FAQS – domande e risposte

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FAQ – cartelle di pagamento

L’articolo 7 del decreto legge n. 119/2018 disciplina  una “speciale” tipologia di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti riservata a società e associazioni sportive dilettantistiche. Per accedere alla procedura di regolarizzazione è necessario che gli enti in esame risultino iscritti nel registro del Coni alla data del 31 dicembre 2017.

Le controversie relative a contributi e premi previdenziali e assistenziali, instaurate nei confronti degli enti previdenziali, rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario e, pertanto, non sono definibili con la procedura prevista dall’articolo 6, Dl 119/2018. La definizione agevolata, infatti, è applicabile alle sole controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio (circolare n. 6/2019, paragrafo 2.3.8).

Beneficiari del “saldo e stralcio” previsto dalla legge di bilancio 2019 sono le persone fisiche che si trovano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica (articolo 1, commi 184-199, legge 145/2018). Della definizione agevolata può avvalersi anche l’erede del contribuente debitore che, subentrando nell’universalità dei beni che costituiscono il patrimonio del defunto, diviene egli stesso titolare del debito (al netto delle relative sanzioni in quanto intrasmissibili). Nell’ipotesi di più eredi, a fronte del vincolo di coobbligazione solidale sussistente tra gli stessi, l’accesso al saldo e stralcio da parte di uno potrà determinare l’estinzione del carico a prescindere dal comportamento assunto dagli altri (circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, paragrafo 7.1).

La domanda di definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti deve essere presentata, in via telematica, entro il termine del 31 maggio 2019. A tal fine, sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile il servizio web mediante il quale è possibile compilare e trasmettere la richiesta. Si ricorda che, per accedere al servizio, è necessario essere registrati ai servizi telematici Entratel o Fisconline (vedi “Definizione agevolata delle liti: semaforo verde per le domande”).

Nell’ambito dei debiti che si possono estinguere con modalità agevolate aderendo al “saldo e stralcio” previsto dalla legge di bilancio 2019 rientrano anche quelli risultanti dai carichi affidati all’agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017 e derivanti dall’omesso versamento dei contributi dovuti dagli iscritti alle casse previdenziali professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi dell’Inps, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento  (articolo 1, commi 184-199, legge 145/2018). Si ricorda che, per aderire al “saldo e stralcio”, è necessario presentare, entro il 30 aprile 2019, l’apposita dichiarazione di adesione (modello SA-ST). Per ulteriori informazioni, si rinvia alla pagina informativa disponibile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.

No. La definizione agevolata, infatti, riguarda le controversie tributarie in cui è parte l’Agenzia delle entrate relative ad atti impositivi e pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione, anche a seguito di rinvio, il cui ricorso sia stato notificato alla controparte entro il 24 ottobre 2018 e per le quali alla data di presentazione della domanda il processo non si sia concluso con pronuncia definitiva (articolo 6, Dl 119/2018). Le controversie definibili, quindi, sono quelle che hanno a oggetto atti impositivi (ad esempio, avvisi di accertamento, provvedimenti di irrogazione sanzioni e ogni altro atto di imposizione). Sono escluse dalla definizione agevolata, invece, le liti relative ad atti di mera liquidazione e riscossione (ad esempio, avvisi di liquidazione, ruoli e cartelle di pagamento). Per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina informativa disponibile sul sito dell’Agenzia e agli articoli di approfondimento già pubblicati su FiscoOggi (tra gli altri, “Definizione agevolata liti pendenti: modello e istruzioni per la domanda” e “Definizione agevolata delle liti: semaforo verde per le domande”).

Sì. In base a quanto stabilito dal “decreto-legge semplificazioni”, infatti, chi, dopo aver aderito alla rottamazione-bis, non ha pagato entro il 7 dicembre 2018 le rate di luglio, settembre e ottobre 2018, può accedere alla rottamazione-ter, presentando la dichiarazione di adesione entro il 30 aprile 2019. In questo caso, l’importo dovuto può essere versato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2019 oppure in dieci rate consecutive, ciascuna di pari importo, con le seguenti scadenze: la prima il 31 luglio 2019, la seconda il 30 novembre 2019 e le restanti otto il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre degli anni 2020 e 2021 (articolo 1-bis, Dl 135/2018, che ha modificato l’articolo 3, comma 23, Dl 119/2018). Per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina informativa disponibile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il decreto-legge 119/2018 ha previsto che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l’Agenzia delle entrate, aventi a oggetto atti impositivi, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello in Cassazione e anche a seguito di rinvio, possono essere definite, a domanda di chi ha proposto l’atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia (articolo 6). Per accedere alla definizione agevolata, quindi, è necessario presentare un’apposita istanza, utilizzando il modello approvato con il provvedimento 18 febbraio 2019. Il termine ultimo per la presentazione della domanda è il 31 maggio 2019. Per ulteriori informazioni si rinvia alla scheda informativa disponibile sul sito dell’Agenzia.

