FAQS – domande e risposte

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FAQ – sicurezza sui luoghi di lavoro

Il Dpcm 11 marzo 2020 ha individuato sia le attività che devono essere sospese sia quelle che possono continuare a svolgersi nel rispetto delle norme igienico-sanitarie imposte dalle autorità.

Il datore di lavoro che impiega lavoratori a diretto contatto con il pubblico – in quanto l’attività risulta tra quelle indicate agli allegati I e II del Dpcm 11 marzo 2020 o tra quelle riguardanti servizi come quelli bancari – deve adottare, in collaborazione con il medico competente e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, le misure previste dal decreto del ministero della Salute 3 febbraio 2020, nonché le eventuali misure previste dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

Le misure preventive da adottare per i lavoratori a diretto contatto con il pubblico sono:

a) distanza dell’operatore di almeno un metro dal soggetto utente;

b) pulizia ripetuta e accurata delle superfici con acqua e detergenti seguita dall’applicazione di disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o etanolo al 70%;

c) disponibilità di distributori per l’igiene delle mani contenenti gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%;

d) adeguata diffusione di materiali informativi per l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale.

I lavoratori che, nello svolgimento della loro attività, sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, devono utilizzare i dispositivi di protezione individuale (Dpi). Secondo quanto previsto dall’articolo 16 del Dl 18/2020 (“Cura Italia”) sono considerate Dpi, ex articolo 74, comma 1, del Dlgs 81/2008, anche le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui utilizzo è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del Dl 9/2020.

I Dpi delle vie respiratorie (Uni En 149 tipo Ffp3 o En 136), insieme con altre tipologie di Dpi (occhiali o schermo facciale, guanti, tute eccetera), sono indicati per gli operatori sanitari che assistono a stretto contatto persone con sintomi respiratori di casi sospetti o accertati.

Qualora il datore di lavoro non predisponga le misure precauzionali citate, oppure non abbia serie motivazioni per non avere adottato le misure organizzative necessarie a impedire la possibilità del contagio tra lavoratori o tra lavoratori e clienti (concessione ferie, diversa turnazione, lavoro agile eccetera), il lavoratore può rifiutarsi di prestare l’attività a norma dell’articolo 1453 del Codice civile, che giustifica l’inadempimento di una delle parti del contratto quando la controparte (nel caso in esame, il datore di lavoro) non adempie ai propri obblighi di legge. Il giudice procede alla valutazione comparativa dei comportamenti e della gravità dell’inadempimento. Nel contratto di lavoro la giurisprudenza esclude la legittimità di sanzioni disciplinari al dipendente che si rifiuta di lavorare, e perfino la legittimità dello stesso licenziamento, se il mancato (o non completo) adempimento del lavoratore trova giustificazione nell’omessa adozione da parte del datore di lavoro delle misure di sicurezza che lui è tenuto ad osservare a tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore (si vedano le sentenze di Cassazione 21479/2005 e 18921/2012).

FAQs – Agevolazioni

Il bonus o indennità compete ai lavoratori autonomi che risultano iscritti all’Ago a condizione che:

  • non siano titolari di pensione,
  • non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
  • non percepiscano il reddito di cittadinanza.

Allo stato attuale non spetterebbe al coadiutore dell’impresa familiare, benché iscritto all’INPS, il bonus in commento in quanto non inquadrabile nella tipologia di lavoratori autonomi.

Per i soci di società di persona sembrerebbero rientrare tra i percettori del bonus, ovviamente fermo restando il rispetto delle condizioni sopra indicate.

Per le modalità occorre attendere le istruzioni dell’INPS.

FAQs – Coronavirus – CPVID-19

La la circolare Abi del 9 aprile 2020 ha chiarito che, per i prestiti fino 25 mila euro di cui all’articolo 13 lettera m) del decreto legge 23/2020, il rilascio della garanzia è automatico e gratuito, senza alcuna valutazione da parte del Fondo. Rimane ferma la facoltà di concedere o meno il prestito mentre essendo le condizioni sono quelle stabilite dalla legge non può modificarle.

La Cigo prevista dall’articolo 19 del Dl 18/2000 passa da una procedura sindacale che deve esaurirsi nei tre giorni successivi alla comunicazione preventiva. Non è tuttavia richiesta la sottoscrizione di un accordo.

Per l’utilizzo della cassa integrazione ordinaria prevista dall’articolo 19 del Dl 18/2020 si deve ritenere che non vi sia un obbligo di utilizzo in via prioritaria delle ferie. Sul tema della Cigo l’Inps con messaggio 3777/2019 ha precisato che «in caso di lavoratori in Cigo, sia ad orario ridotto che a zero ore, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza».

