB del modello Redditi Pf ovvero il quadro B del modello 730.

Sì. Nel novero dei contribuenti che possono beneficiare del credito d’imposta del 65% per le erogazioni liberali finalizzate al sostegno della cultura (art-bonus) sono incluse tanto le persone fisiche quanto quelle giuridiche. Tra le persone fisiche rientrano le persone residenti e non residenti in Italia, a condizione che non svolgano attività d’impresa (ad esempio, dipendenti, pensionati, titolari di reddito di lavoro autonomo, titolari di redditi di fabbricati). Si ricorda, infine, che alle persone fisiche il credito d’imposta è riconosciuto nei limiti del 15% del reddito imponibile (articolo 1, Dl 83/2014).

Il Tuir prevede una detrazione Irpef nella misura del 19% per le spese riguardanti, tra l’altro, i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, alla locomozione e al sollevamento rivolti a facilitare l’autosufficienza e le possibilità di integrazione delle persone con disabilità (articolo 15, comma 1, lettera c). L’agevolazione può essere riconosciuta anche per l’acquisto di una bicicletta elettrica a pedalata assistita, anche se non ricompresa tra gli ausili tecnici per la mobilità personale individuati dal nomenclatore tariffario delle protesi, da parte di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti. A tal fine, la persona disabile deve produrre, oltre alla certificazione di invalidità o di handicap, rilasciata dalla Commissione medica pubblica competente, da cui risulti la menomazione funzionale permanente, anche la certificazione del medico specialista della Asl che attesta il collegamento funzionale tra la bicicletta con motore elettrico ausiliario e la menomazione (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

Con riguardo agli interessi passivi e ai relativi oneri accessori (nonché alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione), pagati in dipendenza di mutui ipotecari contratti, a partire dal 1998, per la costruzione (e la ristrutturazione edilizia) di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale, spetta una detrazione Irpef del 19%, calcolata su un importo massimo di 2.582,28 euro (articolo 15, comma 1-ter, Tuir). In caso di contitolarità del contratto di mutuo (o di più contratti di mutuo), il limite si riferisce all’ammontare complessivo degli interessi, oneri accessori e quote di rivalutazione sostenuti (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

In relazione agli interessi passivi e ai relativi oneri accessori, nonché alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, derivanti da mutui ipotecari contratti, a partire dal 1998, per la costruzione (e la ristrutturazione edilizia) dell’abitazione principale, si ha diritto a una detrazione Irpef pari al 19%, calcolata su un importo massimo di 2.582,28 euro. L’agevolazione spetta anche per la costruzione e la ristrutturazione edilizia di un fabbricato rurale da adibire ad abitazione principale del coltivatore diretto (circolare Min. Finanze n. 95 del 12 maggio 2000, paragrafo 1.3.2).

Alla comunicazione telematica per la fruizione del credito d’imposta relativo agli investimenti pubblicitari incrementali non deve essere allegato alcun documento. Tuttavia, il richiedente deve conservare (per i controlli successivi) tutta la documentazione a supporto della domanda: fatture (ed eventualmente copia dei contratti pubblicitari), attestazione di effettuazione delle spese rilasciata dai soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità per le dichiarazioni fiscali ovvero da un revisore legale dei conti. Tale documentazione, peraltro, dovrà essere esibita su richiesta dell’Amministrazione. Per ulteriori informazioni sul bonus, si rinvia alla sezione dedicata e alle Faq disponibili sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria della presidenza del Consiglio dei ministri e alla scheda informativa del sito dell’Agenzia delle entrate.

Nel novero delle prestazioni mediche specialistiche per le quali è possibile usufruire della detrazione Irpef del 19% delle relative spese, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir), rientrano anche quelle rese da ambulatori specialistici per la disassuefazione dal fumo di tabacco (parere ministero della Salute del 20 ottobre 2016). Le spese per tali prestazioni, peraltro, sono detraibili senza necessità di prescrizione medica (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

Sì. Gli enti non commerciali, infatti, rientrano, insieme alle persone fisiche e ai soggetti titolari di reddito d’impresa, nel novero dei contribuenti che hanno diritto al credito d’imposta previsto per le erogazioni liberali in denaro destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti (school bonus – articolo 1, commi da 145 a 150, legge 107/2015). Si ricorda che il credito è pari al 65% delle erogazioni effettuate nel 2016 e nel 2017 e al 50% di quelle effettuate nel 2018.

L’installazione di un sistema di accumulo non rientra, di per sé, nell’ambito degli interventi finalizzati al conseguimento di risparmi energetici e per i quali è possibile usufruire della detrazione Irpef prevista dall’articolo 16-bis, Tuir (attualmente pari al 50% delle spese sostenute). Tuttavia, l’installazione di tale meccanismo dà diritto alla detrazione nel caso in cui sia contestuale o successiva a quella dell’impianto fotovoltaico a cui è collegato. In tal caso, infatti, il sistema di accumulo si configura come un elemento funzionalmente connesso all’impianto e in grado di migliorarne le potenzialità. In ogni caso, il limite di spesa ammesso alla detrazione (pari, attualmente, a 96mila euro) è unico e vale sia per l’impianto sia per il sistema di accumulo (cfr circolare n. 7/E del 27 aprile 2018 e risposta n. 8 del 19 settembre 2018).

Tra le ipotesi di decadenza dai benefici “prima casa” (articolo 1, tariffa parte I, nota II-bis, Dpr 131/1986) non rientra l’ipotesi in cui l’acquirente conceda in locazione l’immobile acquistato con le agevolazioni. In tal caso, infatti, non si verifica la perdita del possesso dell’immobile (cfr circolare Min. Finanze n. 1 del 2 marzo 1994, paragrafo 4, e circolare n. 18/E del 29 maggio 2013, paragrafo 3.11.3).

La detrazione Irpef del 19% per le spese di istruzione non universitaria (prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera e-bis, del Testo unico delle imposte sui redditi, Tuir) non spetta per l’acquisto di testi scolastici per la scuola secondaria di primo e di secondo grado (circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, paragrafo 1.15).

Nel novero delle spese mediche per le quali spetta la detrazione Irpef prevista dal Tuir (articolo 15, comma 1, lettera c) non rientra la spesa sostenuta per il trasporto in ambulanza. Sono detraibili, invece, le prestazioni di assistenza medica effettuate durante il trasporto (circolare Min. Finanze n. 108 del 3 maggio 1996, paragrafo 2.4.1).

I giudici del palazzaccio con l’ordinanza n. 31452 del 5 dicembre 2018 intervenendo in tema di reati tributari hanno affermato che l’articolo 37, comma 3, del DPR n. 600 del 1973, che ha evidenti finalità antielusive – nel senso che mira a impedire che, attraverso operazioni commerciali compiute mediante negozi giuridici conformi all’ordinamento giuridico, si realizzi lo scopo di sottrarre alla corretta tassazione, in tutto od in parte, il reddito prodotto ed imputabile al medesimo soggetto giuridico – non presuppone un comportamento fraudolento (diretto ad aggirare il divieto imposto da una norma imperativa: art. 1344 c.c.), essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante (perché non sorretto da valutazioni economiche diverse dal profilo fiscale) di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale proprio dell’operazione che costituisce il presupposto d’imposta.

Ordinanza n. 31452 del 5 dicembre 2018 (udienza 14 novembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Dell’Orfano Antonella
Articolo 37, comma 3, del DPR n. 600 del 1973 – Disposizione antielusiva – Non presuppone un comportamento fraudolento – E’ sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico

Per i giudici del palazzaccio con l’ordinanza n. 30404 del 23 novembre 2018 hanno affermato che al principio dell’emendabilità illimitata dell’eventuale errore commesso dal contribuente nella compilazione della dichiarazione dei redditi, fa eccezione l’ipotesi in cui il legislatore abbia subordinato la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà (od opzione) del contribuente, anche se da compiersi all’interno della stessa dichiarazione, mediante la compilazione di un modulo predisposto dall’erario (o altrimenti), poiché, a questi effetti, quella specifica parte della dichiarazione assume il diverso valore di atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall’amministrazione (cfr., ex multis, Cass. 13454/2015).

Ordinanza n. 30404 del 23 novembre 2018 (udienza 29 ottobre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cirillo Ettore – Est. Dell’Orfano Antonella
Emendabilità illimitata dell’errore commesso in dichiarazione – Fa eccezione l’ipotesi in cui il legislatore abbia subordinato la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente – Questa manifestazione assume il diverso valore di atto negoziale, come tale irretrattabile

Gli obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi e alla tenuta delle scritture non possono considerarsi assolti da parte del contribuente con il mero affidamento delle relative incombenze ad un professionista, richiedendosi altresì anche un’attività di controllo e di vigilanza sulla loro effettiva esecuzione, nel concreto superabile soltanto a fronte di un comportamento fraudolento del professionista finalizzato a mascherare il proprio inadempimento dell’incarico ricevuto.

Sentenza n. 21061 del 24 agosto 2018 (udienza 14 marzo 2018) Cassazione civile, sezione V – Pres. Crucitti Roberta – Est. D’orazio Luigi
Obblighi tributari relativi alla presentazione della dichiarazione dei redditi – Incarico affidato al professionista – Il contribuente deve controllare e vigilare sull’effettiva esecuzione delle incombenze in carico al professionista – Tale obbligo è superabile solo a fronte di un comportamento fraudolento del professionista

Per i giudici Supremi con l’ordinanza n. 22225 del 12 settembre 2018 intervenendo in tema di provvedimenti deflattivi hanno affermato che  non sono estensibili al condono le disposizioni relative alla facoltà di presentazione di dichiarazioni integrative, prevista dall’art. 8 del DPR n. 322 del 1998, recante disposizioni regolamentari in materia di dichiarazioni relative alle imposte. Detto principio è in linea, del resto, con l’orientamento generale che è venuto da ultimo significativamente consolidandosi, secondo cui il principio di emendabilità della dichiarazione fiscale è limitato alla sola dichiarazione avente natura giuridica di mera esternazione di scienza, laddove la dichiarazione di volere usufruire degli effetti del condono è espressione di manifestazione di volontà.

Ordinanza n. 22225 del 12 settembre 2018 (udienza 19 aprile 2018)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Cirillo Ettore – Est. Napolitano Lucio
Articolo 8 del Dpr 322/1998 – Le disposizioni relative alla presentazione di dichiarazioni integrative non sono estensibili al condono – Il principio di emendabilità è limitato alla dichiarazione avente natura giuridica di esternazione di scienza – La dichiarazione di volere usufruire del condono è espressione di manifestazione di volontà

La detrazione del 19%, prevista in relazione alle spese sostenute per la manutenzione, protezione e restauro dei beni che, in base al Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004) e alla disciplina degli archivi di Stato (Dpr 1409/1963), risultano vincolati, non è cumulabile con quella spettante per le spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico (articolo 10, comma 1, Dm 10 febbraio 2007; circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi (articolo 10, comma 1, lettera e, Tuir). Si ha diritto alla deduzione anche se gli oneri sono stati sostenuti per i familiari fiscalmente a carico.

Le persone non vedenti, oltre alla detrazione del 19% per l’acquisto dei cani guida, possono beneficiare di una detrazione forfetaria in relazione alla spesa sostenuta per il loro  mantenimento (articolo 15, comma 1-quater, Tuir). La legge di bilancio 2019, modificando la ricordata disposizione del Tuir, ha innalzato la misura della detrazione forfetaria, portandola, a partire dal 1° gennaio 2019, da 516,46 a 1.000 euro.

Il credito d’imposta a sostegno della cultura (art bonus – articolo 1, Dl 83/2014) spetta per le erogazioni liberali in denaro. Tali erogazioni, peraltro, devono essere effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di pagamento: banca, ufficio postale, carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari. Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta, dall’estratto conto della società che la gestisce. Ne deriva, quindi, che non si ha diritto all’art-bonus per le erogazioni liberali effettuate in contanti (circolare n. 24/E del 31 luglio 2014, paragrafo 6, e circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

Dall’Irpef lorda è possibile detrarre un importo pari al 19% degli interessi passivi (e relativi oneri accessori), nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie (articolo 15, comma 1, lettera a, Tuir). La detrazione spetta a prescindere dal fatto che il contratto sia garantito o meno da ipoteca (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

La detrazione del 19% relativa ai compensi, comunque denominati, pagati a soggetti di intermediazione immobiliare in dipendenza dell’acquisto dell’abitazione principale, per un importo non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità (articolo 15, comma 1, lett. b-bis, Tuir), non spetta se le spese sono sostenute nell’interesse dei familiari fiscalmente a carico (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

Tra le spese sanitarie detraibili rientrano anche quelle sostenute per la conservazione delle cellule del cordone ombelicale a uso “dedicato” per il neonato o consanguinei con patologia e con approvazione scientifica e clinica. La conservazione deve avvenire esclusivamente presso strutture trasfusionali pubbliche o individuate dalla normativa vigente. Tali presupposti devono risultare dalla documentazione. Al contrario, non sono detraibili le spese relative alla conservazione delle cellule staminali del cordone ombelicale a uso “autologo”, cioè per future esigenze personali (risoluzione n. 155/E del 12 giugno 2009).