Per poter aderire al “saldo e stralcio” dei debiti tributari previsto dalla legge di bilancio per il 2019, i contribuenti (persone fisiche) devono versare in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica, che sussiste quando l’Isee (indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare non è superiore a 20mila euro. Si ricorda, inoltre, che possono aderire al “saldo e stralcio” anche i contribuenti (persone fisiche) per i quali, indipendentemente dal valore Isee del proprio nucleo familiare, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata sia stata aperta la procedura di liquidazione dei beni disciplinata dall’articolo 14-ter, legge 3/2012 (articolo 1, commi 184-199, legge 145/2018). Per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina informativa disponibile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Secondo quanto previsto dalla legge di bilancio 2019, le persone fisiche che versano in una grave e comprovata situazione di difficoltà economica possono definire in maniera agevolata i debiti relativi a carichi affidati all’agente della riscossione tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017. I debiti agevolabili sono quelli derivanti dall’omesso versamento delle imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e dei contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps (“saldo e stralcio” – articolo 1, commi 184-199, legge 145/2018). Per aderire alla definizione agevolata, i contribuenti interessati devono presentare, entro il 30 aprile 2019, un’apposita dichiarazione, utilizzando il modello SA-ST. Per maggiori dettagli si rinvia alla pagina informativa disponibile sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.

Gli Ermellini con la sentenza n. 2394 del 29 gennaio 2019 hanno precisato che gli atti dell’Agenzia delle Entrate non devono essere necessariamente sottoscritti dal suo Direttore Generale, sia perché il Regolamento di amministrazione, art. 5, comma 1, approvato, in attuazione del DLgs n. 300 del 1999, art. 66, commi 2 e 3, con delibera del Comitato direttivo 30 novembre 2000, n. 4, attribuisce agli uffici locali le funzioni operative dell’Agenzia ed in particolare, la gestione dei tributi, l’accertamento e la riscossione e la trattazione del contenzioso, sia, infine, perché l’art. 6 dello Statuto dell’Agenzia, approvato con delibera del Comitato direttivo 13 dicembre 2000, n. 6, attribuisce al Direttore Generale il potere di delega, sia, infine, per la possibilità di conferimento di tale delega all’interno degli uffici finanziari; il principio di diritto, posto con riferimento ad un atto processuale ma valido anche con riferimento agli atti impositivi, è che l’atto sottoscritto dal delegato di firma, mero sostituto del delegante nell’esecuzione dell’adempimento materiale della firma, è da presumersi atto del delegante anche a fronte della contestazione sulla sussistenza della delega salvo che il contribuente eccepisca e provi la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o comunque l’usurpazione del potere di sottoscrizione.

Sentenza n. 2394 del 29 gennaio 2019 (udienza 6 dicembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Iasi Camilla – Est. Mondini Antonio
Delega di firma – Gli atti dell’Agenzia delle entrate non devono essere necessariamente sottoscritti dal Direttore Generale – L’atto sottoscritto dal delegato si presume atto del delegante – Tale principio è valido sia con riferimento agli atti processuali, sia con riferimento agli atti impositivi – È onere del contribuente provare la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o l’usurpazione del potere di sottoscrizione

Gli Ermellini con la sentenza n. 2400 del 3 ottobre 2018 hanno puntualizzato che la notifica della cartella emessa per il recupero dell’imposta equivale a manifestazione implicita, da parte dell’Ufficio, del convincimento di ritenere consolidata la pretesa tributaria e, conseguentemente, della volontà di negare l’ammissione al condono, il che comporta la non necessità di motivare sulle ragioni del diniego del condono.

Sentenza n. 24000 del 3 ottobre 2018 (udienza 23 maggio 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bruschetta Ernestino Luigi – Est. Triscari Giancarlo
Diniego del condono – È legittima la cartella di pagamento non motivata sulle ragioni del diniego

Intervenendo in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, i giudici di legittimità hanno precisato che l’omessa comunicazione dell’invito al pagamento prima dell’iscrizione a ruolo, con la riduzione e per gli effetti previsti dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, non determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull’efficacia dell’atto, sia perché non si tratta di condizione di validità, stante la mancata espressa sanzione della nullità, avendo il previo invito al pagamento l’unica funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell’omissione di versamento, sia perché l’interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella.

