FAQS – domande e risposte

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FAQ 730 e dichiarazioni dei redditi

La trasmissione telematica all’Enea dei dati relativi agli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica (legge n. 296/2006) e di quelli che comportano risparmio energetico (art. 16-bis del Dpr n. 917/86) deve avvenire, di regola, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Per l’anno 2023 l’Enea ha reso disponibile il portale “Ecobonus/Bonus casa”, attraverso il quale trasmettere le informazioni, in data 1° febbraio 2023, avvisando gli utenti che per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il 1° e il 31 gennaio 2023 il termine dei 90 giorni decorre dal giorno in cui è stato reso disponibile il portale.

Si conferma che il credito d’imposta per il miglioramento dell’acqua potabile, introdotto dalla legge n. 178/2020 (articolo 1, comma 1087), è stato prorogato per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 (legge n. 234/2021, articolo 1 comma 713).
L’agevolazione spetta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
Si ricorda che il credito è pari al 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a:

  • 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economiche
  • 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli altri soggetti.

Considerato che le risorse economiche messe a disposizione sono limitate (per il 2023 ammontano a 1,5 milioni di euro), con apposito provvedimento l’Agenzia delle entrate renderà nota la misura percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante, che dipenderà, quindi, dal totale delle richieste presentate

Certamente, a condizione che il contratto di comodato risulti regolarmente registrato al momento dell’avvio dei lavori di ristrutturazione o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente il predetto avvio.
Il comodatario, infatti, rientra tra i soggetti che possono usufruire della detrazione, in quanto detentore dell’immobile oggetto di ristrutturazione in base a un titolo idoneo (comodato) e sempre che ne sostenga le relative spese.
Si ricorda, inoltre, che il detentore dell’immobile deve essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, da acquisire in forma scritta anche successivamente all’inizio dei lavori ma formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si richiede la detrazione.

L’installazione di un condizionatore a pompa di calore su immobili residenziali, trattandosi di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva, rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali si può usufruire della detrazione Irpef indicata nell’art. 16-bis del Tuir. La detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2020 e va ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.
L’intervento consente di usufruire anche della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, in presenza delle condizioni previste dalle disposizioni che regolano questa agevolazione. Si consiglia, in proposito, di consultare la guida pubblicata dall’Agenzia delle entrate nella sezione l’Agenzia informa del suo sito internet.

Come è noto , la detrazione relativa all’acquisto di mobili ed elettrodomestici deve essere calcolata su un importo massimo di 10.000 euro per ogni singola unità immobiliare oggetto di “ristrutturazione”.
L’Agenzia delle entrate, tuttavia, ha chiarito che nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa bisogna far riferimento alle unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non a quelle risultanti alla fine dei lavori.
Nel caso proposto, quindi, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, oltre che al proprietario dell’immobile, spetta anche a chi lo detiene sulla base di un contratto di locazione o di comodato, a condizione che abbia il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Tuttavia, è necessario che l’atto attestante la detenzione risulti regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del pagamento delle spese ammesse in detrazione, se precedente.
Pertanto, come ribadito nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13/E del 31 maggio 2019, non sarà possibile usufruire della detrazione se il contratto di comodato non era stato registrato nel momento in cui hanno avuto inizio i lavori di ristrutturazione, anche se si regolarizza successivamente la registrazione dell’atto.

L’agevolazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è riconosciuta ai contribuenti che usufruiscono della detrazione Irpef prevista dall’art. 16-bis del Tuir per aver realizzato alcuni degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Per beneficiarne è necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria. Nella categoria “manutenzione straordinaria” rientrano anche gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, quale l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Così come vi rientrano, inoltre, l’installazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore o la sostituzione della caldaia.

Sì. La legge di bilancio 2019, infatti, ha stabilito che lo sport bonus, vale a dire il credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (introdotto dalla legge di bilancio 2018) spetta anche agli enti non commerciali e alle persone fisiche (articolo 1, commi da 621-628, legge 145/2018”).

In relazione all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile su cui è stato eseguito un intervento di recupero edilizio, è possibile usufruire di una detrazione Irpef del 50% (“bonus mobili” – articolo 16, comma 2, Dl 63/2013). L’ultima legge di bilancio ha prorogato l’agevolazione anche per gli acquisti effettuati nel 2019, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1º gennaio 2018 (articolo 1, comma 67, lettera b, n. 2, legge 145/2018). Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle sostenute per l’acquisto di apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, paragrafo 3.4).

La legge di bilancio 2019 ha istituito un credito d’imposta del 65% in relazione alle erogazioni liberali effettuate per particolari tipologie di lavori su edifici e terreni pubblici (articolo 1, commi 156-161, legge 145/2018). L’agevolazione, in particolare, compete per le erogazioni in denaro, effettuate a partire dal 2019, per gli interventi su edifici e terreni pubblici finalizzati, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, alla bonifica ambientale (compresa la rimozione dell’amianto), alla prevenzione e al risanamento del dissesto idrogeologico, alla realizzazione o alla ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e al recupero di aree dismesse di proprietà pubblica. Nel novero dei soggetti che possono beneficiare del tax credit rientrano, oltre alle persone fisiche e ai titolari di reddito d’impresa, anche gli enti non commerciali.

Al credito d’imposta del 65% riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati (persone fisiche, enti non commerciali e soggetti Ires) per finanziare interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (“sport bonus”) non si applicano né il limite annuale di 250mila euro relativo all’utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) né il limite massimo dei crediti d’imposta compensabili con F24, fissato in 700mila euro per ciascun anno solare (articolo 34, legge 388/2000). Si ricorda che il bonus è stato istituito dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 363-366, legge 205/2017) ed è stato modificato dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 621-628, legge 145/2018 – vedi “Legge di bilancio per il 2019: nuovo look per lo sport bonus”).

Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di un intervento di recupero edilizio, è previsto il riconoscimento di una detrazione Irpef del 50% (“bonus mobili” – articolo 16, comma 2, Dl 63/2013). Tra le spese agevolabili, però, non rientrano quelle sostenute per l’acquisto di porte (circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, paragrafo 3.4).