Nell’ambito delle spese sanitarie che danno diritto alla detrazione Irpef del 19% (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir) rientrano anche quelle sostenute per interventi chirurgici, inclusi quelli di piccola chirurgia, che possono essere eseguiti in day hospital da parte di un medico chirurgo, con anestesia locale e senza necessità di alcuna degenza. In particolare, sono detraibili le spese sostenute per interventi chirurgici ritenuti necessari per un recupero della normalità sanitaria e funzionale della persona ovvero per interventi finalizzati a riparare inestetismi, sia congeniti sia dovuti a eventi pregressi (come, ad esempio, incidenti stradali, incendi), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici. Nel caso in cui le spese siano certificate da più documenti, la detrazione spetta per l’intera spesa a condizione che il collegamento con l’intervento chirurgico risulti dai documenti di spesa o sia attestato dalla struttura sanitaria mediante integrazione degli stessi o mediante certificazione aggiuntiva (circolare n. 7/E del 27 aprile 2018).

Possono fruire della detrazione delle spese per gli interventi di recupero edilizio (articolo 16-bis, Tuir) coloro che possiedono o detengono l’immobile, sul quale sono stati effettuati i lavori, sulla base di un titolo idoneo (ad esempio, proprietà, altro diritto reale, locazione, comodato). In caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile (se diverso dai familiari conviventi), e quindi anche dall’inquilino, è necessario avere la dichiarazione di consenso del possessore (cioè del proprietario dell’immobile) all’esecuzione degli interventi.

Le spese sostenute per gli addetti all’assistenza personale, nei casi di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, danno diritto a una detrazione Irpef nella misura del 19%. E’ possibile fruire del beneficio solo se il reddito complessivo non supera 40mila euro. Il beneficio deve essere calcolato su un ammontare di spese non superiore a 2.100 euro (la detrazione massima, quindi, è di 400 euro). Il limite deve essere sempre considerato con riferimento al singolo contribuente a prescindere dal numero di soggetti cui si riferisce l’assistenza. Se più soggetti hanno sostenuto spese per assistenza riferite allo stesso familiare, il tetto deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa (articolo 15, comma 1, lettera i-septies, Tuir).

Nel novero delle spese per la frequenza di corsi di istruzione universitaria presso università statali e non statali, che danno diritto alla detrazione Irpef nella misura del 19% (articolo 15, comma 1, lettera e, Tuir), rientrano anche quelle sostenute per la frequenza di un corso di perfezionamento tenuto presso un’università (circolare n. 122 del 1° giugno 1999, paragrafo 1.2.5).

Danno diritto alla detrazione Irpef del 19% (calcolata su un importo massimo di 4mila euro) gli interessi passivi e i relativi oneri accessori pagati in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare, da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso (articolo 15, comma 1, lettera b, Tuir). In caso di mutuo ipotecario sovvenzionato con contributi concessi dallo Stato o da enti pubblici, non erogati in conto capitale, bensì in conto interessi, la detrazione è calcolata sulla differenza tra gli interessi passivi e il contributo concesso. In altri termini, gli interessi passivi danno diritto alla detrazione solo per l’importo effettivamente rimasto a carico del contribuente (circolare n. 108 del 3 maggio 1996, paragrafo 2.3.2). Nel caso in cui il contributo venga erogato in un periodo d’imposta successivo a quello in cui il contribuente ha fruito della detrazione per l’intero importo degli interessi passivi, l’ammontare del contributo percepito deve essere assoggettato a tassazione separata a titolo di onere rimborsato (articolo 17, comma 1, lett. n-bis, Tuir). Qualora, invece, il contributo venga restituito, è possibile recuperare la quota di interessi non detratta, rispettando però le condizioni di fatto e di diritto vigenti per la dichiarazione dei redditi in cui si sarebbe potuto far valere il relativo onere in assenza del contributo e indicando tale importo nel modello dichiarativo tra le “Altre spese” e, in particolare, tra “Le altre spese per le quali spetta la detrazione d’imposta del 19%” (risoluzione n. 76/E del 2 agosto 2010).

Nel novero delle spese per le quali compete la detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio rientrano anche quelle finalizzate alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, legge 104/1992 (articolo 16-bis, comma 1, lettera e, Tuir). Ciò detto, anche l’installazione di un montascale è ricompresa tra gli interventi edilizi sulle parti comuni di edifici residenziali atti a rimuovere le barriere architettoniche e, quindi, per la relativa spesa è possibile usufruire della detrazione Irpef per recupero edilizio. La detrazione, peraltro, compete interamente (e non pro quota in base alla ripartizione millesimale della tabella condominiale), in quanto il montascale è necessario all’uso specifico del solo condòmino disabile che ha sostenuto integralmente la spesa (risoluzione n. 336/E del 1° agosto 2008).

La detrazione Irpef del 19%, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro, prevista per le spese sanitarie in generale e per l’acquisto di farmaci in particolare (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir), spetta anche per le spese relative ai farmaci senza obbligo di prescrizione medica acquistati on line da farmacie ed esercizi commerciali autorizzati alla vendita a distanza dalla Regione o dalla Provincia autonoma o da altre autorità competenti, individuate dalla relativa legislazione (articolo 112-quater, Dlgs 219/2006). L’elenco delle farmacie e degli esercizi commerciali autorizzati alla vendita on line è consultabile sul sito www.salute.gov.it (circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, pagina 24).

 

Sono considerati familiari fiscalmente a carico i membri della famiglia che possiedono, nel corso del periodo d’imposta, un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (articolo 12, comma 2, Tuir). Il limite è fissato con riferimento all’intero periodo d’imposta, rimanendo del tutto indifferente il momento in cui tale reddito si è prodotto nel corso del periodo stesso. Pertanto, il superamento della soglia reddituale determina la perdita del diritto alla detrazione fiscale per l’intero periodo d’imposta e, dunque, anche per la parte dell’anno in cui il familiare è stato privo di reddito (circolare n. 15/E del 16 marzo 2007, paragrafo 1.4.8).

 

Al ricorrere delle condizioni prescritte dalla normativa di riferimento, possono fruire della detrazione Irpef delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio disciplinata dall’articolo 16-bis, Tuir, non solo i proprietari degli immobili, ma anche i titolari di diritti reali/personali di godimento sugli immobili oggetto degli interventi e che sostengono le relative spese. Ai fini dell’agevolazione in esame, non rileva la distinzione tra “prima” e “seconda” casa di abitazione.

Nel caso descritto, il contribuente perde il diritto a detrarre gli interessi corrisposti in relazione al contratto di mutuo sottoscritto, in quanto costituisce requisito essenziale per fruire della detrazione prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera b, Tuir, l’aver adibito l’immobile ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto (circolare n. 95 del 12 maggio 2000, paragrafo 1.2.5).

 

Tra gli interventi che danno diritto alla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio rientrano quelli relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia (articolo 16-bis, comma 1, lettera h, Tuir). Pertanto, l’installazione all’interno di una singola unità immobiliare di un condizionatore a pompa di calore rappresenta una spesa detraibile a condizione che si tratti di un’opera finalizzata alla realizzazione di un risparmio energetico.

L’articolo 15, comma 1, lettera b, Tuir, prevede il riconoscimento di una detrazione Irpef pari al 19% degli interessi passivi e dei relativi oneri accessori (nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione) pagati in dipendenza di un mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire, entro un anno dall’acquisto stesso, ad abitazione principale (dimora abituale), per un importo non superiore a 4mila euro. Al personale in servizio permanente delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché a quello dipendente dalle Forze di polizia a ordinamento civile, la detrazione è riconosciuta a prescindere dal requisito della dimora abituale, essendo sufficiente che l’immobile costituisca l’unica abitazione di proprietà (articolo 66, comma 2, legge 342/2000).

In linea generale, ai soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998, spetta una detrazione Irpef, il cui importo varia a seconda del tipo di contratto e del reddito complessivo. Una specifica detrazione è riconosciuta anche a favore dei lavoratori dipendenti che hanno trasferito o trasferiscono la propria residenza nel comune di lavoro o in uno di quelli limitrofi nei tre anni antecedenti quello di richiesta della detrazione, e siano titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite a propria abitazione principale e situate nel nuovo comune di residenza, a non meno di 100 chilometri di distanza dal precedente e comunque al di fuori della propria regione; anche in tal caso l’importo varia in funzione del reddito complessivo. I requisiti, gli importi e i limiti previsti per fruire delle due tipologie di detrazione sono diversi. Tuttavia, le detrazioni, da ripartire tra gli aventi diritto, non sono tra loro cumulabili e il contribuente ha diritto, a sua scelta, di fruire della detrazione più favorevole (cfr articolo 16, Tuir). Se nel corso dell‘anno si verificano più situazioni, il contribuente può applicare per i diversi periodi di tempo diverse detrazioni, ma il numero complessivo di giorni indicato non può essere superiore a 365 (cfr circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, pagina 280).

n relazione alle spese veterinarie è prevista una detrazione Irpef del 19%, fino a un importo massimo di 387,40 euro, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c-bis, Tuir). La detrazione compete  per le spese veterinarie sostenute per la cura  di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva. Non compete, invece, per quelle sostenute per la cura di animali destinati all’allevamento, alla riproduzione o al consumo alimentare e di animali di qualunque specie allevati o detenuti nell’esercizio di attività commerciali o agricole né in relazione ad animali utilizzati per attività illecite (articolo 1, Dm n. 289 del 6 giugno 2001).

A favore dei contribuenti che sostengono spese per la manutenzione, protezione e restauro delle cose vincolate ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Dlgs 42/2004) e della disciplina degli archivi di Stato (Dpr 1409/1963) è prevista una detrazione dall’imposta lorda pari al 19%. La detrazione è cumulabile con quella per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, prevista dall’articolo 16-bis del Tuir, ma in tal caso è ridotta del 50% (circolare n. 57 del 24 febbraio 1998, paragrafo 5 e circolare n. 3/E del 2 marzo 2016, paragrafo 1.8). La riduzione è da intendersi riferita esclusivamente alla parte di spesa per la quale il contribuente, contemporaneamente, fruisce anche della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Pertanto, le spese per le quali non spetta tale ultima detrazione (in quanto eccedenti i limiti ivi previsti) possono essere interamente ammesse alla detrazione del 19% (circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, pagina 121).

Il coniuge superstite cointestatario, insieme alla moglie, di un mutuo ipotecario stipulato per la ristrutturazione della propria abitazione, che abbia provveduto ad accollarsi l’intero mutuo, può usufruire della detrazione sul 100% dei relativi interessi passivi sostenuti, a condizione che sussistano tutte le altre condizioni prescritte dalla normativa agevolativa (risoluzione n. 129/E del 18 ottobre 2017).

Le spese relative alle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica possono essere portate in detrazione anche se sono state sostenute per conto di familiari non a carico, affetti da tali patologie. In tal caso, la detrazione è ammessa solamente per la parte di spese che non ha trovato capienza nell’Irpef dovuta dal familiare affetto dalla patologia e nel limite massimo di 6.197,48 euro annui (articolo 15, comma 2, Tuir). Se il familiare affetto dalla patologia ha presentato o è tenuto a presentare una propria dichiarazione dei redditi, l’ammontare delle spese che non ha trovato capienza nell’imposta deve essere desunto nelle annotazioni del suo modello 730-3 o nel quadro RN del modello Redditi. Se il contribuente affetto dalla patologia esente non è tenuto a presentare la dichiarazione dei redditi, il familiare che ha sostenuto la spesa può portare in detrazione nella propria dichiarazione l’intero importo, rispettando comunque il limite annuo previsto. Per beneficiare della detrazione, il contribuente deve documentare, mediante una certificazione rilasciata dall’Azienda sanitaria locale, che la patologia di cui è affetto il familiare rientra tra quelle che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria. I documenti di spesa devono essere intestati al contribuente che ha effettuato il pagamento e contenere l’indicazione del familiare a favore del quale è stata sostenuta. Se, invece, il documento è intestato al contribuente affetto dalla patologia, è necessario che questi annoti sullo stesso, con valore di autocertificazione, quale parte di spesa è stata sostenuta dal familiare.

La violazione dell’obbligo di dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività finanziarie all’estero (mancata presentazione del quadro RW) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso di investimenti o attività estere detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, la sanzione è raddoppiata (dal 6% al 30% degli importi non dichiarati). Se il quadro RW viene presentato entro 90 giorni dal termine, si applica la sanzione di 258 euro (articolo 5, Dl 167/1990).