Ordinanza n. 23679 dell’1 ottobre 2018 (udienza 10 luglio 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Giudicepietro Andreina
Sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie – Riduzione delle sanzioni ex art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997 – Omessa comunicazione dell’invito al pagamento prima dell’iscrizione a ruolo – Costituisce una mera irregolarità – Non determina la nullità dell’iscrizione e degli atti successivi

Il contribuente che versi in una temporanea situazione di obiettiva difficoltà può richiedere, presentando apposita istanza all’agente della riscossione, la rateizzazione dell’importo richiesto con una cartella di pagamento (con esclusione dei diritti di notifica), fino a un massimo di 72 rate mensili. Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a 60 mila euro, la dilazione può essere concessa se il contribuente documenta la temporanea situazione di obiettiva difficoltà. In caso di mancato pagamento, nel corso del periodo di rateazione, di cinque rate, anche non consecutive, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l’intero importo iscritto a ruolo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione (articolo 19, Dpr 602/1973).

Chi non paga anche solo una rata, oppure lo fa in misura ridotta o in ritardo, perde i benefici della definizione agevolata previsti dalla legge. Gli eventuali versamenti effettuati saranno comunque acquisiti a titolo di acconto dell’importo complessivamente dovuto.

Si può pagare con la domiciliazione bancaria (se richiesto nel modello di dichiarazione), oppure in banca, anche con il proprio home banking, agli uffici postali, nei tabaccai, tramite i circuiti Sisal e Lottomatica, sul sito www.gruppoequitalia.it, con la App Equiclick o direttamente agli sportelli di Equitalia.

Si può pagare con i bollettini RAV precompilati inviati da Equitalia, nel numero di rate richieste con il modello di dichiarazione (da 1 rata fino a un massimo di 5), rispettando le date di scadenza riportate sulla comunicazione. In caso di pagamento in un’unica rata, la scadenza è fissata nel mese di luglio 2017.

Entro il 31 maggio 2017 Equitalia comunicherà l’ammontare complessivo della somma dovuta, la scadenza delle eventuali rate, inviando i relativi bollettini di pagamento.

Sì, ma deve pagare, relativamente ai piani di dilazione in essere al 24 ottobre 2016, le rate con scadenza dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016.

Sì, la legge stabilisce che per aderire si debba espressamente dichiarare di rinunciare a eventuali contenziosi relativi alle cartelle interessate dalla definizione agevolata.

Si, è sufficiente presentare, entro il 31 marzo 2017, una nuova dichiarazione utilizzando il modulo “DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata” e indicare solo ed esclusivamente i nuovi carichi che intende definire.

Il modulo deve essere consegnato allo sportello, oppure inviato agli indirizzi di posta elettronica (e-mail o pec) riportati nel modulo della dichiarazione e anche sul sito www.gruppoequitalia.it.

Sì, utilizzando il modulo “DA1 – Dichiarazione di adesione alla Definizione agevolata” disponibile sul sito www.gruppoequitalia.it. e presso tutti gli sportelli di Equitalia. La dichiarazione deve essere presentata entro e non oltre il 31 marzo 2017.

La definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 , si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2016.
Chi aderisce deve pagare l’importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Equitalia invierà al contribuente, entro il 28 febbraio 2017, una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 31 dicembre del 2016 e che a tale data non risultano ancora notificate.
Per avere informazioni sugli importi che sono stati affidati a Equitalia nel 2016 è possibile rivolgersi anche allo sportello o accedere all’area riservata sul sito www.gruppoequitalia.it.

FAQs – reddito di impresa

Gli Ermellini con la sentenza n. 2394 del 29 gennaio 2019 hanno precisato che gli atti dell’Agenzia delle Entrate non devono essere necessariamente sottoscritti dal suo Direttore Generale, sia perché il Regolamento di amministrazione, art. 5, comma 1, approvato, in attuazione del DLgs n. 300 del 1999, art. 66, commi 2 e 3, con delibera del Comitato direttivo 30 novembre 2000, n. 4, attribuisce agli uffici locali le funzioni operative dell’Agenzia ed in particolare, la gestione dei tributi, l’accertamento e la riscossione e la trattazione del contenzioso, sia, infine, perché l’art. 6 dello Statuto dell’Agenzia, approvato con delibera del Comitato direttivo 13 dicembre 2000, n. 6, attribuisce al Direttore Generale il potere di delega, sia, infine, per la possibilità di conferimento di tale delega all’interno degli uffici finanziari; il principio di diritto, posto con riferimento ad un atto processuale ma valido anche con riferimento agli atti impositivi, è che l’atto sottoscritto dal delegato di firma, mero sostituto del delegante nell’esecuzione dell’adempimento materiale della firma, è da presumersi atto del delegante anche a fronte della contestazione sulla sussistenza della delega salvo che il contribuente eccepisca e provi la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o comunque l’usurpazione del potere di sottoscrizione.