La legge di bilancio 2018, modificando il Tuir, ha introdotto una detrazione Irpef del 19% per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate a partire dal 1° gennaio 2018. Ai fini della detrazione, l’assicurazione deve essere riferita a unità immobiliari a uso abitativo (articolo 15, comma 1, lettera f-bis, Tuir, introdotta dall’articolo 1, comma 768, legge 205/2017).

La legge di bilancio 2019, nel rimodellare la disciplina dello sport bonus, ne ha esteso l’applicazione anche alle persone fisiche e agli enti non commerciali (per il 2018, invece, il beneficio era riservato solo alle imprese). Si ricorda che l’agevolazione consiste in un credito d’imposta del 65% riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati (appunto, persone fisiche, enti non commerciali e soggetti Ires) nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Si ha diritto al bonus anche nel caso in cui le erogazioni siano destinate ai concessionari o agli affidatari degli impianti (articolo 1, commi da 621-628, legge 145/2018 – vedi anche “Legge di bilancio per il 2019: nuovo look per lo sport bonus”).

FAQs – Agevolazioni

Come è noto, per gli acquisti soggetti a Iva è riconosciuto ai giovani acquirenti in possesso di precisi requisiti, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva pagata al venditore (articolo 64, comma 7, del decreto legge n. 73/2021).
La norma non ha indicato limiti temporali per l’utilizzo del credito che, ricordiamo può essere usufruito:

  • in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato
  • in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.

Inoltre, può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928”. In ogni caso, il credito d’imposta non può essere chiesto a rimborso.

Il credito d’imposta per le persone fisiche che nel 2022 hanno sostenuto spese per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili è stato previsto dall’articolo 1, comma 812, della legge n. 234/2021.
La percentuale effettivamente spettante a ciascun beneficiario e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti sono stati resi noti con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 5 aprile 2023. In particolare, in base alle istanze validamente presentate dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 e considerato il limite complessivo di risorse disponibili (3 milioni di euro), la percentuale è stata determinata nella misura del 9,1514% dell’importo del credito richiesto (3.000.000/32.781.559).
Si ricorda che il credito è utilizzabile, in diminuzione delle imposte dovute, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili. L’eventuale ammontare del credito non utilizzato potrà essere usufruito nei periodi d’imposta successivi (articolo 4 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 maggio 2022).

La risposta è affermativa. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2023 ha reso noto l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti e la percentuale effettivamente spettante a ciascun beneficiario.
L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è risultato pari a 1.537.139 euro.
Pertanto, in base alle istanze validamente presentate dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 e considerato il limite complessivo di risorse disponibili (1,5 milioni di euro), la percentuale è stata determinata nella misura del 97,5838% dell’importo del credito richiesto (1.500.000/1.537.139).
Si ricorda che il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d’imposta successivi.

Si premette che per presentare istanza di accreditamento ed accedere alla ripartizione del 5 per mille dell’Irpef le associazioni sportive dilettantistiche devono avere determinati requisiti. Si veda, in proposito, l’articolo 1, comma 1, lettera e) del Dpcm 23 luglio 2020 e il successivo articolo 6.
In sintesi, è necessario:

  • essere iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
  • la presenza nell’organizzazione dell’associazione del settore giovanile
  • svolgere, prevalentemente, attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, o di avviamento alla pratica sportiva di persone di età non inferiore a 60 anni, o di persone svantaggiate a causa delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.

Il modello dell’istanza di accreditamento, con le relative istruzioni, sono disponibili sia sul sito del Coni sia su quello dell’Agenzia delle entrate (per il sito dell’Agenzia, nella pagina “Modello e istruzioni – Associazioni sportive dilettantistiche 2023”). La domanda va trasmessa telematicamente dal legale rappresentante dell’associazione sportiva dilettantistica (direttamente o tramite intermediario abilitato) entro l’11 aprile 2023.
Per compilare il modello è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate (oltre che sul sito del Coni, mediante collegamento a quello dell’Agenzia) il “Software di compilazione – Istanza di accreditamento al 5 per mille – ASD – 2023”.
Si ricorda, infine, che non devono ripetere la procedura di iscrizione (e, quindi, presentare nuovamente l’istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2023), le associazioni sportive dilettantistiche già presenti nell’elenco permanente 2023, ammesse al beneficio per il 2022 (l’elenco è pubblicato sul sito del Coni, nella pagina “5-per-mille”).

Si conferma, anzitutto, che il decreto legge n. 198/2022 (articolo 3, comma 10-quinquies, inserito dalla legge di conversione del decreto – si veda l’Allegato della legge n. 14/2023) ha ulteriormente sospeso per il periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023 il termine per porre in essere gli adempimenti legati alle agevolazioni “prima casa”.
Più precisamente, sono stati sospesi i termini previsti dalla nota II-bis all’Articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge n. 448/1998, per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
Si ricorda che, a partire dal 2020, questi termini sono stati sospesi più volte:

  • l’art. 24 del decreto legge n. 23/2020 li ha sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020
  • il decreto legge n. 183/2020 (articolo 3, comma 11-quinquies) ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2021
  • la legge n. 15/2022 (si veda Allegato) l’ha ulteriormente prorogata al 31 marzo 2022.

L’ultima proroga al 30 ottobre 2023, come detto, è arrivata con la legge n. 14/2023 (in vigore dal 28 febbraio 2023), a distanza di quasi un anno dalla precedente scadenza. Avendo previsto una nuova sospensione in maniera retroattiva, la stessa legge ha quindi precisato che restano validi gli atti di revoca delle agevolazioni prima casa notificati dall’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2023, emessi per il mancato rispetto dei citati termini, e che non si farà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.