Dall’imposta lorda è possibile detrarre un importo pari al 19% delle spese sanitarie, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro, costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica (diverse da quelle necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sostenute dalle persone disabili) e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir). A tal fine, occorre essere in possesso della documentazione che qualifica la tipologia di spesa sostenuta. Per il riconoscimento della detrazione, è sufficiente che dalla descrizione nella fattura si evinca in modo univoco la natura sanitaria della prestazione resa, così da escludere quelle meramente estetiche o, comunque, di carattere non sanitario. Pertanto, l’indicazione riportata nella fattura di “ciclo di cure mediche odontoiatriche specialistiche” consente, in presenza degli altri requisiti, di beneficiare della detrazione in esame (circolare n. 17/E del 24 aprile 2015, paragrafo 1.2).

La sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia, qualificandosi come intervento di manutenzione straordinaria, rientra nel novero dei lavori edilizi che costituiscono valido presupposto per beneficiare del bonus mobili ed elettrodomestici. Il collegamento richiesto dalla norma (articolo 16, comma 2, Dl 63/2013) tra l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e l’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso e non del singolo ambiente. Pertanto, l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è agevolabile anche se gli stessi sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quelli oggetto di interventi edilizi, fermo restando il rispetto di tutte le ulteriori condizioni richieste dalla legge (circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, paragrafo 3.4).

 

Nel novero degli interventi che danno diritto alla detrazione Irpef per recupero del patrimonio edilizio rientrano anche quelli finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, aventi a oggetto ascensori e montacarichi(articolo 16-bis, comma 1, lettera e, Tuir). I costi di installazione di un ascensore in un condominio, sostenuti per intero da un singolo condomino, sono detraibili anche se i lavori non sono stati deliberati dall’assemblea, ma sono stati autorizzati dal Comune. In particolare, il contribuente potrà usufruire del beneficio fiscale limitatamente alla parte di spesa riferibile alla quota a lui imputabile sulla base della tabella condominiale di ripartizione millesimale (risoluzione n. 264/E del 25 giugno 2008).

 

Tra le spese che danno diritto alla detrazione Irpef per interventi di recupero del patrimonio edilizio rientrano anche quelle sostenute per l’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi (articolo 16-bis, comma 1, lettera f, Tuir). Tra tali misure è compresa anche l’apposizione di grate alle finestre (o loro sostituzione). Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali relative agli interventi di recupero edilizio si rinvia alla Guida pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, spetta un credito d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per i titolari di reddito d‘impresa, il credito è utilizzabile in compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Non trovano applicazione i limiti di compensabilità previsti dalle legge (articolo 1, DL 83/2014). Nel modello F24 utilizzato per la compensazione deve essere indicato il codice tributo “6842”, istituito dalla risoluzione n. 116/E del 17 dicembre 2014 (per ulteriori informazioni sull’art-bonus, si rinvia ai chiarimenti forniti dalla circolare n. 24/E del 31 luglio 2014 e al sito artbonus.gov.it).

Ai fini del monitoraggio fiscale, le persone fisiche, nonché gli enti non commerciali e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia che, nel corso del periodo d’imposta, detengono investimenti all’estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, devono indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi, mediante la compilazione del quadro RW. L’obbligo dichiarativo sussiste anche quando tali soggetti, pur non essendo possessori diretti degli investimenti e delle attività estere di natura finanziaria, ne siano i titolari effettivi (articolo 4, comma 1, Dl 167/1990). Tuttavia, l’obbligo non sussiste per i depositi e i conti correnti bancari costituiti all’estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d’imposta non sia superiore a 15 mila euro (articolo 4, comma 3, Dl 167/1990, come modificato dall’articolo 2, legge 186/2014). Resta fermo l’obbligo di compilazione del quadro laddove sia dovuta l’mposta sul valore dei prodotti finanziari dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all’estero (Ivafe).

Le spese sostenute per visite nutrizionali, con rilascio di diete alimentari personalizzate, eseguite da biologi, rientrano nel novero delle spese sanitarie che danno diritto alla detrazione Irpef del 19%, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir). Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal biologo devono risultare la specifica attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa, mentre non è necessaria la prescrizione medica (circolare 11/E del 21 maggio 2014, paragrafo 2.2).

Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nel 2018 e destinate agli investimenti in favore di tutti gli istituti del sistema nazionale di istruzione, per la realizzazione di nuove strutture scolastiche, la manutenzione e il potenziamento di quelle esistenti e per il sostegno a interventi che migliorino l’occupabilità degli studenti, il credito d’imposta è riconosciuto nella misura del 50% (articolo 1, comma 145, legge 107/2015).

Se il pagamento delle spese sostenute per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir) viene materialmente effettuato da una società finanziaria che ha concesso un finanziamento al contribuente, quest’ultimo può beneficiare della relativa detrazione Irpef a condizione che: a) la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo all’impresa che ha eseguito i lavori con bonifico bancario o postale da cui risultino tutti i dati previsti dalla legge (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita Iva del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato; b) il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico. L’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria al fornitore della prestazione (circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, paragrafo 4.4).

È riconosciuta una detrazione Irpef pari al 19% degli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonché delle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati in dipendenza di mutui, garantiti da ipoteca su immobili, contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4mila euro (articolo 15, comma 1, lettera b, Tuir). In caso di mutuo eccedente il costo sostenuto per l’acquisto, comprensivo delle spese notarili e degli altri oneri accessori, l’agevolazione deve essere limitata all’ammontare del predetto costo, risultante dalla somma del valore dell’immobile indicato nel rogito, nonché degli altri oneri accessori, debitamente documentati, connessi con  l’operazione di acquisto. Per determinare la parte di interessi sulla quale calcolare la detrazione può essere utilizzata la seguente formula: (costo di acquisto dell’immobile + oneri correlati) X interessi pagati/capitale dato a mutuo (circolare n. 15/E del 20 aprile 2005, paragrafo 4.1). Ai fini dell’applicazione della formula, tra le spese e gli oneri accessori connessi all’acquisto, sebbene non tutti rientranti tra quelli detraibili, sono inclusi, ad esempio, l’onorario del notaio per l’acquisto dell’immobile e per la stipula del mutuo, le spese di mediazione, le imposte di registro e quelle ipotecarie e catastali, l’iscrizione e la cancellazione dell’ipoteca, l’imposta sostitutiva sul capitale prestato, le spese sostenute per eventuali autorizzazioni del giudice tutelare e quelle sostenute in caso di acquisto effettuato nell’ambito di una procedura esecutiva individuale o concorsuale (circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, pagine 65 e 66).

Per poter beneficiare della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir), l’invio (con raccomandata a/r o altre modalità stabilite dalla Regione) della comunicazione all’Azienda sanitaria locale territorialmente competente non è sempre necessario. Infatti, la comunicazione (notifica preliminare all’Asl e alla direzione provinciale del Lavoro territorialmente competenti) deve essere effettuata solo nei casi in cui la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro espressamente lo prevede. Tale obbligo sussiste, in particolare, nel caso di cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese esecutrici, anche non  contemporanea; di cantieri che, inizialmente non soggetti all’obbligo di notifica, ricadono nell’ipotesi precedente per effetto di varianti sopravvenute in corso d’opera; cantieri in cui opera un’unica impresa la cui entità presunta di lavoro non sia inferiore a duecento uomini/giorno (articolo 99, Dlgs 81/2008).

 

Nell’ambito della disciplina relativa alla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, è previsto il riconoscimento di specifiche detrazioni anche per le spese sostenute per gli interventi di adozione di misure antisismiche (sismabonus – articolo 16-bis, comma 1, lettera i, Tuir). La percentuale di detrazione e le regole sono diverse a seconda dell’anno di effettuazione della spesa. La legge di bilancio 2017, oltre a stabilire una proroga delle detrazioni al 31 dicembre 2021, ha previsto il riconoscimento di detrazioni maggiorate quando alla realizzazione degli interventi consegua una riduzione del rischio sismico. In particolare, qualora tali interventi siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, la detrazione d’imposta è riconosciuta nella misura del 75% della spesa sostenuta, se dai lavori deriva una riduzione del rischio sismico che determina il passaggio a una classe di rischio inferiore. Se, invece, dall’esecuzione degli interventi deriva il passaggio a due classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’85%. Tali detrazioni si applicano su un ammontare delle spese non superiore a 96 mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Tra le spese ammesse alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio rientrano quelle relative alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Gli interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia (articolo 16-bis, comma 1, lettera h, Tuir). L’installazione di un impianto fotovoltaico, diretto alla produzione di energia elettrica, per poter beneficiare della detrazione in esame deve avvenire essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e quindi l’impianto deve essere posto direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente (risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013). In merito alla detrazione in parola, si ricorda che la legge di bilancio 2017 ha prorogato al 31 dicembre 2017 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96 mila euro per unità immobiliare. Dal 1° gennaio 2018, in assenza di ulteriori proroghe, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48mila euro per unità immobiliare.

Gli interventi finalizzati al risparmio energetico, per i quali si usufruisce della detrazione del 65%, non consentono di ottenere la detrazione per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici. Infatti, costituisce valido presupposto per la fruizione della detrazione in esame solo l’effettuazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16, comma 2, Dl 63/2013). Per ulteriori informazioni sul bonus, si veda la Guida pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Ai fini della detrazione Irpef connessa agli interventi finalizzati alla riqualificazione energetica degli edifici, per le spese effettuate dal 1° gennaio 2008, per la sostituzione di finestre in singole unità immobiliari e per l’installazione di pannelli solari, non occorre più presentare l’attestato di certificazione energetica (o di qualificazione) energetica (cfrIstruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi).

In linea generale, le plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni sono redditi diversi, se non costituiscono redditi di capitale ovvero se non sono conseguiti nell’esercizio di arti e professioni o di imprese commerciali o da società in nome collettivo e in accomandita semplice, nè in relazione alla qualità di lavoratore dipendente (articolo 67, comma 1, lettera b, Tuir). La norma non limita l’imponibilità al solo caso di immobile situato in Italia. Pertanto, anche la cessione di quelli situati all’estero può generare plusvalenze tassabili in capo al venditore residente in Italia. La legge finanziaria 2006 ha introdotto una modalità di tassazione delle plusvalenze in esame alternativa rispetto a quella ordinaria. Infatti, è prevista la possibilità, all’atto della cessione e su richiesta della parte venditrice resa al notaio, di assoggettare la plusvalenza realizzata a un’imposta sostituiva del 20%. A seguito della richiesta, il notaio provvede anche all’applicazione e al versamento dell’imposta sostitutiva, ricevendo la provvista dal cedente. Il notaio, inoltre, comunica all’Agenzia delle entrate i dati relativi alle cessioni, utilizzando il modello approvato con il provvedimento del 12 gennaio 2007 (articolo 1, comma 496, legge 266/2005). Dalla lettura della disposizione si evince che il legislatore ha voluto far convergere in un preciso momento, quello della cessione dell’immobile, non solo la scelta del regime sostitutivo, ma anche l’applicazione e il versamento della relativa imposta. La cessione, quindi, segna il momento impositivo e comporta l’obbligo del deposito della provvista nelle mani del notaio. Ne deriva che, nel caso di vendita di un immobile situato all’estero, alla plusvalenza è applicabile l’imposta sostitutiva solo se l’atto di cessione è stipulato da un notaio italiano (al quale il venditore residente in Italia abbia richiesto l’applicazione del regime sostitutivo). Al contrario, nell’ipotesi in cui l’atto di trasferimento sia formato all’estero, il contribuente italiano non può usufruire dell’imposta sostitutiva, in considerazione del fatto che, in tal caso, la cessione è realizzata senza l’intervento del notaio italiano, che, come sopra detto, è indispensabile per l’applicazione della norma. La possibilità di applicare l’imposta sostitutiva è esclusa anche nel caso in cui il notaio italiano provveda a legalizzare l’atto formato all’estero per il suo riconoscimento in Italia (risoluzione n. 143/Edel 21 giugno 2007).

La legge 81/2017 (articoli 8 e 9) introduce rilevanti novità in materia fiscale per i lavoratori autonomi. Con specifico riferimento alle spese di formazione, l’articolo 9 modifica l’articolo 54, comma 5, Tuir, prevedendo il passaggio da un regime di deducibilità parziale a un regime di deducibilità integrale entro un massimale annuo. Infatti, in base alla nuova formulazione della norma, sono integralmente deducibili, entro il limite annuo di 10mila euro, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale nonché le spese di iscrizione a convegni e congressi, comprese quelle di viaggio e soggiorno. Le nuove regole sono applicabili a partire dal periodo d’imposta 2017. La disciplina vigente fino al 2016 prevede una deducibilità delle spese di formazione limitata al 50% del loro ammontare.