Il Dpcm 11 marzo 2020 ha individuato sia le attività che devono essere sospese sia quelle che possono continuare a svolgersi nel rispetto delle norme igienico-sanitarie imposte dalle autorità.

Il datore di lavoro che impiega lavoratori a diretto contatto con il pubblico – in quanto l’attività risulta tra quelle indicate agli allegati I e II del Dpcm 11 marzo 2020 o tra quelle riguardanti servizi come quelli bancari – deve adottare, in collaborazione con il medico competente e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, le misure previste dal decreto del ministero della Salute 3 febbraio 2020, nonché le eventuali misure previste dalle autorità sanitarie competenti per territorio.

Le misure preventive da adottare per i lavoratori a diretto contatto con il pubblico sono:

a) distanza dell’operatore di almeno un metro dal soggetto utente;

b) pulizia ripetuta e accurata delle superfici con acqua e detergenti seguita dall’applicazione di disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o etanolo al 70%;

c) disponibilità di distributori per l’igiene delle mani contenenti gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%;

d) adeguata diffusione di materiali informativi per l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale.

I lavoratori che, nello svolgimento della loro attività, sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, devono utilizzare i dispositivi di protezione individuale (Dpi). Secondo quanto previsto dall’articolo 16 del Dl 18/2020 (“Cura Italia”) sono considerate Dpi, ex articolo 74, comma 1, del Dlgs 81/2008, anche le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui utilizzo è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del Dl 9/2020.

I Dpi delle vie respiratorie (Uni En 149 tipo Ffp3 o En 136), insieme con altre tipologie di Dpi (occhiali o schermo facciale, guanti, tute eccetera), sono indicati per gli operatori sanitari che assistono a stretto contatto persone con sintomi respiratori di casi sospetti o accertati.

Qualora il datore di lavoro non predisponga le misure precauzionali citate, oppure non abbia serie motivazioni per non avere adottato le misure organizzative necessarie a impedire la possibilità del contagio tra lavoratori o tra lavoratori e clienti (concessione ferie, diversa turnazione, lavoro agile eccetera), il lavoratore può rifiutarsi di prestare l’attività a norma dell’articolo 1453 del Codice civile, che giustifica l’inadempimento di una delle parti del contratto quando la controparte (nel caso in esame, il datore di lavoro) non adempie ai propri obblighi di legge. Il giudice procede alla valutazione comparativa dei comportamenti e della gravità dell’inadempimento. Nel contratto di lavoro la giurisprudenza esclude la legittimità di sanzioni disciplinari al dipendente che si rifiuta di lavorare, e perfino la legittimità dello stesso licenziamento, se il mancato (o non completo) adempimento del lavoratore trova giustificazione nell’omessa adozione da parte del datore di lavoro delle misure di sicurezza che lui è tenuto ad osservare a tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore (si vedano le sentenze di Cassazione 21479/2005 e 18921/2012).

Il ministero del Lavoro con nota del 7 aprile 2011 ha chiarito che la Cassa Integrazione guadagni ordinaria (CIGO) non è un beneficio “normativi e contributivi”  per cui non è necessario essere in possesso del Durc (documento unico di regolarità contributiva) al momento della presentazione della domanda. Analoghe considerazioni possono essere fatte per gli altri trattamenti di integrazione salariale.

In merito alle ferie occorre precisare che:

  • per la concessione della CIGO non esiste in genere un obbligo di utilizzarle per accedervi (ma spesso le sedi Inps richiedono il previo esaurimento delle ferie inutilizzate prima di concedere il trattamento);
  • per la Cassa in deroga vi è un preciso obbligo di preventivo utilizzo delle ferie residue (si veda la circolare Inps 107/2015). Sul punto il decreto legge 18/2020 non si pronuncia. Bisognerà pertanto attendere eventuali chiarimenti amministrativi.

Infine i lavoratori in smart working restano lavoratori subordinati a tutti gli effetti (il lavoro agile è solo una modalità di prestazione della attività lavorativa) e, pertanto, rientrano nelle regole ordinarie.

Rientra nel regime di malattia ordinaria. Qualora fosse successivamente accertato che si tratta di un soggetto che rientra nella misura della quarantena o infetto da COVID-19, non si applicherebbe la decurtazione.

Laddove le ferie pregresse, il congedo, la banca ore, e altri analoghi istituti previsti dai rispettivi ordinamenti, utilizzati nel rispetto della contrattazione collettiva siano stati integralmente consumati e non vi siano altre prestazioni che tali lavoratori possano svolgere in modalità di lavoro agile, i periodi di assenza di tali dipendenti, conseguenti ai provvedimenti di contenimento del fenomeno epidemiologico da COVID-19, costituiscono servizio prestato a tutti gli effetti di legge analogamente a quanto previsto dall’art. 19, comma terzo, del DL n. 9 del 2020. L’Amministrazione non corrisponde in tali casi l’indennità sostitutiva di mensa, ove prevista.