Il cosiddetto “Bonus psicologo” è stato introdotto, inizialmente solo per l’anno 2022, dall’articolo 1 quater del decreto legge n. 228/2021. Si tratta di un contributo erogato ai cittadini dalle Regioni (e dalle province autonome di Trento e di Bolzano) per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi.
Per il 2022 il sussidio è stato fissato nell’importo massimo di 600 euro per persona e parametrato alle diverse fasce dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Non può essere richiesto, comunque, dalle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.
La recente legge di bilancio (legge n. 197/2022 – articolo 1, comma 538) ha reso strutturale questo contributo a partire dal 2023, innalzando l’importo massimo erogabile (da 600 a 1.500 euro), ma con una riduzione di fondi disponibili (5 milioni di euro per l’anno 2023 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2024) rispetto ai 25 milioni stanziati per il 2022.
Per le modalità di presentazione delle richieste per l’anno 2023 e l’assegnazione dei contributi bisognerà comunque attendere un decreto attuativo di prossima emanazione.

In presenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per usufruire del regime agevolativo per i lavoratori impatriati, il comma 3-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015 (inserito dall’articolo 5, comma 1, lettera c, del decreto legge n. 34/2019) ha individuato, quale presupposto per poter richiedere l’ampliamento dei periodi d’imposta agevolabili (ulteriori 5 anni):

  • avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo
  • diventare proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia (successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento).

In merito a tale ultimo requisito, la norma non ha disposto che l’unità immobiliare rappresenti l’abitazione principale del richiedente il regime speciale. Né il fatto di essere già proprietario di un altro immobile di tipo residenziale sul territorio dello Stato, al momento del nuovo acquisto, impedisce l’accesso all’estensione dell’agevolazione.
Si ricorda, infine, che l’Agenzia delle entrate ha fornito sul tema importanti chiarimenti con la circolare n. 33/2020, alla quale si rinvia per gli opportuni approfondimenti. Tra le altre cose, in tale documento ha precisato che:

  • l’acquisto va effettuato entro e non oltre i primi cinque periodi d’imposta di fruizione del regime e permanere per tutto il periodo agevolato (per esempio, un cittadino che è fiscalmente rientrato in Italia nel 2020 può richiedere l’estensione dell’agevolazione se acquista l’immobile entro il 31 dicembre 2024)
  • l’estensione del beneficio non spetta se si acquista solo la nuda proprietà o il diritto di usufrutto, oppure quando, nel periodo compreso dall’anno in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro anni successivi, si sottoscrive solo un preliminare di compravendita (per esempio, il cittadino che trasferisce la residenza nel 2020 e sottoscrive un preliminare di acquisto nel 2024 non ha diritto all’estensione del beneficio se stipula l’atto di compravendita nel 2025).

A meno che non intervengano nuovi provvedimenti di rinvio, il decreto “Milleproroghe” ha fissato al 31 marzo 2023 il termine entro il quale comunicare le opzioni di cessione del credito e di sconto sul corrispettivo relative agli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni degli edifici (opzioni previste dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020).
Come ha disposto l’articolo 3 (comma 10-octies) del decreto legge n. 198/2022, entro questa data dovranno essere inviate all’Agenzia delle entrate le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni riguardanti le spese per interventi edilizi sostenute nel 2022 e le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese effettuate nel 2020 e nel 2021.

Quando è il detentore dell’immobile ristrutturato ad usufruire della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (come nel caso del comodatario o dell’inquilino che detengono l’immobile in base a un contratto regolarmente registrato al momento dell’avvio dei lavori) la cessazione della detenzione non determina il trasferimento delle quote residue di detrazione non ancora usufruite (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 57/1998).
Pertanto, il comodatario potrà continuare a portare in detrazione le rate residue, riportando nel modello 730, come nelle precedenti annualità, la spesa sostenuta e il numero della rata corrispondente. Non è previsto il passaggio al comodante delle agevolazioni.

La risposta è affermativa, in presenza dei requisiti richiesti dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015, nella versione attualmente in vigore.
Come precisato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 33/2020, il contribuente che rientra in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo può beneficiare del regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati, qualora valuti una maggiore convenienza nell’applicazione di tale regime speciale rispetto a quello naturale “forfetario” (optando per la fuoriuscita da quest’ultimo regime).

Come è noto, l’Iva ridotta al 4% per l’acquisto di veicoli delle persone con disabilità si applica una sola volta nel corso di quattro anni. È possibile richiedere l’agevolazione, per acquisti entro il quadriennio, solo nei seguenti casi:

  • se il primo veicolo acquistato con l’aliquota agevolata è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione
  • quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato (in questo caso, la persona con disabilità deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA).

L’aliquota Iva ridotta non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.
Ulteriori informazioni sui requisiti sono contenute nella guida predisposta dall’Agenzia delle entrate 

La trasmissione telematica all’Enea dei dati relativi agli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica (legge n. 296/2006) e di quelli che comportano risparmio energetico (art. 16-bis del Dpr n. 917/86) deve avvenire, di regola, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Per l’anno 2023 l’Enea ha reso disponibile il portale “Ecobonus/Bonus casa”, attraverso il quale trasmettere le informazioni, in data 1° febbraio 2023, avvisando gli utenti che per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il 1° e il 31 gennaio 2023 il termine dei 90 giorni decorre dal giorno in cui è stato reso disponibile il portale.

La risposta è affermativa. L’articolo 22 del decreto legge n. 124/2019 ha introdotto, a favore di imprenditori e lavoratori autonomi, un’agevolazione fiscale sui pagamenti elettronici.
La disposizione prevede, nella sua attuale formulazione, la concessione di un credito d’imposta del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, carte di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6, del Dpr n. 605/1973.
Il beneficio, per il quale non è prevista una data di scadenza, spetta anche per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate con altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Si ricorda, infine, che il credito d’imposta può essere richiesto per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020 e spetta a condizione che i ricavi e i compensi conseguiti nell’anno precedente siano stati non superiori a 400.000 euro.