In generale, sono deducibili dal reddito complessivo gli assegni periodici corrisposti al coniuge, a esclusione di quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, nella misura in cui risultano da provvedimenti dell’autorità giudiziaria (articolo 10, comma 1, lettera c, Tuir). È deducibile anche il “contributo casa”, ovvero le somme corrisposte per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali dell’alloggio del coniuge separato che siano disposti dal giudice, quantificabili e corrisposti periodicamente. La quantificazione del “contributo casa”, se non stabilito direttamente dal provvedimento dell’autorità giudiziaria, può essere determinata per relationem, qualora il provvedimento preveda, ad esempio, l’obbligo di pagamento dell’importo relativo al canone di affitto o delle spese ordinarie condominiali relative all’immobile a disposizione dell’ex coniuge. Nel caso in cui dette somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese sostenute (circolare 17/E del 24 aprile 2015, paragrafo 4.1).

La legge di bilancio 2017 ha previsto che, per gli anni 2017, 2018 e 2019, i redditi dominicali e agrari non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini Irpef dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali (di cui all’articolo 1, Dlgs 99/2004), iscritti nella previdenza agricola (articolo 1, comma 44, legge 232/2016). Alla luce del tenore letterale della norma, l’agevolazione in esame è applicabile esclusivamente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale, che producono redditi dominicali e agrari. Dall’applicazione del beneficio sono invece esclusi i soci delle società in nome collettivo e delle società in accomandita semplice che abbiano optato (ai sensi dell’articolo 1, comma 1093, legge 296/2006) per la determinazione del reddito su base catastale, in quanto il reddito che viene loro attribuito mantiene la natura di reddito d’impresa così espressamente qualificato in capo alle società dal decreto ministeriale n. 213 del 27 settembre 2007 (circolare n. 8/E del 7 aprile 2017, paragrafo 9).

Le spese sostenute per le prestazioni sanitarie rese da psicologi e da psicoterapeuti per finalità terapeutiche sono detraibili, senza necessità di prescrizione medica. Le prestazioni professionali dello psicologo e dello psicoterapeuta, infatti, sono equiparabili alle prestazioni sanitarie rese da un medico, potendo i contribuenti avvalersene anche senza prescrizione medica (circolare n. 20/E del 13 maggio 2011, paragrafo 5.15). La detrazione è ammessa per un importo pari al 19% delle spese, per la parte che eccede la franchigia di 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir).

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi il contribuente che, con riferimento al periodo d’imposta considerato, possiede esclusivamente compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche per un importo uguale o inferiore a 28.158,28 euro (cfr Istruzioni per la compilazione, pag. 4).

Per beneficiare della detrazione Irpef relativa alle spese per l’arredo degli immobili ristrutturati (articolo 16, comma 2, DL 63/2013), i pagamenti possono essere effettuati, oltreché con bonifico bancario o postale, anche con carta di debito o credito. In questo caso, la data di pagamento è individuata nel giorno di utilizzo della carta di credito o di debito da parte del titolare (evidenziata nella ricevuta telematica di avvenuta transazione) e non nel giorno di addebito sul conto corrente del titolare stesso (circolare n. 7/E del 31 marzo 2016, paragrafo 2.4).

In presenza di tutte le condizioni richieste dalla legge, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% dei canoni derivanti dai contratti di locazione stipulati o rinnovati ai sensi della legge 431/1998, dei canoni relativi ai contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro e cooperative, dagli studenti universitari fuori sede, per un importo non superiore a 2.633 euro (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, Tuir). In tale ipotesi, la detrazione eccedente l’imposta lorda non può essere recuperata. Infatti, le previsioni del decreto Mef 11 febbraio 2008, che, in base a quanto stabilito dall’articolo 16, comma 1-sexies, Tuir, disciplina le modalità di recupero della detrazione eccedente, non possono essere estese anche al beneficio in esame poiché esse si applicano soltanto alle detrazioni per i canoni derivanti dai contratti di locazione dell’abitazione principale di cui all’articolo 16, Tuir, e alla specifica detrazione per conduttori di alloggi sociali prevista, per il triennio 2014-2016, dall’articolo 7, Dl 47/2014 (circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, pagina 109).

La risposta è negativa. Infatti, dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19% delle erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo d’imposta non superiore a 1.500 euro, in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, a condizione che l’erogazione sia effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione non spetta, quindi, per le erogazioni effettuate in contanti (articolo 15, comma 1, lett. i-ter, Tuir).

I contributi previdenziali e assistenziali versati facoltativamente all’ente pensionistico di appartenenza sono integralmente deducibili dal reddito complessivo (articolo 10, comma 1, lettera e, Tuir). Nel novero di tali contributi rientrano anche quelli versati per il riscatto degli anni di laurea, sia ai fini pensionistici sia ai fini della buonuscita (articolo 2, comma 5-bis, legge 184/1997), che devono essere indicati nel quadro RP, sezione II (Spese e oneri per i quali spetta la deduzione dal reddito complessivo), rigo RP21, del modello Redditi PF.

Tra i soggetti che hanno diritto alla detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio, purché sostengano le spese e siano intestatari di bonifici e fatture, è compreso anche il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento. Nel novero dei familiari rientrano il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado e il componente dell’unione civile. Con riguardo a quest’ultimo, infatti, la legge 76/2016, per garantire la tutela dei diritti derivanti dalle unioni civili tra persone delle stesso sesso, equipara al vincolo giuridico derivante dal matrimonio quello prodotto dalle unioni civili, stabilendo che, a esclusione delle previsioni del codice civile non richiamate espressamente e quelle della legge sull’adozione, “le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole coniuge, coniugi o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche a ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso”. In tal caso, ferme restando le altre condizioni richieste dalla legge, la detrazione spetta anche se le abilitazioni comunali sono intestate al proprietario dell’immobile.

In caso di pignoramento presso terzi, il creditore pignoratizio deve indicare, nella propria dichiarazione, i redditi percepiti e le ritenute subite da parte del terzo erogatore, anche se si tratta di redditi soggetti a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta o a imposta sostitutiva (cfr provvedimento 3 marzo 2010 e circolare n. 8/2011). Le ritenute subite possono essere scomputate dall’imposta risultante dalla dichiarazione. Le somme percepite a seguito della procedura di pignoramento presso terzi vanno indicate nel relativo quadro (ad esempio, se si tratta di redditi di lavoro dipendente, devono essere esposte nel quadro RC). Nel caso di redditi derivanti da Tfr, altre indennità connesse e arretrati di lavoro dipendente, soggetti a tassazione separata, va utilizzata la sezione XII del quadro RM della dichiarazione, relativa ai redditi corrisposti da soggetti non obbligati a effettuare le ritenute d’acconto. Le ritenute subite da parte del terzo erogatore devono invece essere indicate nel rigo RM23 (redditi presenti in dichiarazione), riportando il rigo della dichiarazione e l’eventuale modulo aggiuntivo nel quale è stato indicato il relativo reddito. Se, invece, il reddito percepito nell’ambito della procedura di pignoramento presso terzi non è compreso in alcun quadro della dichiarazione (in quanto ordinariamente non deve essere esposto) ovvero non è possibile riportarlo nella sezione XII del quadro RM, va compilato il rigo RM24 (redditi non presenti in dichiarazione), inserendo tutte le informazioni necessarie per la corretta liquidazione dell’imposta dovuta.

Nell’ambito delle attività finalizzate all’instaurazione di un rapporto sempre più collaborativo tra amministrazione finanziaria e cittadini e alla promozione dell’adempimento spontaneo (tax compliance), l’Agenzia delle entrate ha inviato comunicazioni relative alle dichiarazioni dei redditi presentate nel 2014 dalle persone fisiche. In particolare, le lettere sono state inviate ai contribuenti che non avrebbero dichiarato, o lo avrebbero fatto solo in parte, determinati redditi (ad esempio, un reddito derivante da un contratto di locazione di un immobile o da lavoro dipendente, una plusvalenza, un reddito di partecipazione in società). Queste comunicazioni non sono avvisi di accertamento, ma rappresentano un invito a verificare la propria posizione fiscale ed eventualmente mettersi in regola con il pagamento degli importi dovuti. Pertanto, coloro che, ricevuta la lettera e averne verificato il contenuto, riconoscono la correttezza delle segnalazioni dell’Agenzia, possono rimediare e, quindi, regolarizzare la propria posizione usufruendo del ravvedimento operoso. A tal fine, è necessario presentare una dichiarazione integrativa, versare le maggiori imposte dovute e gli interessi (calcolati al tasso legale annuo dal giorno in cui il versamento avrebbe dovuto essere effettuato a quello in cui viene effettivamente eseguito), nonché, in misura ridotta, le sanzioni relative alle violazioni indicate nella comunicazione. Per ulteriori informazioni, si rinvia alla lettura della guida “L’Agenzia ti scrive: lettera di invito a regolarizzare possibili errori”.

 

Le erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle popolazioni colpite da eventi di calamità pubblica o da altri eventi straordinari, anche se avvenuti in altri Stati, danno diritto a una detrazione Irpef del 19%, calcolata su un importo non superiore a 2.065,83 euro. Ai fini del beneficio fiscale, è necessario che le erogazioni siano eseguite per il tramite dei soggetti appositamente identificati con il Dpcm 20 giugno 2000 (ad esempio, Onlus e organizzazioni internazionali di cui l’Italia è parte) e siano effettuate mediante versamento bancario o postale, nonché tramite carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari. La detrazione non spetta, invece, per le erogazioni effettuate in contanti (circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, pagina 110).

I  locali per la portineria, l’alloggio del portiere e gli altri servizi di proprietà condominiale dotati di rendita catastale autonoma devono essere dichiarati dal singolo condomino solo se la quota di reddito che gli spetta per ciascuna unità immobiliare è superiore a 25,82 euro. L’esclusione non si applica per gli immobili concessi in locazione e per i negozi (cfr Istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione dei redditi).

La presentazione del modello Redditi PF in formato cartaceo è una modalità ormai residuale che consiste nella consegna del modello a un ufficio postale. Sono esclusi dall’obbligo di trasmissione telematica e, pertanto, possono presentare il modello cartaceo i contribuenti che: pur potendo presentare il modello 730, devono dichiarare alcuni redditi o comunicare dati utilizzando i relativi quadri del modello Redditi (RM, RT, RW); devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti (cfrIstruzioni per la compilazione del modello Redditi PF). Si ricorda, peraltro, che, per il modello Redditi PF 2017 (anno d’imposta 2016), la presentazione in forma cartacea tramite ufficio postale era possibile dal 2 maggio al 30 giugno 2017.

Per il triennio 2014-2016, a favore dei soggetti titolari di contratti di locazione di alloggi sociali, adibiti ad abitazione principale, è riconosciuta una detrazione Irpef (articolo 7, comma 1, Dl 47/2014). Ai fini del beneficio fiscale, è definito alloggio sociale “l’unità immobiliare adibita a uso residenziale in locazione permanente che svolge la funzione di interesse generale, nella salvaguardia della coesione sociale, di ridurre il disagio abitativo di individui e nuclei familiari svantaggiati, che non sono in grado di accedere alla locazione di alloggi nel libero mercato” (articolo 1, Dm 22 aprile 2008, in attuazione dell’articolo 5, legge 9/2007). La detrazione è complessivamente pari a: 900 euro, se il reddito complessivo non supera 15.493,71 euro; 450 euro, se il reddito complessivo supera 15.493,71 euro, ma non 30.987,41 euro. Pertanto, se il reddito complessivo è superiore a 30.987,41 euro, non spetta alcuna detrazione. Il beneficio deve essere ripartito tra gli aventi diritto ed essere rapportato al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale, intendendo tale quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente. Infine, qualora la detrazione spettante sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita, nell’ordine, delle detrazioni per carichi di famiglia (articolo 12, Tuir) e delle altre detrazioni relative a particolari tipologie di reddito (articolo 13, Tuir), è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nelle predetta imposta (articolo 16, comma 1-sexies, Tuir).

Il contribuente che, come modalità di pagamento delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico (articolo 16-bis, Tuir), utilizza un bonifico eseguito su un conto aperto presso un istituto di pagamento (impresa, diversa da una banca, autorizzata dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento), può beneficiare delle relative detrazioni d’imposta, a condizione, però, che l’istituto, in qualità di sostituto d’imposta, assolva tutti gli adempimenti inerenti il versamento delle ritenute, nonché gli obblighi di certificazione e dichiarazione previsti dalla normativa di settore. Inoltre, la possibilità per il contribuente che dispone il bonifico di usufruire delle detrazioni è subordinata alla previa adesione dell’istituto di pagamento alla Rete nazionale interbancaria e all’utilizzo della procedura Trif, in quanto condizioni necessarie per la trasmissione telematica sia dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell’applicazione della ritenuta sia dei dati relativi ai bonifici (risoluzione n. 9/E del 20 gennaio 2017).