Sentenza n. 2394 del 29 gennaio 2019 (udienza 6 dicembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Iasi Camilla – Est. Mondini Antonio
Delega di firma – Gli atti dell’Agenzia delle entrate non devono essere necessariamente sottoscritti dal Direttore Generale – L’atto sottoscritto dal delegato si presume atto del delegante – Tale principio è valido sia con riferimento agli atti processuali, sia con riferimento agli atti impositivi – È onere del contribuente provare la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o l’usurpazione del potere di sottoscrizione

FAQs – Sanzioni fiscali

Intervenendo in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, i giudici di legittimità hanno precisato che l’omessa comunicazione dell’invito al pagamento prima dell’iscrizione a ruolo, con la riduzione e per gli effetti previsti dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, non determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull’efficacia dell’atto, sia perché non si tratta di condizione di validità, stante la mancata espressa sanzione della nullità, avendo il previo invito al pagamento l’unica funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell’omissione di versamento, sia perché l’interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella.

Ordinanza n. 23679 dell’1 ottobre 2018 (udienza 10 luglio 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Giudicepietro Andreina
Sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie – Riduzione delle sanzioni ex art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997 – Omessa comunicazione dell’invito al pagamento prima dell’iscrizione a ruolo – Costituisce una mera irregolarità – Non determina la nullità dell’iscrizione e degli atti successivi

FAQs – tributi

Gli Ermellini con la sentenza n. 2400 del 3 ottobre 2018 hanno puntualizzato che la notifica della cartella emessa per il recupero dell’imposta equivale a manifestazione implicita, da parte dell’Ufficio, del convincimento di ritenere consolidata la pretesa tributaria e, conseguentemente, della volontà di negare l’ammissione al condono, il che comporta la non necessità di motivare sulle ragioni del diniego del condono.

Sentenza n. 24000 del 3 ottobre 2018 (udienza 23 maggio 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bruschetta Ernestino Luigi – Est. Triscari Giancarlo
Diniego del condono – È legittima la cartella di pagamento non motivata sulle ragioni del diniego

Processo Tributario

Gli Ermellini con la sentenza n. 2394 del 29 gennaio 2019 hanno precisato che gli atti dell’Agenzia delle Entrate non devono essere necessariamente sottoscritti dal suo Direttore Generale, sia perché il Regolamento di amministrazione, art. 5, comma 1, approvato, in attuazione del DLgs n. 300 del 1999, art. 66, commi 2 e 3, con delibera del Comitato direttivo 30 novembre 2000, n. 4, attribuisce agli uffici locali le funzioni operative dell’Agenzia ed in particolare, la gestione dei tributi, l’accertamento e la riscossione e la trattazione del contenzioso, sia, infine, perché l’art. 6 dello Statuto dell’Agenzia, approvato con delibera del Comitato direttivo 13 dicembre 2000, n. 6, attribuisce al Direttore Generale il potere di delega, sia, infine, per la possibilità di conferimento di tale delega all’interno degli uffici finanziari; il principio di diritto, posto con riferimento ad un atto processuale ma valido anche con riferimento agli atti impositivi, è che l’atto sottoscritto dal delegato di firma, mero sostituto del delegante nell’esecuzione dell’adempimento materiale della firma, è da presumersi atto del delegante anche a fronte della contestazione sulla sussistenza della delega salvo che il contribuente eccepisca e provi la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o comunque l’usurpazione del potere di sottoscrizione.

Sentenza n. 2394 del 29 gennaio 2019 (udienza 6 dicembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Iasi Camilla – Est. Mondini Antonio
Delega di firma – Gli atti dell’Agenzia delle entrate non devono essere necessariamente sottoscritti dal Direttore Generale – L’atto sottoscritto dal delegato si presume atto del delegante – Tale principio è valido sia con riferimento agli atti processuali, sia con riferimento agli atti impositivi – È onere del contribuente provare la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o l’usurpazione del potere di sottoscrizione