Per poter avvalersi del regime del cosiddetto “prezzo valore”, la normativa (nello specifico l’articolo 1, comma 497, della legge n. 266/2005) non prevede alcuna limitazione sia riguardo alla tipologia che al numero delle pertinenze.
Il regime opzionale di determinazione della base imponibile per le imposte di registro, ipotecarie e catastali, pertanto, è applicabile a tutti gli atti di cessione di immobili pertinenziali, a condizione che risulti individuabile, in modo certo, il rapporto di accessorietà della pertinenza rispetto al bene principale, che deve necessariamente essere un immobile a uso abitativo (risoluzione n. 149/2008).
Si ricorda, inoltre, che il meccanismo del “prezzo valore” è utilizzabile solo se le pertinenze sono dotate di una propria rendita catastale.

La risposta è affermativa, nel rispetto di tutte le condizioni richieste dalla normativa per usufruire dell’agevolazione. L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici, infatti, è agevolabile anche se tali beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso da quello oggetto degli interventi ammessi alla detrazione per recupero del patrimonio edilizio. Il collegamento tra l’acquisto dei beni e l’arredo dell’immobile deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso.
Si ricorda, però, che la data di acquisto dei mobili non deve mai essere anteriore a quella di avvio dei lavori edilizi.

Si conferma che il credito d’imposta per il miglioramento dell’acqua potabile, introdotto dalla legge n. 178/2020 (articolo 1, comma 1087), è stato prorogato per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 (legge n. 234/2021, articolo 1 comma 713).
L’agevolazione spetta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
Si ricorda che il credito è pari al 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a:

  • 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economiche
  • 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli altri soggetti.

Considerato che le risorse economiche messe a disposizione sono limitate (per il 2023 ammontano a 1,5 milioni di euro), con apposito provvedimento l’Agenzia delle entrate renderà nota la misura percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante, che dipenderà, quindi, dal totale delle richieste presentate

Certamente, a condizione che il contratto di comodato risulti regolarmente registrato al momento dell’avvio dei lavori di ristrutturazione o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente il predetto avvio.
Il comodatario, infatti, rientra tra i soggetti che possono usufruire della detrazione, in quanto detentore dell’immobile oggetto di ristrutturazione in base a un titolo idoneo (comodato) e sempre che ne sostenga le relative spese.
Si ricorda, inoltre, che il detentore dell’immobile deve essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, da acquisire in forma scritta anche successivamente all’inizio dei lavori ma formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si richiede la detrazione.

Per il periodo d’imposta 2022 la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare l’immobile ristrutturato va calcolata su un importo massimo di spesa di 10.000 euro. Tuttavia, tale importo deve essere considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente (pari a 9.620 euro) per le quali è stata già richiesta la detrazione.
Pertanto, sugli ulteriori acquisti effettuati nel 2022 si potrà usufruire di una detrazione calcolata sull’importo massimo di 380 euro (10.000 – 9.620).

La risposta è negativa. Si conferma, anzitutto, che la detrazione per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta, oltre che al proprietario dell’immobile, anche al contribuente che detiene lo stesso sulla base di un titolo idoneo (come il comodato) e a condizione che egli sia in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Tuttavia, costituisce presupposto fondamentale per il comodatario che intende accedere all’agevolazione l’esistenza di un contratto di comodato regolarmente registrato al momento di avvio degli interventi di ristrutturazione (o al momento del pagamento delle spese ammesse in detrazione, se questo è precedente l’inizio dei lavori).
Se quando iniziano gli interventi manca un titolo di detenzione dell’immobile, risultante da un atto registrato, al detentore dello stesso immobile è precluso il diritto alla detrazione, anche se provvede alla successiva regolarizzazione (circolare n. 28/2022).

I primi chiarimenti sul bonus facciate sono arrivati con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2/2020, che illustra tutte le regole e gli adempimenti da osservare per usufruire dell’agevolazione fiscale introdotta dalla legge di bilancio 2020.
Anzitutto, vi è l’obbligo per le persone fisiche non titolari di reddito di impresa di effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale, utilizzando la stessa tipologia di bonifico predisposto da banche e Poste Spa per il pagamento delle spese che danno diritto alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio o per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).
Tra gli altri principali adempimenti:

  • l’invio all’Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori, di una scheda descrittiva, solo per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio
  • la comunicazione preventiva all’Asl di competenza, se prevista dalla normativa sulla sicurezza dei cantieri
  • l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei dati catastali identificativi dell’immobile.

Occorre poi conservare una serie di documenti inerenti gli interventi realizzati: fatture, ricevute del bonifico, abilitazioni amministrative, delibera assembleare e tabella millesimale per i lavori condominiali, asseverazione di un tecnico abilitato e attestazione di prestazione energetica (Ape) per gli interventi per i quali va fatta comunicazione all’Enea.
Per maggiori informazioni e approfondimenti si consiglia di consultare la citata circolare dall’Agenzia delle entrate e la guida pubblicata nella sezione l’Agenzia informa del suo sito internet.

Per gli anni 2019 e 2020 è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Il credito spettante è pari al 50% della spesa sostenuta, nel limite massimo di 250 euro per l’acquisto e di 50 euro per l’adattamento.
Come precisato nel provvedimento del 28 febbraio 2019, il credito può essere utilizzato in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.

No, da qualche anno (dal periodo d’imposta 2012) la detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia deve essere ripartita obbligatoriamente in 10 quote annue di pari importo. In passato, precisamente dal 2003 al 2011, solo per i contribuenti con età non inferiore a 75 o 80 anni è stata prevista una diversa modalità di ripartizione della detrazione, che prevedeva di usufruire dell’agevolazione rispettivamente in 5 e 3 rate annuali invece che 10.

L’installazione di un condizionatore a pompa di calore su immobili residenziali, trattandosi di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva, rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali si può usufruire della detrazione Irpef indicata nell’art. 16-bis del Tuir. La detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2020 e va ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.
L’intervento consente di usufruire anche della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, in presenza delle condizioni previste dalle disposizioni che regolano questa agevolazione. Si consiglia, in proposito, di consultare la guida pubblicata dall’Agenzia delle entrate nella sezione l’Agenzia informa del suo sito internet.