I contribuenti devono conservare le certificazioni dei sostituti di imposta, i documenti probatori dei crediti d’imposta, dei versamenti eseguiti con riferimento alla dichiarazione dei redditi e degli oneri deducibili o detraibili e ogni altro documento relativo al contenuto della dichiarazione, fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la stessa è stata presentata; le certificazioni e i documenti devono essere esibiti o trasmessi, su richiesta, all’ufficio competente (articolo 3, comma 3, Dpr 600/1973). Pertanto, con riguardo al modello Redditi PF 2017 (anno d’imposta 2016), la documentazione deve essere conservata fino al 31 dicembre 2022.

Nel novero delle spese sanitarie per le quali si ha diritto alla detrazione d’imposta nella misura del 19%, limitatamente all’ammontare che eccede complessivamente 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir), rientrano anche quelle di assistenza infermieristica e riabilitativa, incluse le spese per kinesiterapia (circolare 7/E del 4 aprile 2017, pagina 20). La spesa deve essere documentata mediante ricevuta fiscale o fattura, anche in forma di ticket se la prestazione è resa nell’ambito del Servizio sanitario nazionale (in quest’ultimo caso, la detrazione compete per l’importo del ticket pagato). Se la fattura è rilasciata da soggetto diverso da quello che ha effettuato la prestazione, è necessario munirsi di un’attestazione dalla quale risulti che la prestazione stessa è stata eseguita direttamente da personale medico o paramedico o comunque sotto il suo controllo (circolare 7/E del 4 aprile 2017, pagina 30).

Dall’imposta lorda si detrae un importo, pari al 19%, dei compensi comunque denominati pagati a soggetti di intermediazione immobiliare, in dipendenza dell’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità (articolo15, comma 1, lett. b–bis, Tuir). Ha diritto all’agevolazione esclusivamente l’acquirente dell’immobile; la detrazione non spetta se la spesa è sostenuta nell’interesse di un familiare fiscalmente a carico (circolare n. 7/E del 4 aprile 2017, pagina 104). Pertanto, nel caso prospettato, non è possibile usufruirne.

È possibile detrarre dall’Irpef lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, il 50% dell’importo corrisposto per il pagamento dell’Iva in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2017, di unità immobiliari nuove aventi destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi (articolo 1, comma 56, legge 208/2015). Non è possibile fruire della detrazione dell’Iva relativa ad acconti corrisposti nel 2015 poiché in quell’anno l’agevolazione non era vigente (circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, punto 10.3). È possibile, invece, fruire della detrazione per l’Iva corrisposta sugli acconti pagati nel 2016, sempreché il preliminare di acquisto sia registrato e il rogito sia stipulato entro il 2017, in quanto nel 2016 l’agevolazione era vigente e la detrazione è stata prorogata anche per gli acquisti di abitazioni avvenuti nel 2017 (circolare 7/E del 4 aprile 2017, pagina 244).

n linea generale, sono detraibili nella misura del 19% le spese di istruzione non universitaria (articolo 15, comma 1, lettera e-bis, Tuir). Per il 2016, la detrazione deve essere calcolata su un importo massimo di 564 euro per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto. Tra le spese ammesse al beneficio sono inclusi i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Vi rientrano le spese per le gite scolastiche e ogni altro contributo finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto, come corsi di lingua e di teatro, svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza. Se le spese sono pagate alla scuola, non occorre copia della delibera che ha disposto tali versamenti; la stessa, invece, è necessaria nel caso in cui la spesa non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi, come, ad esempio, all’agenzia di viaggio. Ai fini della detraibilità, inoltre, è necessario conservare le ricevute o le quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti e i dati dell’alunno o studente (circolare 7/E del 4 aprile 2017, pagine 85-86). La detrazione in esame non è cumulabile con quella prevista dall’articolo 15, comma 1, lett. i-octies, Tuir, per le erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa (l’incumulabilità va riferita al singolo alunno).

Se dopo la presentazione della dichiarazione di successione sopravviene un evento che determina il mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato (come, ad esempio, il ritrovamento di un testamento) ovvero l’applicazione dell’imposta in misura superiore (come, ad esempio, la scoperta di un bene in precedenza non considerato), i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare una dichiarazione sostitutiva o integrativa (articolo 28, comma 6, Dlgs 346/1990). In tal caso, i dodici mesi per la presentazione della dichiarazione decorrono dalla data della sopravvenienza o dalla diversa data in cui l’obbligato dimostra di averne avuto notizia. In linea generale, la dichiarazione sostitutiva o integrativa deve essere presentata utilizzando il nuovo modello Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una denuncia presentata con il precedente modello, occorre continuare a utilizzare tale modulistica, seguendo le relative modalità di presentazione.

Le spese sostenute per visite mediche generiche, specialistiche, chirurgiche danno diritto alla detrazione dall’Irpef nella misura del 19%, indipendentemente dal luogo o dal fine per il quale vengono effettuate (articolo 15, comma 1, lettera c, del Tuir). Tra queste rientrano a pieno titolo anche le spese per la visita medica necessaria per il rinnovo della patente di guida che sono pertanto detraibili, analogamente a quelle sopportate per ottenere certificati di idoneità.

Come recentemente ribadito dall’Agenzia delle Entrate, è esclusa la detraibilità (nonché la deducibilità) della spesa relativa all’acquisto di parafarmaci, quali, ad esempio, integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, anche se acquistati in farmacia e se assunti a scopo terapeutico su prescrizione medica (circolare 7/E del 4 aprile 2017, pagina 25).

Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir), limitatamente agli interventi iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2016, spetta anche una detrazione dall’imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, per le ulteriori spese documentate sostenute nel 2017 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di recupero (articolo 16, comma 2, Dl 63/2013). La detrazione, inizialmente riferita alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2017 dalla legge 232/2016 che, per il 2017, ha limitato il beneficio agli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio eseguiti nel 2016 e nel 2017. Pertanto, è possibile usufruire della detrazione anche con riferimento a un intervento di recupero edilizio iniziato nel 2017.

In linea generale, le spese sanitarie danno diritto a una detrazione Irpef del 19%, calcolata sull’ammontare complessivo delle stesse che eccede l’importo della franchigia di 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir). Per l’acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale “parlante”, in cui, cioè, sono specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario. Possono essere detratte anche le spese sostenute all’estero, in base agli stessi criteri applicabili a quelle sostenute in Italia. In tal caso, sarà necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le medesime informazioni. Nel caso in cui il farmacista estero abbia rilasciato un documento di spesa da cui non risultino le predette indicazioni, il codice fiscale del destinatario potrà essere riportato a mano sullo stesso e la natura (“farmaco” o “medicinale”), qualità (nome del farmaco) e quantità dovranno risultare da una documentazione rilasciata dalla farmacia (circolare 34/E del 4 aprile 2008, paragrafo 6.1). Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata di una traduzione in italiano. In particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se, invece, è redatta in una lingua diversa da quelle indicate, è necessaria una traduzione giurata. Per i contribuenti con domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano, non è necessaria la traduzione, se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco. La documentazione sanitaria redatta in sloveno può essere corredata di una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nel Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena. Si ricorda, infine, che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero, sia pure per motivi di salute, non possono essere incluse tra quelle che danno diritto alla detrazione, in quanto non sono spese sanitarie (vedi Istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione, Appendice “Spese mediche all’estero“)

In sede di proroga (anche tacita) di un contratto di locazione già assoggettato a cedolare secca, il locatore che vuole continuare ad applicare il regime sostitutivo è tenuto a esercitare la relativa opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro (30 giorni dalla scadenza dei primi quattro anni). L’opzione deve essere manifestata attraverso la presentazione del modello RLI ed è efficace per l’intera durata della proroga, salvo revoca. Tuttavia, la mancata presentazione del modello non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi (comportamento concludente). In questo caso, si applica una sanzione in misura fissa di 100 euro, ridotta a 50 se il modello viene presentato con un ritardo non superiore a 30 giorni.

In linea generale, la normativa tributaria prevede, ai fini Ires, la deducibilità (totale o parziale) dal reddito d’impresa delle spese sostenute dall’imprenditore per lavoro dipendente. In particolare, i canoni di locazione, anche finanziaria, e le spese di manutenzione dei fabbricati concessi in uso ai dipendenti, che abbiano trasferito la loro residenza anagrafica per esigenze di lavoro nel comune in cui prestano l’attività, sono integralmente deducibili, per il periodo d’imposta in cui si verifica il trasferimento e nei due periodi successivi (articolo 95, comma 2, Tuir). La previsione normativa si applica con riferimento alle spese sostenute sia per i lavoratori neo assunti sia per i dipendenti che, dopo l’instaurazione del rapporto di lavoro, devono trasferirsi in un’altra sede dell’impresa situata in un comune diverso. La piena deducibilità, quindi, opera solo per il triennio indicato. Se, trascorso tale periodo, il fabbricato risulti ancora concesso in uso allo stesso dipendente, i canoni di locazione (e le spese di manutenzione) saranno deducibili per un importo non superiore a quello che costituisce reddito per il dipendente stesso (risoluzione 214/E del 3 luglio 2002).

A decorrere dal periodo d’imposta 2016, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, l’importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione ai fini Irpef del 19% è stato elevato a 750 euro (articolo 15, comma 1, lettera f, Tuir). Si ricorda che la condizione di disabilità è grave quando la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (articolo 3, comma 3, legge 104/1992). La situazione di gravità deve essere accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche previste dalla legge, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le stesse unità sanitarie (articolo 4, legge 104/1992).

Le plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti mediante cessione a titolo oneroso (effettuata al di fuori dell’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo eventualmente esercitata) di beni immobili, acquistati (o costruiti) da non più di cinque anni, costituiscono redditi diversi. Per plusvalenza s’intende la differenza positiva tra corrispettivo incassato dalla cessione e costo di acquisto (o di costruzione) dell’immobile ceduto (aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo). Anche la cessione di un fabbricato ricevuto per donazione può generare una plusvalenza imponibile; in questo caso, il periodo di cinque anni, da prendere in considerazione ai fini della tassabilità, decorre dalla data di acquisto da parte del donante (articolo 67, comma 1, lettera b, Tuir). Pertanto, la plusvalenza realizzata a seguito della cessione a titolo oneroso di un immobile ricevuto per donazione è imponibile se il donante lo aveva a sua volta acquistato da non più di cinque anni. In questa ipotesi, ai fini della determinazione della plusvalenza, si assume come prezzo di acquisto (o costo di costruzione) quello sostenuto dal donante.

Possono essere considerati fiscalmente a carico dei genitori i figli (compresi quelli naturali riconosciuti, adottivi o affidati) che possiedono un reddito complessivo annuo non superiore a 2840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (articolo 12, comma 2, Tuir). Per i figli a carico spettano detrazioni dall’Irpef lorda, a prescindere dalla loro età e dalla circostanza che convivano o meno con i genitori (circolare 15/E del 16 marzo 2007, paragrafo 1.4.2). Le detrazioni spettano anche se il figlio è sposato (sempreché non sia a carico del coniuge) e indipendentemente dal fatto che sia dedito agli studi o a tirocinio gratuito. Come tutte le detrazioni per carichi di famiglia, anche quelle previste per i figli a carico sono “teoriche”, in quanto l’importo effettivo diminuisce all’aumentare del reddito. Per ciascun figlio a carico è prevista una detrazione teorica pari a: 950 euro per ogni figlio di età superiore o uguale a tre anni, 1.220 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. La detrazione teorica è aumentata di un importo pari a: 400 euro per ciascun figlio con disabilità e 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo, per i contribuenti con più di tre figli a carico (articolo 12, comma 1, lettera c, Tuir). Si ricordi che è considerata disabile la persona riconosciuta tale ai sensi della legge 104/1992 (articolo 3) e che l’handicap deve essere accertato dalle Aziende sanitarie locali mediante le commissioni mediche previste dall’articolo 1 della legge 295/1990, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le Asl (articolo 4, legge 104/1992)

Le erogazioni liberali in denaro a favore di un’associazione sportiva dilettantistica (non avente la qualifica di Onlus) danno diritto a una detrazione d’imposta ai fini Irpef del 19%, calcolata su un importo massimo, per ciascun periodo d’imposta, non superiore a 1.500 euro (articolo 15, comma 1, lettera i-ter, Tuir). Per avere diritto alla detrazione, è necessario che il versamento venga effettuato tramite banca, ufficio postale, carta di debito, carta di credito o prepagata, assegni bancari e circolari.