I dipendenti dei datori di lavoro che aderiscono ai Fondi bilaterali, ai sensi del comma 6 dell’articolo 19 del D.L. 18/2020 percepiranno l’assegno ordinario direttamente dai Fondi.

Gli artigiani non aderenti possono invece verificare la possibilità di richiedere la cassa in deroga.

Nei casi in cui non sia ancora stato stipulato l’accordo regionale previsto dall’articolo 22 del Dl 18/2020 occorre attendere tale sottoscrizione ed inoltre l’implementazione della piattaforma Inps.

Per le aziende commerciali e le agenzie di viaggio con più di 50 dipendenti è possibile accedere alla Cig in deroga con causale Covid in base all’articolo 22 del Dl 18/2020.
Qualora siano localizzate in più regioni è allo studio una modalità semplificata di presentazione della domanda.

Il bonus o indennità compete ai lavoratori autonomi che risultano iscritti all’Ago a condizione che:

  • non siano titolari di pensione,
  • non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
  • non percepiscano il reddito di cittadinanza.

Allo stato attuale non spetterebbe al coadiutore dell’impresa familiare, benché iscritto all’INPS, il bonus in commento in quanto non inquadrabile nella tipologia di lavoratori autonomi.

Per i soci di società di persona sembrerebbero rientrare tra i percettori del bonus, ovviamente fermo restando il rispetto delle condizioni sopra indicate.

Per le modalità occorre attendere le istruzioni dell’INPS.

Ai sensi del comma 2 dell’articolo 56 del decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 la richiesta di moratoria è una semplice comunicazione in relazione alla forma tecnica (per l’esempio apertura di credito a revoca, prestito a fronte di anticipo su crediti, prestiti non rateali, mutui, leasing). Inoltre ai sensi del comma 3 dell’articolo 56 del decreto Cura Italia la richiesta di moratoria va corredata da un’ autocertificazione, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 47 del DPR 445 del 2000, con cui si attesta di aver subito, temporaneamente, carenze di liquidità a seguito della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

FAQs – lavoro

La Cigo prevista dall’articolo 19 del Dl 18/2000 passa da una procedura sindacale che deve esaurirsi nei tre giorni successivi alla comunicazione preventiva. Non è tuttavia richiesta la sottoscrizione di un accordo.

Per l’utilizzo della cassa integrazione ordinaria prevista dall’articolo 19 del Dl 18/2020 si deve ritenere che non vi sia un obbligo di utilizzo in via prioritaria delle ferie. Sul tema della Cigo l’Inps con messaggio 3777/2019 ha precisato che «in caso di lavoratori in Cigo, sia ad orario ridotto che a zero ore, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza».

Il ministero del Lavoro con nota del 7 aprile 2011 ha chiarito che la Cassa Integrazione guadagni ordinaria (CIGO) non è un beneficio “normativi e contributivi”  per cui non è necessario essere in possesso del Durc (documento unico di regolarità contributiva) al momento della presentazione della domanda. Analoghe considerazioni possono essere fatte per gli altri trattamenti di integrazione salariale.

In merito alle ferie occorre precisare che:

  • per la concessione della CIGO non esiste in genere un obbligo di utilizzarle per accedervi (ma spesso le sedi Inps richiedono il previo esaurimento delle ferie inutilizzate prima di concedere il trattamento);
  • per la Cassa in deroga vi è un preciso obbligo di preventivo utilizzo delle ferie residue (si veda la circolare Inps 107/2015). Sul punto il decreto legge 18/2020 non si pronuncia. Bisognerà pertanto attendere eventuali chiarimenti amministrativi.

Infine i lavoratori in smart working restano lavoratori subordinati a tutti gli effetti (il lavoro agile è solo una modalità di prestazione della attività lavorativa) e, pertanto, rientrano nelle regole ordinarie.

I dipendenti dei datori di lavoro che aderiscono ai Fondi bilaterali, ai sensi del comma 6 dell’articolo 19 del D.L. 18/2020 percepiranno l’assegno ordinario direttamente dai Fondi.

Gli artigiani non aderenti possono invece verificare la possibilità di richiedere la cassa in deroga.

Nei casi in cui non sia ancora stato stipulato l’accordo regionale previsto dall’articolo 22 del Dl 18/2020 occorre attendere tale sottoscrizione ed inoltre l’implementazione della piattaforma Inps.

Per le aziende commerciali e le agenzie di viaggio con più di 50 dipendenti è possibile accedere alla Cig in deroga con causale Covid in base all’articolo 22 del Dl 18/2020.
Qualora siano localizzate in più regioni è allo studio una modalità semplificata di presentazione della domanda.