Come è noto , la detrazione relativa all’acquisto di mobili ed elettrodomestici deve essere calcolata su un importo massimo di 10.000 euro per ogni singola unità immobiliare oggetto di “ristrutturazione”.
L’Agenzia delle entrate, tuttavia, ha chiarito che nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa bisogna far riferimento alle unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non a quelle risultanti alla fine dei lavori.
Nel caso proposto, quindi, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.

Dal 1° gennaio 2020 per gli interventi di efficienza energetica non è più possibile scegliere tra la detrazione spettante e lo sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che li ha realizzati. La recente legge di bilancio (art. 1, comma 70, della legge n. 160/2019), infatti, ha eliminato tale possibilità, modificando il testo del comma 3.1 dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013.
Lo sconto in fattura, invece delle detrazioni, potrà ora essere richiesto solo per lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali di importo pari o superiore a 200.000 euro e, come recita la norma, quando si tratta di “interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 ….”.

Per le persone fisiche residenti all’estero, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, è stato introdotto un regime fiscale agevolato, qualora trasferiscano la propria residenza fiscale in Italia (art. 24-ter del Tuir).
L’agevolazione consiste nella possibilità di pagare, sui redditi prodotti all’estero, un’imposta sostitutiva dell’Irpef con aliquota del 7%, in alternativa alla tassazione ordinaria.
Per accedere al regime è necessario:

  • trasferire la residenza in uno dei Comuni fino a 20.000 abitanti delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia
  • provenire da uno dei Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa
  • non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti a quello in cui si sceglie la tassazione ridotta.

Il regime agevolato si applica a tutti i redditi prodotti all’estero, non solo alle pensioni, e ha una durata massima di 9 anni. Il contribuente che esercita l’opzione per l’imposta sostitutiva può sempre revocarla prima della scadenza.

Il bonus o indennità compete ai lavoratori autonomi che risultano iscritti all’Ago a condizione che:

  • non siano titolari di pensione,
  • non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
  • non percepiscano il reddito di cittadinanza.

Allo stato attuale non spetterebbe al coadiutore dell’impresa familiare, benché iscritto all’INPS, il bonus in commento in quanto non inquadrabile nella tipologia di lavoratori autonomi.

Per i soci di società di persona sembrerebbero rientrare tra i percettori del bonus, ovviamente fermo restando il rispetto delle condizioni sopra indicate.

Per le modalità occorre attendere le istruzioni dell’INPS.

La legge di bilancio 2016 (L. n. 208/2015 – articolo 1, commi da 98 a 108) ha previsto un credito d’imposta a favore delle imprese che, tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019, acquisiscono beni strumentali nuovi (impianti, macchinari e attrezzature varie), facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Al verificarsi di tutte le altre condizioni poste dalla norma, anche per l’acquisizione di hardware e software è possibile usufruire del credito d’imposta, sempre che gli stessi rientrino in specifiche tipologie.
In particolare, come indicato nello stesso modello di comunicazione per la fruizione del credito di imposta approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 (sezione III – rigo B26), in linea con quanto riportato nell’Allegato 1 – Tipologie di investimenti innovativi al Decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 23 aprile 2018, tra gli investimenti agevolabili sono inclusi hardware e software, anche basati su piattaforme cloud computing, dedicati a:

  • organizzare ed elaborare ingenti quantità di dati
  • gestire interfacce anche multimediali
  • utilizzare sensoristica avanzata per elaborare informazioni complesse
  • ottimizzare elaborazioni dal punto di vista energetico e della privacy
  • assistere in remoto apparecchiature specialistiche.

Per l’acquisto di due unità immobiliari contigue i benefici “prima casa” spettano per entrambe quando, dopo la fusione degli immobili, l’abitazione risultante possiede le caratteristiche catastali indicate dalla normativa di favore (non deve cioè appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e in presenza di tutte le altre condizione soggettive ed oggettive previste.
Si può usufruire dell’agevolazione sia nel caso di acquisto contemporaneo delle unità immobiliari contigue sia nel caso in cui venga acquistata un’unità immobiliare confinante alla casa già posseduta, allo scopo di creare un’unica unità abitativa. In quest’ultimo caso, il beneficio spetta a prescindere dalla circostanza che l’immobile già posseduto sia stato acquistato con le agevolazioni “prima casa” o senza averne usufruito.

Per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, è riconosciuta una detrazione fiscale da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
Dal 1° gennaio 2018 la detrazione è pari al 50% delle spese effettuate e spetta fino all’importo massimo di 60.000 euro.
Sul sito dell’Enea, precisamente in una sezione denominata “vademecum”, sono pubblicati i requisiti tecnici specifici che devono possedere le schermature solari per essere ammesse al beneficio.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per le opere murarie, eventualmente necessarie per la posa in opera, e per le prestazioni professionali.

Si, negli anni 2019 e 2020 è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, anche per adattare gli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi.
In particolare, il credito d’imposta spetta nella misura complessivamente pari, per ogni strumento, al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. Il credito può essere utilizzato in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
Con il provvedimento del 28 febbraio 2019 sono state definite le modalità attuative per usufruire del contributo. Con la risoluzione n. 33/2019, invece, è stato istituito il codice tributo (6899) per consentirne l’utilizzo tramite modello F24.

Sì, la detrazione per l’acquisto dei veicoli spetta anche quando il mezzo che si acquista è di tipo elettrico o ibrido, in presenza dei requisiti soggettivi e al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa in materia di agevolazioni fiscali in favore delle persone con disabilità.
In particolare, per l’acquisto di veicoli elettrici spetta la detrazione Irpef del 19%, determinata su un limite massimo di spesa di 18.075,99 euro. Non si può usufruire, invece, dell’aliquota Iva ridotta al 4%, in quanto la relativa normativa subordina l’agevolazione alla cilindrata del veicolo.
Anche per i veicoli ibridi (modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico) si può beneficiare della detrazione Irpef. Riguardo all’Iva, tuttavia, l’agevolazione spetta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se alimentato a benzina, a 2.800 centimetri cubici se alimentato a diesel.