Le detrazioni d’imposta per figli a carico spettano a prescindere dalla loro età e dalla circostanza che convivano o meno con i genitori (circolare 15/E del 16 marzo 2007, paragrafo 1.4.2). In ogni caso, resta fermo che, per poter essere considerato fiscalmente a carico, il figlio deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Inoltre, il beneficio fiscale compete indipendentemente dal fatto che il figlio sia dedito agli studi o a tirocinio gratuito e anche nel caso in cui sia sposato, sempre che non sia a carico del coniuge.

Dal reddito complessivo possono essere dedotte le spese mediche e di assistenza specifica, necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dalle persone portatrici di handicap (articolo 10, comma 1, lettera b, Tuir), cioè dalle persone che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile dedurre l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, che deve risultare distintamente dalla documentazione rilasciata dall’istituto. Queste spese sono deducibili pure se sostenute per i familiari, anche se non fiscalmente a carico, indicati nell’articolo 433 del codice civile (articolo 10, comma 2, Tuir) che, però, non fa riferimento agli zii. Quindi, la spesa sostenuta dal nipote, per conto di una zia, per il pagamento della retta mensile dell’istituto di assistenza in cui è ricoverata, non è deducibile.

Le persone fisiche residenti in Italia devono pagare un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero che possiedono a titolo di proprietà o di altro diritto reale (articolo 19, commi 13-17, Dl 201/2011). L’Ivie è dovuta in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto e si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota dello 0,76%. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Ue o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (Norvegia e Islanda), la base imponibile è rappresentata dal valore catastale come determinato e rivalutato, nel Paese in cui l’immobile è situato, ai fini dell’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili (per la Norvegia, l’imposta di riferimento è rappresentata dalla Eiendomsskatt). In mancanza del valore catastale, si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile (circolare 28/2012, paragrafo 1.2.1.). Dall’imposta dovuta in Italia, si detraggono le imposte patrimoniali effettivamente pagate nel Paese in cui è situato l’immobile. Inoltre, qualora sussista un’eccedenza di imposta reddituale gravante sullo stesso immobile (non utilizzata ai sensi dell’articolo 165 Tuir), è consentito detrarla fino a concorrenza del suo ammontare. Per la Norvegia, le imposte di natura patrimoniale che danno diritto allo scomputo dall’Ivie sono la Eiendomsskatt e la Formuesskatt. L’Ivie non è dovuta se l’importo della stessa non supera i 200 euro (tale soglia riguarda il valore complessivo dell’immobile a prescindere da quote e periodo di possesso, senza tener conto dei crediti d’imposta). L’Ivie deve essere versata, mediante modello F24, entro gli stessi termini previsti per l’Irpef, utilizzando i seguenti codici tributo: 4041 (saldo), 4044 (acconto prima rata) e 4045 (acconto seconda rata o unica soluzione).

In generale, i genitori esercenti la responsabilità genitoriale hanno in comune l’usufrutto dei beni del figlio fino alla maggiore età o all’emancipazione. Tuttavia, in base all’articolo 324 del codice civile (comma 3) non sono soggetti a usufrutto legale i beni acquistati dal figlio con i proventi del proprio lavoro; i beni lasciati o donati al figlio per intraprendere una carriera, un’arte o una professione; i beni lasciati o donati con la condizione che i genitori esercenti la responsabilità genitoriale o uno di essi non ne abbiano l’usufrutto (tale condizione, però, non ha effetto per i beni spettanti al figlio a titolo di legittima); i beni pervenuti al figlio per eredità, legato o donazione e accettati nell’interesse del figlio contro la volontà dei genitori (se uno solo di essi era favorevole all’accettazione, l’usufrutto legale spetta esclusivamente a lui). Sono escluse dall’usufrutto legale anche le pensioni di reversibilità, da chiunque corrisposte, spettanti ai figli minori (si vedano le istruzioni ai modelli di dichiarazione dei redditi e la circolare ministeriale 326/1997, paragrafo 1.4). I redditi dei figli minori non soggetti a usufrutto legale devono essere dichiarati a nome di ciascun figlio da uno dei genitori (se la responsabilità è esercitata da uno solo di essi, la dichiarazione deve essere presentata da quest’ultimo).

I soggetti obbligati per legge alla manutenzione, protezione o restauro dei beni culturali vincolati possono beneficiare, ai fini Irpef, di una detrazione d’imposta nella misura del 19% delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a loro carico (articolo 15, comma 1, lettera g, Tuir). Ai fini della fruibilità della detrazione, devono essere considerati obbligati alla manutenzione, protezione o restauro quei soggetti che vantano un titolo giuridico che attribuisca loro la proprietà, il possesso o la detenzione del bene oggetto dell’intervento conservativo (risoluzione 10/E del 9 gennaio 2009). La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47, Dpr 445/2000), presentata dal richiedente al ministero per i Beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi cui il beneficio si riferisce (articolo 40, comma 9, Dl 201/2011). L’agevolazione è cumulabile con quella relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir), ma in tal caso è ridotta nella misura del 50% (circolare ministeriale n. 57/1998, paragrafo 5) fino a un importo di spesa di 96mila o 48mila euro, a seconda della data in cui sono state sostenute le spese. Per le spese eccedenti il limite massimo, la detrazione in esame si applica sull’intero importo.

La legge di stabilità 2016 ha previsto che ai fini Irpef è possibile detrarre il 50% dell’Iva pagata in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale (di classe energetica A o B), cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi (articolo 1, comma 56, legge 208/2015 – Stabilità 2016). La norma, quindi, limita l’applicazione del beneficio ai soli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016. Ne consegue che l’Iva in acconto versata nel 2016 per acquisti effettuati nel 2017 non è detraibile (circolare 12/E dell’8 aprile 2016, paragrafo 7.1).

Sono produttivi di reddito fondiario i fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano (articolo 25 Tuir). Salvo i casi di esclusione previsti dalla legge, il reddito dei fabbricati deve essere esposto in dichiarazione dei redditi (quadro RB del modello Redditi PF e quadro B del 730) e deve essere calcolato per ciascun immobile, rapportandolo al periodo e alla percentuale di possesso. Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario, ma dal proprietario. I fabbricati diversi dall’abitazione principale pagano l’Imu, che sostituisce l’Irpef e le relative addizionali. Tuttavia, se gli immobili a uso abitativo non locati e assoggettati all’Imu sono situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, il relativo reddito concorre alla formazione della base imponibile Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50% (articolo 9, comma 9, Dlgs 23/2011; circolare 11/E del 21 maggio 2014, paragrafo 1.2). Si ricorda che il reddito fondiario dei fabbricati (non locati) diversi dall’abitazione principale è costituito dalla rendita catastale rivalutata del 5% e che, nel caso in cui il proprietario abbia già un’abitazione principale, la maggiorazione di 1/3 non si applica quando l’immobile è concesso in uso gratuito a un familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo), che vi dimora abitualmente e vi ha l’iscrizione anagrafica.

In linea generale, i contribuenti che in via ordinaria, per dichiarare i propri redditi, possono utilizzare il modello 730 precompilato o ordinario hanno la possibilità di presentare lo stesso modello anche in mancanza di un sostituto d’imposta tenuto a effettuare il conguaglio. In particolare, il modello 730 senza sostituto precompilato va presentato direttamente all’Agenzia delle Entrate ovvero a un Caf o a un professionista abilitato. Il modello 730 senza sostituto ordinario, invece, va presentato a un Caf o a un professionista abilitato. In entrambi i casi, nelle informazioni relative al contribuente va indicata la lettera “A” nella casella “730 senza sostituto” e nel riquadro “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio” va barrata la casella “Mod. 730 dipendenti senza sostituto”. Se dalla dichiarazione emerge un credito, il rimborso viene erogato dall’Agenzia delle Entrate; se, invece, emerge un debito, il pagamento viene effettuato tramite il modello F24.

Entrambe le detrazioni fiscali non sono state prorogate, pertanto, ai fini della loro fruizione, restano fermi i termini originariamente indicati dalle relative disposizioni normative. In particolare, la detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva corrisposta per gli acquisti di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B (cedute dalle imprese costruttrici), trova applicazione, in presenza di tutte le condizioni previste dalla legge, con riguardo agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016. La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi (articolo 1, comma 56, legge 208/2015 – Stabilità 2016). La detrazione relativa alle spese sostenute dalle giovani coppie, acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima (“bonus mobili”) spetta, al ricorrere dei requisiti prescritti, nella misura del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. Essa è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16mila euro e va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo (articolo 1, comma 75, legge 208/2015).

Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, al ricorrere di determinate condizioni, sono sottratte al trattamento ordinario di imposizione indiretta – consistente nel pagamento delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative – e assoggettate al pagamento di un’imposta sostitutiva, la cui aliquota varia a seconda della tipologia e della finalità del finanziamento (articoli 15-20-bis, Dpr 601/1973). Con specifico riguardo ai mutui concessi a persone fisiche per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili a uso abitativo (e relative pertinenze), è necessario distinguere a seconda che sussistano o meno i requisiti per usufruire dei benefici “prima casa” (come previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, Dpr 131/1986). In assenza di tali requisiti, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al 2% dell’ammontare complessivo del finanziamento. Nell’ipotesi in cui, invece, ricorrano le condizioni per l’agevolazione “prima casa” e la sussistenza delle stesse risulti da apposita dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo, si applica l’aliquota dello 0,25%. Nel caso in cui il finanziamento sia cointestato, è necessario che tale dichiarazione sia resa da tutti i mutuatari. Peraltro, l’aliquota alla quale commisurare l’imposta sostitutiva deve essere individuata con esclusivo riferimento alla quota parte di finanziamento erogata a ciascun mutuatario e alla destinazione di tale quota. Di conseguenza, nel caso di finanziamento cointestato e destinato all’acquisto di immobile a uso abitativo che costituisca “prima casa” solo per uno dei mutuatari, l’imposta sostitutiva si applica nella misura dello 0,25% solo alla parte del finanziamento erogata al soggetto che acquista la casa in regime agevolato (circolare 19/E del 9 maggio 2005, paragrafo 2.4).

È prevista una detrazione d’imposta del 19% per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità (ovvero da atti di assegnazione in godimento) stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui è ubicato l’immobile, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso una università situata in uno Stato membro dell’Unione europea (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, Tuir). La detrazione è ammessa su un importo complessivo non superiore a 2.633 euro (il beneficio fiscale massimo, quindi, è pari a 500,27 euro) e spetta anche per le spese sostenute nell’interesse di persone considerate fiscalmente a carico, come, ad esempio, un figlio (articolo 15, comma 2, Tuir). Quando l’onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta; nel caso in cui il documento risulti, invece, intestato al figlio, le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50%. In caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, in favore del figlio studente universitario fuori sede, dovendosi presumere che la spesa verrà ripartita tra i genitori in parti uguali, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta a entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di 1.316,50 euro (circolare 12/E dell’8 aprile 2016, paragrafo 7.2, che richiama quanto precisato dalla circolare 34/E del 4 aprile 2008, paragrafo 8.3).

La detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir) è riconosciuta anche per l’acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali già realizzati, limitatamente ai costi di realizzo comprovati da apposita attestazione rilasciata dal costruttore. Condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è, quindi, la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box, da indicare nell’atto di compravendita. La legge di bilancio 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la misura potenziata della detrazione (50%), che è fruibile in dieci quote annuali di pari importo. Per poter usufruire del beneficio, il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale. Con riguardo a tale ultimo aspetto, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “nei casi in cui il ricevimento delle somme da parte dell’impresa che ha ceduto il box pertinenziale risulti attestato dall’atto notarile, il contribuente può fruire della detrazione (…) anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario/postale, ma a condizione che ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente (…). Tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al Caf in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria” (circolare 43/E del 18 novembre 2016).

La detrazione per il recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir) è riconosciuta anche per l’acquisto di autorimesse e posti auto pertinenziali già realizzati, limitatamente ai costi di realizzo comprovati da apposita attestazione rilasciata dal costruttore. Condizione essenziale per usufruire dell’agevolazione è, quindi, la sussistenza del vincolo pertinenziale tra l’abitazione e il box, da indicare nell’atto di compravendita. La legge di bilancio 2017 ha prorogato fino al 31 dicembre 2017 la misura potenziata della detrazione (50%), che è fruibile in dieci quote annuali di pari importo. Per poter usufruire del beneficio, il pagamento delle spese deve essere effettuato mediante bonifico bancario o postale. Con riguardo a tale ultimo aspetto, tuttavia, l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “nei casi in cui il ricevimento delle somme da parte dell’impresa che ha ceduto il box pertinenziale risulti attestato dall’atto notarile, il contribuente può fruire della detrazione (…) anche in assenza di pagamento mediante bonifico bancario/postale, ma a condizione che ottenga dal venditore, oltre alla apposita certificazione circa il costo di realizzo del box, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati inclusi nella contabilità dell’impresa ai fini della loro concorrenza alla corretta determinazione del reddito del percipiente (…). Tale documentazione dovrà essere esibita dal contribuente che intende avvalersi della detrazione al professionista abilitato o al Caf in sede di predisposizione della dichiarazione dei redditi o, su richiesta, agli uffici dell’amministrazione finanziaria” (circolare 43/E del 18 novembre 2016).