Dal 1° gennaio 2016, chi ha già comprato un’abitazione con i benefici “prima casa” può acquistare, sia a titolo oneroso sia gratuito (successione o donazione), un altro immobile abitativo e usufruire, anche sul secondo acquisto, delle agevolazioni.
È obbligatorio, però, che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto e che nell’atto di compravendita del secondo immobile risulti l’impegno a vendere entro un anno l’immobile già posseduto.

La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, oltre che al proprietario dell’immobile, spetta anche a chi lo detiene sulla base di un contratto di locazione o di comodato, a condizione che abbia il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Tuttavia, è necessario che l’atto attestante la detenzione risulti regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del pagamento delle spese ammesse in detrazione, se precedente.
Pertanto, come ribadito nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13/E del 31 maggio 2019, non sarà possibile usufruire della detrazione se il contratto di comodato non era stato registrato nel momento in cui hanno avuto inizio i lavori di ristrutturazione, anche se si regolarizza successivamente la registrazione dell’atto.

I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 35 anni, se iscritti nella previdenza agricola, possono usufruire di una detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli.
La detrazione spetta entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui.
È necessario, inoltre, che il contratto di affitto sia redatto in forma scritta e abbia ad oggetto terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori.

L’agevolazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è riconosciuta ai contribuenti che usufruiscono della detrazione Irpef prevista dall’art. 16-bis del Tuir per aver realizzato alcuni degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Per beneficiarne è necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria. Nella categoria “manutenzione straordinaria” rientrano anche gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, quale l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Così come vi rientrano, inoltre, l’installazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore o la sostituzione della caldaia.

L’agevolazione, che consiste nel pagamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro per ciascuna imposta, indipendentemente dal valore dell’immobile caduto in successione), è riconosciuta quando il beneficiario (o, nel caso di immobile trasferito a più beneficiari, almeno uno di essi) ha i requisiti previsti in materia di acquisto della “prima abitazione”.
In particolare, per avere l’agevolazione è necessario che chi eredita l’immobile:

  • non sia titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile ereditato
  • non sia titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.

Inoltre, l’immobile deve trovarsi nel Comune in cui l’erede ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi e non deve rientrare in una delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli).

Sì, la legge di bilancio 2019 ha prorogato la facoltà per i contribuenti che possiedono, alla data del 1° gennaio 2019, terreni edificabili e con destinazione agricola, nonché titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data (articolo 1, commi 1053-1054, legge 145/2018).

Sì. La legge di bilancio 2019, infatti, ha stabilito che lo sport bonus, vale a dire il credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (introdotto dalla legge di bilancio 2018) spetta anche agli enti non commerciali e alle persone fisiche (articolo 1, commi da 621-628, legge 145/2018”).

L’ultima legge di bilancio ha previsto che chi, a partire dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, acquista, anche leasing, e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 (automezzi destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) è tenuto al pagamento di un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km (“ecotassa”). Per espressa previsione normativa, l’imposta non si applica ai veicoli per uso speciale indicati nell’allegato II, parte A, punto 5 della direttiva 2007/46/Ce, tra i quali rientrano anche i veicoli con accesso per sedie a rotelle (articolo 1, commi 1042-1045, legge 145/2018).

No, l’imposta sostitutiva del 20% per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi oppure percepito compensi, compresi tra 65.001 e 100.000 euro (ragguagliati ad anno), prevista dalla legge di bilancio 2019, si applicherà a partire dal 1° gennaio 2020 (articolo 1, commi 17-22, legge 145/2018 e circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, paragrafo 1.2).

Le spese relative alle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket) possono essere detratte anche se sono state sostenute per conto di familiari non a carico (circolare n. 55/E del 14 giugno 2001, paragrafo 1.2.8). In questo caso, la detrazione è ammessa solo per la parte delle spese che non ha trovato capienza nell’Irpef lorda dovuta dal familiare affetto dalla patologia (circolare n. 15/E del 20 aprile 2005, paragrafo 5) e nel limite massimo di 6.197,48 euro annui. La parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del modello 730-3 o dal quadro RN del modello Redditi persone fisiche di quest’ultimo. Se il contribuente affetto dalla patologia esente non possiede redditi o possiede redditi tali da comportare un’imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive (e quindi non è tenuto a presentare la dichiarazione), è possibile, invece, indicare l’intero importo delle spese.

In base a quanto previsto dall’ultima legge di bilancio chi, a partire dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, acquista, anche tramite leasing, e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 (automezzi destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) è tenuto al pagamento di un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km (“ecotassa”). Per espressa previsione normativa, l’imposta non si applica ai veicoli per uso speciale indicati nell’allegato II, parte A, punto 5 della direttiva 2007/46/Ce, tra i quali rientrano anche i camper (articolo 1, commi 1042-1045, legge 145/2018).

In caso di morte dell’avente diritto alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Quest’ultima sussiste qualora l’erede  assegnatario abbia l’immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito ad abitazione principale (circolare n. 24/E del 10 giugno 2004, paragrafo 1.1). Se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali (circolare n. 15/E del 5 marzo 2003, paragrafo 2).

In relazione all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile su cui è stato eseguito un intervento di recupero edilizio, è possibile usufruire di una detrazione Irpef del 50% (“bonus mobili” – articolo 16, comma 2, Dl 63/2013). L’ultima legge di bilancio ha prorogato l’agevolazione anche per gli acquisti effettuati nel 2019, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1º gennaio 2018 (articolo 1, comma 67, lettera b, n. 2, legge 145/2018). Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle sostenute per l’acquisto di apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, paragrafo 3.4).

La legge di bilancio 2019 ha istituito un credito d’imposta del 65% in relazione alle erogazioni liberali effettuate per particolari tipologie di lavori su edifici e terreni pubblici (articolo 1, commi 156-161, legge 145/2018). L’agevolazione, in particolare, compete per le erogazioni in denaro, effettuate a partire dal 2019, per gli interventi su edifici e terreni pubblici finalizzati, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, alla bonifica ambientale (compresa la rimozione dell’amianto), alla prevenzione e al risanamento del dissesto idrogeologico, alla realizzazione o alla ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e al recupero di aree dismesse di proprietà pubblica. Nel novero dei soggetti che possono beneficiare del tax credit rientrano, oltre alle persone fisiche e ai titolari di reddito d’impresa, anche gli enti non commerciali.

Al credito d’imposta del 65% riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati (persone fisiche, enti non commerciali e soggetti Ires) per finanziare interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (“sport bonus”) non si applicano né il limite annuale di 250mila euro relativo all’utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) né il limite massimo dei crediti d’imposta compensabili con F24, fissato in 700mila euro per ciascun anno solare (articolo 34, legge 388/2000). Si ricorda che il bonus è stato istituito dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 363-366, legge 205/2017) ed è stato modificato dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 621-628, legge 145/2018 – vedi “Legge di bilancio per il 2019: nuovo look per lo sport bonus”).

Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di un intervento di recupero edilizio, è previsto il riconoscimento di una detrazione Irpef del 50% (“bonus mobili” – articolo 16, comma 2, Dl 63/2013). Tra le spese agevolabili, però, non rientrano quelle sostenute per l’acquisto di porte (circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, paragrafo 3.4).

La legge di bilancio 2018, modificando il Tuir, ha introdotto una detrazione Irpef del 19% per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate a partire dal 1° gennaio 2018. Ai fini della detrazione, l’assicurazione deve essere riferita a unità immobiliari a uso abitativo (articolo 15, comma 1, lettera f-bis, Tuir, introdotta dall’articolo 1, comma 768, legge 205/2017).

No, nel novero degli interventi di recupero del patrimonio edilizio che costituiscono il presupposto per il bonus mobili non rientrano quelli consistenti nella realizzazione di posti auto o box pertinenziali rispetto all’abitazione (circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, paragrafo 5.2).

L’ultima legge di bilancio ha introdotto un credito d’imposta spettante, per il 2019 e il 2020, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Il bonus è parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari per i locali in cui è svolta l’attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con apposito Dpcm. Si ricorda, infine, che il credito d’imposta è stabilito nella misura massima di 2mila euro e che, per espressa previsione normativa, si applica anche agli esercizi che, pur non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali, rappresentano l’unico punto vendita al dettaglio di quei prodotti nel comune di riferimento (articolo 1, commi 806-809, legge n. 145/2018).

No, gli interventi finalizzati al risparmio energetico (tra i quali rientra anche l’installazione di pannelli solari), per i quali si usufruisce dell’ecobonus (detrazione del 65%), non consentono di usufruire anche del bonus mobili e grandi elettrodomestici. Per poter beneficiare di questa agevolazione, infatti, è indispensabile realizzare un intervento di ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione). Per ulteriori informazioni si rinvia alla Guida disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Le istanze di accesso alle agevolazioni fiscali e contributive previste a favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana di Genova, istituita a seguito del crollo di un tratto del ponte Morandi, possono essere presentate a partire dalle 12 del prossimo 16 aprile e fino alle 12 del 21 maggio 2019. Le istanze vanno trasmesse telematicamente tramite la procedura informatica disponibile sul sito del ministero dello Sviluppo economico (Mise) e utilizzando lo specifico modello di richiesta (vedi “Agevolazioni Zfu Genova:  istanze a partire dal 16 aprile”). Per ulteriori informazioni, si rinvia alla pagina informativa disponibile sul sito del Mise.

Sì, la detrazione per gli interventi antisismici (“sisma bonus”) spetta, oltre che ai soggetti passivi Irpef, anche ai soggetti passivi Ires (ad esempio, società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata ed enti commerciali), a condizione che possiedano o detengano l’immobile su cui sono stati eseguiti i lavori in base a un titolo idoneo e che le spese siano rimaste a loro carico. Per ulteriori informazioni sull’agevolazione, si rinvia alla Guida disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

Per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico derivante dalla realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali relative alla riqualificazione energetica degli edifici, dal 2018 è stato introdotto l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Enea le informazioni sugli interventi effettuati (articolo 16, comma 2-bis, Dl 63/2013, introdotto dall’articolo 1, comma 3, legge 205/2017). Per gli interventi che non comportano risparmio energetico, invece, non occorre inviare nulla. Per i lavori terminati nel 2018, l’invio della documentazione all’Enea deve essere effettuato entro il 1° aprile 2019 attraverso il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it. Per quelli terminati nel 2019, invece, la comunicazione deve essere trasmessa attraverso il portale https://bonuscasa2019.enea.it.

La legge di bilancio 2019, nel rimodellare la disciplina dello sport bonus, ne ha esteso l’applicazione anche alle persone fisiche e agli enti non commerciali (per il 2018, invece, il beneficio era riservato solo alle imprese). Si ricorda che l’agevolazione consiste in un credito d’imposta del 65% riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati (appunto, persone fisiche, enti non commerciali e soggetti Ires) nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Si ha diritto al bonus anche nel caso in cui le erogazioni siano destinate ai concessionari o agli affidatari degli impianti (articolo 1, commi da 621-628, legge 145/2018 – vedi anche “Legge di bilancio per il 2019: nuovo look per lo sport bonus”).

A partire dal 1° gennaio 2020, i commercianti al minuto devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. L’obbligo, peraltro, decorre  dal 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400mila euro (articolo 2, Dlgs 127/2015). Nel 2019 e nel 2020, per l’acquisto o l’adattamento dei misuratori fiscali da utilizzare per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, è previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento (i limiti si riferiscono a ogni misuratore). L’utilizzo in compensazione del tax credit è consentito a condizione che il corrispettivo per l’acquisto o l’adattamento sia stato pagato con modalità tracciabili (ad esempio, assegni, bonifici, carte di debito, di credito e prepagate – vedi provvedimento 28 febbraio 2019).