È prevista una detrazione d’imposta del 19% per i canoni derivanti da contratti di locazione e di ospitalità (ovvero da atti di assegnazione in godimento) stipulati, ai sensi della normativa vigente nello Stato in cui è ubicato l’immobile, dagli studenti iscritti a un corso di laurea presso una università situata in uno Stato membro dell’Unione europea (articolo 15, comma 1, lettera i-sexies, Tuir). La detrazione è ammessa su un importo complessivo non superiore a 2.633 euro (il beneficio fiscale massimo, quindi, è pari a 500,27 euro) e spetta anche per le spese sostenute nell’interesse di persone considerate fiscalmente a carico, come, ad esempio, un figlio (articolo 15, comma 2, Tuir). Quando l’onere è sostenuto per i figli, la detrazione spetta al genitore al quale è intestato il documento comprovante la spesa sostenuta; nel caso in cui il documento risulti, invece, intestato al figlio, le spese devono essere suddivise tra i due genitori con riferimento al loro effettivo sostenimento, annotando sul documento comprovante la spesa la percentuale di ripartizione, se diversa dal 50%. In caso di contratto di locazione stipulato da entrambi i genitori, in favore del figlio studente universitario fuori sede, dovendosi presumere che la spesa verrà ripartita tra i genitori in parti uguali, la detrazione connessa al pagamento del canone spetta a entrambi in egual misura nel limite massimo, per ciascun genitore, di 1.316,50 euro (circolare 12/E dell’8 aprile 2016, paragrafo 7.2, che richiama quanto precisato dalla circolare 34/E del 4 aprile 2008, paragrafo 8.3).

Le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, al ricorrere di determinate condizioni, sono sottratte al trattamento ordinario di imposizione indiretta – consistente nel pagamento delle imposte di registro, di bollo, ipotecaria e catastale e della tassa sulle concessioni governative – e assoggettate al pagamento di un’imposta sostitutiva, la cui aliquota varia a seconda della tipologia e della finalità del finanziamento (articoli 15-20-bis, Dpr 601/1973). Con specifico riguardo ai mutui concessi a persone fisiche per l’acquisto, la costruzione o la ristrutturazione di immobili a uso abitativo (e relative pertinenze), è necessario distinguere a seconda che sussistano o meno i requisiti per usufruire dei benefici “prima casa” (come previsti dalla nota II-bis all’articolo 1 della tariffa, parte prima, Dpr 131/1986). In assenza di tali requisiti, l’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari al 2% dell’ammontare complessivo del finanziamento. Nell’ipotesi in cui, invece, ricorrano le condizioni per l’agevolazione “prima casa” e la sussistenza delle stesse risulti da apposita dichiarazione della parte mutuataria resa nell’atto di finanziamento o allegata al medesimo, si applica l’aliquota dello 0,25%. Nel caso in cui il finanziamento sia cointestato, è necessario che tale dichiarazione sia resa da tutti i mutuatari. Peraltro, l’aliquota alla quale commisurare l’imposta sostitutiva deve essere individuata con esclusivo riferimento alla quota parte di finanziamento erogata a ciascun mutuatario e alla destinazione di tale quota. Di conseguenza, nel caso di finanziamento cointestato e destinato all’acquisto di immobile a uso abitativo che costituisca “prima casa” solo per uno dei mutuatari, l’imposta sostitutiva si applica nella misura dello 0,25% solo alla parte del finanziamento erogata al soggetto che acquista la casa in regime agevolato (circolare 19/E del 9 maggio 2005, paragrafo 2.4).

Entrambe le detrazioni fiscali non sono state prorogate, pertanto, ai fini della loro fruizione, restano fermi i termini originariamente indicati dalle relative disposizioni normative. In particolare, la detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva corrisposta per gli acquisti di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B (cedute dalle imprese costruttrici), trova applicazione, in presenza di tutte le condizioni previste dalla legge, con riguardo agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016. La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi (articolo 1, comma 56, legge 208/2015 – Stabilità 2016). La detrazione relativa alle spese sostenute dalle giovani coppie, acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima (“bonus mobili”) spetta, al ricorrere dei requisiti prescritti, nella misura del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. Essa è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16mila euro e va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo (articolo 1, comma 75, legge 208/2015).

Sono produttivi di reddito fondiario i fabbricati situati nel territorio dello Stato che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto edilizio urbano (articolo 25 Tuir). Salvo i casi di esclusione previsti dalla legge, il reddito dei fabbricati deve essere esposto in dichiarazione dei redditi (quadro RB del modello Redditi PF e quadro B del 730) e deve essere calcolato per ciascun immobile, rapportandolo al periodo e alla percentuale di possesso. Gli immobili concessi in comodato non devono essere dichiarati dal comodatario, ma dal proprietario. I fabbricati diversi dall’abitazione principale pagano l’Imu, che sostituisce l’Irpef e le relative addizionali. Tuttavia, se gli immobili a uso abitativo non locati e assoggettati all’Imu sono situati nello stesso comune nel quale si trova l’immobile adibito ad abitazione principale, il relativo reddito concorre alla formazione della base imponibile Irpef e delle relative addizionali nella misura del 50% (articolo 9, comma 9, Dlgs 23/2011; circolare 11/E del 21 maggio 2014, paragrafo 1.2). Si ricorda che il reddito fondiario dei fabbricati (non locati) diversi dall’abitazione principale è costituito dalla rendita catastale rivalutata del 5% e che, nel caso in cui il proprietario abbia già un’abitazione principale, la maggiorazione di 1/3 non si applica quando l’immobile è concesso in uso gratuito a un familiare (coniuge, parenti entro il terzo grado e affini entro il secondo), che vi dimora abitualmente e vi ha l’iscrizione anagrafica.

La legge di stabilità 2016 ha previsto che ai fini Irpef è possibile detrarre il 50% dell’Iva pagata in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale (di classe energetica A o B), cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi (articolo 1, comma 56, legge 208/2015 – Stabilità 2016). La norma, quindi, limita l’applicazione del beneficio ai soli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016. Ne consegue che l’Iva in acconto versata nel 2016 per acquisti effettuati nel 2017 non è detraibile (circolare 12/E dell’8 aprile 2016, paragrafo 7.1).

I soggetti obbligati per legge alla manutenzione, protezione o restauro dei beni culturali vincolati possono beneficiare, ai fini Irpef, di una detrazione d’imposta nella misura del 19% delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a loro carico (articolo 15, comma 1, lettera g, Tuir). Ai fini della fruibilità della detrazione, devono essere considerati obbligati alla manutenzione, protezione o restauro quei soggetti che vantano un titolo giuridico che attribuisca loro la proprietà, il possesso o la detenzione del bene oggetto dell’intervento conservativo (risoluzione 10/E del 9 gennaio 2009). La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47, Dpr 445/2000), presentata dal richiedente al ministero per i Beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi cui il beneficio si riferisce (articolo 40, comma 9, Dl 201/2011). L’agevolazione è cumulabile con quella relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir), ma in tal caso è ridotta nella misura del 50% (circolare ministeriale n. 57/1998, paragrafo 5) fino a un importo di spesa di 96mila o 48mila euro, a seconda della data in cui sono state sostenute le spese. Per le spese eccedenti il limite massimo, la detrazione in esame si applica sull’intero importo.

Le persone fisiche residenti in Italia devono pagare un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero che possiedono a titolo di proprietà o di altro diritto reale (articolo 19, commi 13-17, Dl 201/2011). L’Ivie è dovuta in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto e si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota dello 0,76%. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Ue o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (Norvegia e Islanda), la base imponibile è rappresentata dal valore catastale come determinato e rivalutato, nel Paese in cui l’immobile è situato, ai fini dell’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili (per la Norvegia, l’imposta di riferimento è rappresentata dalla Eiendomsskatt). In mancanza del valore catastale, si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile (circolare 28/2012, paragrafo 1.2.1.). Dall’imposta dovuta in Italia, si detraggono le imposte patrimoniali effettivamente pagate nel Paese in cui è situato l’immobile. Inoltre, qualora sussista un’eccedenza di imposta reddituale gravante sullo stesso immobile (non utilizzata ai sensi dell’articolo 165 Tuir), è consentito detrarla fino a concorrenza del suo ammontare. Per la Norvegia, le imposte di natura patrimoniale che danno diritto allo scomputo dall’Ivie sono la Eiendomsskatt e la Formuesskatt. L’Ivie non è dovuta se l’importo della stessa non supera i 200 euro (tale soglia riguarda il valore complessivo dell’immobile a prescindere da quote e periodo di possesso, senza tener conto dei crediti d’imposta). L’Ivie deve essere versata, mediante modello F24, entro gli stessi termini previsti per l’Irpef, utilizzando i seguenti codici tributo: 4041 (saldo), 4044 (acconto prima rata) e 4045 (acconto seconda rata o unica soluzione).

Dal reddito complessivo possono essere dedotte le spese mediche e di assistenza specifica, necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dalle persone portatrici di handicap (articolo 10, comma 1, lettera b, Tuir), cioè dalle persone che presentano una minorazione fisica, psichica o sensoriale, stabilizzata o progressiva, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione. Se la persona con disabilità viene ricoverata in un istituto di assistenza, non è possibile dedurre l’intera retta pagata, ma solo la parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, che deve risultare distintamente dalla documentazione rilasciata dall’istituto. Queste spese sono deducibili pure se sostenute per i familiari, anche se non fiscalmente a carico, indicati nell’articolo 433 del codice civile (articolo 10, comma 2, Tuir) che, però, non fa riferimento agli zii. Quindi, la spesa sostenuta dal nipote, per conto di una zia, per il pagamento della retta mensile dell’istituto di assistenza in cui è ricoverata, non è deducibile.

Le detrazioni d’imposta per figli a carico spettano a prescindere dalla loro età e dalla circostanza che convivano o meno con i genitori (circolare 15/E del 16 marzo 2007, paragrafo 1.4.2). In ogni caso, resta fermo che, per poter essere considerato fiscalmente a carico, il figlio deve avere un reddito complessivo annuo non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili. Inoltre, il beneficio fiscale compete indipendentemente dal fatto che il figlio sia dedito agli studi o a tirocinio gratuito e anche nel caso in cui sia sposato, sempre che non sia a carico del coniuge.

Le erogazioni liberali in denaro a favore di un’associazione sportiva dilettantistica (non avente la qualifica di Onlus) danno diritto a una detrazione d’imposta ai fini Irpef del 19%, calcolata su un importo massimo, per ciascun periodo d’imposta, non superiore a 1.500 euro (articolo 15, comma 1, lettera i-ter, Tuir). Per avere diritto alla detrazione, è necessario che il versamento venga effettuato tramite banca, ufficio postale, carta di debito, carta di credito o prepagata, assegni bancari e circolari.

A decorrere dal periodo d’imposta 2016, per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave, l’importo massimo dei premi per cui è possibile fruire della detrazione ai fini Irpef del 19% è stato elevato a 750 euro (articolo 15, comma 1, lettera f, Tuir). Si ricorda che la condizione di disabilità è grave quando la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l’autonomia personale, correlata all’età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione (articolo 3, comma 3, legge 104/1992). La situazione di gravità deve essere accertata dalle unità sanitarie locali mediante le commissioni mediche previste dalla legge, integrate da un operatore sociale e da un esperto nei casi da esaminare, in servizio presso le stesse unità sanitarie (articolo 4, legge 104/1992).

n linea generale, non è ammessa in detrazione l’Iva assolta in relazione all’acquisto e alla manutenzione di immobili abitativi. Tale preclusione non opera per le spese sostenute dalle imprese di costruzione nonché da quelle che pongono in essere locazioni esenti che determinano l’applicazione del pro-rata (articolo 19-bis 1, lettera i, Dpr 633/1972). In deroga a tale principio, l’amministrazione finanziaria ha precisato che gli immobili abitativi utilizzati dal soggetto passivo nell’ambito di un’attività di tipo ricettivo (gestione di case e appartamenti per vacanze, affittacamere, eccetera), che comporti l’effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ai fini Iva, devono essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura. Ne consegue che, per l’Iva assolta in relazione alle spese di ristrutturazione dei suddetti immobili, sussiste il diritto alla detrazione. A tale scopo, peraltro, occorre verificare se l’immobile, nel momento in cui sono realizzati i lavori, sia già effettivamente utilizzato per lo svolgimento di attività ricettizia ovvero se a tale utilizzazione risulti inequivocabilmente destinato (risoluzione 18/E del 22 febbraio 2012).