Le istanze per il riconoscimento del credito d’imposta a favore di chi vende libri al dettaglio in esercizi specializzati (codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1), riferite al 2018, potranno essere presentate dal 3 giugno al 30 settembre 2019 attraverso l’apposito portale della direzione generale Biblioteche e Istituti culturali del ministero per i Beni e le Attività culturali. Per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina dedicata al bonus disponibile sul sito del ministero. Inoltre, eventuali richieste di chiarimenti possono essere inviate all’indirizzo taxcreditlibrerie@beniculturali.it.

La legge di bilancio 2019 ha ulteriormente esteso l’ambito temporale dell’iperammortamento, prevedendo che la relativa disciplina si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate in Italia ed effettuati entro il 31 dicembre 2019. Sono agevolabili anche gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (articolo 1, comma 60, legge 145/2018 – vedi anche “Legge di bilancio per il 2019: proroga per l’iperammortamento”).

Tra le misure a favore della “mobilità green” previste dalla legge di bilancio 2019 vi è anche una detrazione fiscale relativa alle infrastrutture di ricarica delle auto elettriche. In particolare, l’agevolazione è riconosciuta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e la posa in opera delle colonnine, compresi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW. Il beneficio va ripartito in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolato su un ammontare complessivo non superiore a 3 mila euro (articolo 1, comma 1039, legge 145/2018, che ha introdotto il nuovo articolo 16-ter al decreto-legge 63/2013 –  risoluzione 32/2019).

La legge di bilancio 2019 ha introdotto un credito d’imposta, spettante, per il 2019 e il 2020, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Per espressa previsione normativa, l’agevolazione si applica anche agli esercizi che, pur non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali, rappresentano l’unico punto vendita al dettaglio di quei prodotti nel comune di riferimento (articolo 1, commi 806-809, legge n. 145/2018).

Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di un intervento di recupero edilizio, è possibile usufruire di una detrazione Irpef del 50% (“bonus mobili” – articolo 16, comma 2, Dl 63/2013). La legge di bilancio 2019 ha prorogato l’agevolazione anche per gli acquisti effettuati nel 2019, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2018 (articolo 1, comma 67, lettera b, n. 2, legge 145/2018). Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle sostenute per l’acquisto di armadi e cassettiere (circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, paragrafo 3.4). Per maggiori informazioni sul bonus si rinvia alla Guida disponibile sul sito dell’Agenzia.

L’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) effettua controlli, sia documentali sia in situ (attraverso sopralluoghi), per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica (articolo 14, Dl 63/2013). Le procedure e le modalità per l’esecuzione dei controlli sono state definite dal Dm 11 maggio 2018.

La legge di bilancio 2019 ha introdotto un credito d’imposta relativo alle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti Ires per il finanziamento di interventi su edifici e terreni pubblici finalizzati ai seguenti scopi: bonifica ambientale (inclusa la rimozione dell’amianto), prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e recupero di aree dismesse di proprietà pubblica (articolo 1, comma da 156 a 161, legge 145/2018). Il credito d’imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate ed è riconosciuto alle persone fisiche nei limiti del 20% del reddito imponibile, agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile e ai titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.

La legge di bilancio 2018 ha introdotto un credito d’imposta a favore di coloro che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati (articolo 1, comma 319, legge 205/2017). Il bonus è parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari, con riferimento ai locali dove si svolge l’attività, nonché alle eventuali spese di locazione o alle altre spese individuate dal Dm 23 aprile 2018. L’articolo 3 del decreto contiene l’elenco delle voci di spesa da considerare come parametri per il calcolo del credito d’imposta. Tra queste voci non compare quella relativa alle spese per il leasing immobiliare, che, di conseguenza, non può essere considerata per il calcolo dell’agevolazione.

La legge di bilancio 2018 ha introdotto un credito d’imposta a favore di coloro che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati (articolo 1, comma 319, legge 205/2017). Il bonus è parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari, con riferimento ai locali dove si svolge l’attività, nonché alle eventuali spese di locazione o alle altre spese individuate dal Dm 23 aprile 2018. L’articolo 3 del decreto contiene l’elenco delle voci di spesa da considerare come parametri per il calcolo del credito d’imposta. Tra queste voci non compare quella relativa alle spese per il leasing immobiliare, che, di conseguenza, non può essere considerata per il calcolo dell’agevolazione.

La legge di bilancio 2019 ha previsto che il credito d’imposta formazione 4.0 si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Tuttavia, a partire da quest’anno, cambiano le percentuali di riconoscimento dell’agevolazione. Per effetto della nuova disciplina, il tax credit, fermo restando il limite massimo annuale di 300mila euro, è attribuito, in relazione alle spese ammissibili sostenute, nella misura del 50% alle piccole imprese e del 40% alle medie imprese. Alle grandi imprese, invece, il credito d’imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200mila euro e nella misura del 30% (articolo 1, commi 78 e 79, legge 145/2018).

FAQs – Coronavirus – CPVID-19

Il bonus o indennità compete ai lavoratori autonomi che risultano iscritti all’Ago a condizione che:

  • non siano titolari di pensione,
  • non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
  • non percepiscano il reddito di cittadinanza.

Allo stato attuale non spetterebbe al coadiutore dell’impresa familiare, benché iscritto all’INPS, il bonus in commento in quanto non inquadrabile nella tipologia di lavoratori autonomi.

Per i soci di società di persona sembrerebbero rientrare tra i percettori del bonus, ovviamente fermo restando il rispetto delle condizioni sopra indicate.

Per le modalità occorre attendere le istruzioni dell’INPS.

FAQs – disabili ed agevolazioni per assunzioni

Come è noto, l’Iva ridotta al 4% per l’acquisto di veicoli delle persone con disabilità si applica una sola volta nel corso di quattro anni. È possibile richiedere l’agevolazione, per acquisti entro il quadriennio, solo nei seguenti casi:

  • se il primo veicolo acquistato con l’aliquota agevolata è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione
  • quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato (in questo caso, la persona con disabilità deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA).

L’aliquota Iva ridotta non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.
Ulteriori informazioni sui requisiti sono contenute nella guida predisposta dall’Agenzia delle entrate