FAQ – successioni

Se dopo la presentazione della dichiarazione di successione sopravviene un evento che determina il mutamento della devoluzione dell’eredità o del legato (come, ad esempio, il ritrovamento di un testamento) ovvero l’applicazione dell’imposta in misura superiore (come, ad esempio, la scoperta di un bene in precedenza non considerato), i soggetti obbligati, anche se per effetto di tale evento, devono presentare una dichiarazione sostitutiva o integrativa (articolo 28, comma 6, Dlgs 346/1990). In tal caso, i dodici mesi per la presentazione della dichiarazione decorrono dalla data della sopravvenienza o dalla diversa data in cui l’obbligato dimostra di averne avuto notizia. In linea generale, la dichiarazione sostitutiva o integrativa deve essere presentata utilizzando il nuovo modello Dichiarazione di successione e domanda di volture catastali, disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Tuttavia, per le dichiarazioni integrative, sostitutive o modificative di una denuncia presentata con il precedente modello, occorre continuare a utilizzare tale modulistica, seguendo le relative modalità di presentazione.

FAQs – Agevolazioni

La trasmissione telematica all’Enea dei dati relativi agli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica (legge n. 296/2006) e di quelli che comportano risparmio energetico (art. 16-bis del Dpr n. 917/86) deve avvenire, di regola, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Per l’anno 2023 l’Enea ha reso disponibile il portale “Ecobonus/Bonus casa”, attraverso il quale trasmettere le informazioni, in data 1° febbraio 2023, avvisando gli utenti che per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il 1° e il 31 gennaio 2023 il termine dei 90 giorni decorre dal giorno in cui è stato reso disponibile il portale.

Si conferma che il credito d’imposta per il miglioramento dell’acqua potabile, introdotto dalla legge n. 178/2020 (articolo 1, comma 1087), è stato prorogato per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 (legge n. 234/2021, articolo 1 comma 713).
L’agevolazione spetta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
Si ricorda che il credito è pari al 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a:

  • 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economiche
  • 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli altri soggetti.

Considerato che le risorse economiche messe a disposizione sono limitate (per il 2023 ammontano a 1,5 milioni di euro), con apposito provvedimento l’Agenzia delle entrate renderà nota la misura percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante, che dipenderà, quindi, dal totale delle richieste presentate

Certamente, a condizione che il contratto di comodato risulti regolarmente registrato al momento dell’avvio dei lavori di ristrutturazione o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente il predetto avvio.
Il comodatario, infatti, rientra tra i soggetti che possono usufruire della detrazione, in quanto detentore dell’immobile oggetto di ristrutturazione in base a un titolo idoneo (comodato) e sempre che ne sostenga le relative spese.
Si ricorda, inoltre, che il detentore dell’immobile deve essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, da acquisire in forma scritta anche successivamente all’inizio dei lavori ma formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si richiede la detrazione.

L’installazione di un condizionatore a pompa di calore su immobili residenziali, trattandosi di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva, rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali si può usufruire della detrazione Irpef indicata nell’art. 16-bis del Tuir. La detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2020 e va ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.
L’intervento consente di usufruire anche della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, in presenza delle condizioni previste dalle disposizioni che regolano questa agevolazione. Si consiglia, in proposito, di consultare la guida pubblicata dall’Agenzia delle entrate nella sezione l’Agenzia informa del suo sito internet.

Come è noto , la detrazione relativa all’acquisto di mobili ed elettrodomestici deve essere calcolata su un importo massimo di 10.000 euro per ogni singola unità immobiliare oggetto di “ristrutturazione”.
L’Agenzia delle entrate, tuttavia, ha chiarito che nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa bisogna far riferimento alle unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non a quelle risultanti alla fine dei lavori.
Nel caso proposto, quindi, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, oltre che al proprietario dell’immobile, spetta anche a chi lo detiene sulla base di un contratto di locazione o di comodato, a condizione che abbia il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Tuttavia, è necessario che l’atto attestante la detenzione risulti regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del pagamento delle spese ammesse in detrazione, se precedente.
Pertanto, come ribadito nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13/E del 31 maggio 2019, non sarà possibile usufruire della detrazione se il contratto di comodato non era stato registrato nel momento in cui hanno avuto inizio i lavori di ristrutturazione, anche se si regolarizza successivamente la registrazione dell’atto.

L’agevolazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è riconosciuta ai contribuenti che usufruiscono della detrazione Irpef prevista dall’art. 16-bis del Tuir per aver realizzato alcuni degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Per beneficiarne è necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria. Nella categoria “manutenzione straordinaria” rientrano anche gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, quale l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Così come vi rientrano, inoltre, l’installazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore o la sostituzione della caldaia.

Sì. La legge di bilancio 2019, infatti, ha stabilito che lo sport bonus, vale a dire il credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (introdotto dalla legge di bilancio 2018) spetta anche agli enti non commerciali e alle persone fisiche (articolo 1, commi da 621-628, legge 145/2018”).

In relazione all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile su cui è stato eseguito un intervento di recupero edilizio, è possibile usufruire di una detrazione Irpef del 50% (“bonus mobili” – articolo 16, comma 2, Dl 63/2013). L’ultima legge di bilancio ha prorogato l’agevolazione anche per gli acquisti effettuati nel 2019, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1º gennaio 2018 (articolo 1, comma 67, lettera b, n. 2, legge 145/2018). Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle sostenute per l’acquisto di apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, paragrafo 3.4).

La legge di bilancio 2019 ha istituito un credito d’imposta del 65% in relazione alle erogazioni liberali effettuate per particolari tipologie di lavori su edifici e terreni pubblici (articolo 1, commi 156-161, legge 145/2018). L’agevolazione, in particolare, compete per le erogazioni in denaro, effettuate a partire dal 2019, per gli interventi su edifici e terreni pubblici finalizzati, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, alla bonifica ambientale (compresa la rimozione dell’amianto), alla prevenzione e al risanamento del dissesto idrogeologico, alla realizzazione o alla ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e al recupero di aree dismesse di proprietà pubblica. Nel novero dei soggetti che possono beneficiare del tax credit rientrano, oltre alle persone fisiche e ai titolari di reddito d’impresa, anche gli enti non commerciali.

Al credito d’imposta del 65% riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati (persone fisiche, enti non commerciali e soggetti Ires) per finanziare interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (“sport bonus”) non si applicano né il limite annuale di 250mila euro relativo all’utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) né il limite massimo dei crediti d’imposta compensabili con F24, fissato in 700mila euro per ciascun anno solare (articolo 34, legge 388/2000). Si ricorda che il bonus è stato istituito dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 363-366, legge 205/2017) ed è stato modificato dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 621-628, legge 145/2018 – vedi “Legge di bilancio per il 2019: nuovo look per lo sport bonus”).

Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di un intervento di recupero edilizio, è previsto il riconoscimento di una detrazione Irpef del 50% (“bonus mobili” – articolo 16, comma 2, Dl 63/2013). Tra le spese agevolabili, però, non rientrano quelle sostenute per l’acquisto di porte (circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, paragrafo 3.4).

La legge di bilancio 2018, modificando il Tuir, ha introdotto una detrazione Irpef del 19% per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate a partire dal 1° gennaio 2018. Ai fini della detrazione, l’assicurazione deve essere riferita a unità immobiliari a uso abitativo (articolo 15, comma 1, lettera f-bis, Tuir, introdotta dall’articolo 1, comma 768, legge 205/2017).

La legge di bilancio 2019, nel rimodellare la disciplina dello sport bonus, ne ha esteso l’applicazione anche alle persone fisiche e agli enti non commerciali (per il 2018, invece, il beneficio era riservato solo alle imprese). Si ricorda che l’agevolazione consiste in un credito d’imposta del 65% riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati (appunto, persone fisiche, enti non commerciali e soggetti Ires) nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Si ha diritto al bonus anche nel caso in cui le erogazioni siano destinate ai concessionari o agli affidatari degli impianti (articolo 1, commi da 621-628, legge 145/2018 – vedi anche “Legge di bilancio per il 2019: nuovo look per lo sport bonus”).

FAQs – locazioni

La risposta è affermativa. Il locatore non proprietario dell’immobile (comodatario o sublocatore) troverà nella sua dichiarazione precompilata i corrispettivi derivanti dalla locazione breve. Tale reddito, che viene comunicato tramite la Certificazione Unica dall’intermediario immobiliare, è riportato nel quadro D del modello 730 o nel quadro RL del modello Redditi Persone fisiche. La ritenuta effettuata dall’intermediario viene invece indicata nel quadro F del 730 (Sezione locazioni brevi) o nel quadro LC del modello Redditi.

Il regime della cedolare secca sulle locazioni prevede l’applicazione di un’imposta che sostituisce, oltre all’Irpef e alle addizionali regionale e comunale, le imposte di registro e di bollo.
Chi sceglie questo regime deve versare l’imposta nei tempi e con le stesse modalità previste per l’Irpef, vale a dire in acconto e saldo. Per il primo anno in cui si dà in locazione un immobile l’acconto non è dovuto, poiché manca la base imponibile di riferimento, cioè l’imposta sostitutiva dovuta per l’anno precedente.
Nel suo caso, pertanto, il saldo dell’imposta per il 2019 (pari al 21% o al 10% del canone annuale di locazione, a seconda che si tratti di contratto libero o a canone concordato) sarà pagato nel 2020.

FAQs – Sanzioni fiscali

La violazione dell’obbligo di dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività finanziarie all’estero (mancata presentazione del quadro RW) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso di investimenti o attività estere detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, la sanzione è raddoppiata (dal 6% al 30% degli importi non dichiarati). Se il quadro RW viene presentato entro 90 giorni dal termine, si applica la sanzione di 258 euro (articolo 5, Dl 167/1990).

FAQs – tributi

La legge di stabilità 2016 ha previsto che ai fini Irpef è possibile detrarre il 50% dell’Iva pagata in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale (di classe energetica A o B), cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi (articolo 1, comma 56, legge 208/2015 – Stabilità 2016). La norma, quindi, limita l’applicazione del beneficio ai soli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016. Ne consegue che l’Iva in acconto versata nel 2016 per acquisti effettuati nel 2017 non è detraibile (circolare 12/E dell’8 aprile 2016, paragrafo 7.1).

Le persone fisiche residenti in Italia devono pagare un’imposta sul valore degli immobili situati all’estero che possiedono a titolo di proprietà o di altro diritto reale (articolo 19, commi 13-17, Dl 201/2011). L’Ivie è dovuta in proporzione alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali lo stesso si è protratto e si calcola applicando alla base imponibile l’aliquota dello 0,76%. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all’Ue o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni (Norvegia e Islanda), la base imponibile è rappresentata dal valore catastale come determinato e rivalutato, nel Paese in cui l’immobile è situato, ai fini dell’assolvimento di imposte di natura reddituale o patrimoniale ovvero di altre imposte determinate sulla base del valore degli immobili (per la Norvegia, l’imposta di riferimento è rappresentata dalla Eiendomsskatt). In mancanza del valore catastale, si deve fare riferimento al costo risultante dall’atto di acquisto e, in assenza, al valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l’immobile (circolare 28/2012, paragrafo 1.2.1.). Dall’imposta dovuta in Italia, si detraggono le imposte patrimoniali effettivamente pagate nel Paese in cui è situato l’immobile. Inoltre, qualora sussista un’eccedenza di imposta reddituale gravante sullo stesso immobile (non utilizzata ai sensi dell’articolo 165 Tuir), è consentito detrarla fino a concorrenza del suo ammontare. Per la Norvegia, le imposte di natura patrimoniale che danno diritto allo scomputo dall’Ivie sono la Eiendomsskatt e la Formuesskatt. L’Ivie non è dovuta se l’importo della stessa non supera i 200 euro (tale soglia riguarda il valore complessivo dell’immobile a prescindere da quote e periodo di possesso, senza tener conto dei crediti d’imposta). L’Ivie deve essere versata, mediante modello F24, entro gli stessi termini previsti per l’Irpef, utilizzando i seguenti codici tributo: 4041 (saldo), 4044 (acconto prima rata) e 4045 (acconto seconda rata o unica soluzione).

FAQs – Iva ed iva comunitaria

La legge di stabilità 2016 ha previsto che ai fini Irpef è possibile detrarre il 50% dell’Iva pagata in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale (di classe energetica A o B), cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi (articolo 1, comma 56, legge 208/2015 – Stabilità 2016). La norma, quindi, limita l’applicazione del beneficio ai soli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016. Ne consegue che l’Iva in acconto versata nel 2016 per acquisti effettuati nel 2017 non è detraibile (circolare 12/E dell’8 aprile 2016, paragrafo 7.1).