Per inviare un quesito compila il modulo cliccando qui
Elenco categorie delle FAQs suddivise per argomenti per consultazione cliccare sulla categoria interessata oppure utilizzare il modulo ricerca:
FAQ – sicurezza sui luoghi di lavoro
Il dipendente che lavora in una reception o a uno sportello può rifiutarsi di prestare la propria attività se il datore di lavoro non fornisce misure di contenimento tipo mascherina, guanti e disinfettanti, e non assicura una pulizia più accurata della postazione di lavoro, con appositi prodotti?
Il Dpcm 11 marzo 2020 ha individuato sia le attività che devono essere sospese sia quelle che possono continuare a svolgersi nel rispetto delle norme igienico-sanitarie imposte dalle autorità.
Il datore di lavoro che impiega lavoratori a diretto contatto con il pubblico – in quanto l’attività risulta tra quelle indicate agli allegati I e II del Dpcm 11 marzo 2020 o tra quelle riguardanti servizi come quelli bancari – deve adottare, in collaborazione con il medico competente e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, le misure previste dal decreto del ministero della Salute 3 febbraio 2020, nonché le eventuali misure previste dalle autorità sanitarie competenti per territorio.
Le misure preventive da adottare per i lavoratori a diretto contatto con il pubblico sono:
a) distanza dell’operatore di almeno un metro dal soggetto utente;
b) pulizia ripetuta e accurata delle superfici con acqua e detergenti seguita dall’applicazione di disinfettanti a base di ipoclorito di sodio 0,1% o etanolo al 70%;
c) disponibilità di distributori per l’igiene delle mani contenenti gel alcolici con una concentrazione di alcol al 60-85%;
d) adeguata diffusione di materiali informativi per l’igiene delle mani, l’igiene respiratoria e il distanziamento sociale.
I lavoratori che, nello svolgimento della loro attività, sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, devono utilizzare i dispositivi di protezione individuale (Dpi). Secondo quanto previsto dall’articolo 16 del Dl 18/2020 (“Cura Italia”) sono considerate Dpi, ex articolo 74, comma 1, del Dlgs 81/2008, anche le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui utilizzo è disciplinato dall’articolo 34, comma 3, del Dl 9/2020.
I Dpi delle vie respiratorie (Uni En 149 tipo Ffp3 o En 136), insieme con altre tipologie di Dpi (occhiali o schermo facciale, guanti, tute eccetera), sono indicati per gli operatori sanitari che assistono a stretto contatto persone con sintomi respiratori di casi sospetti o accertati.
Qualora il datore di lavoro non predisponga le misure precauzionali citate, oppure non abbia serie motivazioni per non avere adottato le misure organizzative necessarie a impedire la possibilità del contagio tra lavoratori o tra lavoratori e clienti (concessione ferie, diversa turnazione, lavoro agile eccetera), il lavoratore può rifiutarsi di prestare l’attività a norma dell’articolo 1453 del Codice civile, che giustifica l’inadempimento di una delle parti del contratto quando la controparte (nel caso in esame, il datore di lavoro) non adempie ai propri obblighi di legge. Il giudice procede alla valutazione comparativa dei comportamenti e della gravità dell’inadempimento. Nel contratto di lavoro la giurisprudenza esclude la legittimità di sanzioni disciplinari al dipendente che si rifiuta di lavorare, e perfino la legittimità dello stesso licenziamento, se il mancato (o non completo) adempimento del lavoratore trova giustificazione nell’omessa adozione da parte del datore di lavoro delle misure di sicurezza che lui è tenuto ad osservare a tutela dell’integrità psicofisica del lavoratore (si vedano le sentenze di Cassazione 21479/2005 e 18921/2012).
FAQs – Agevolazioni
Il bonus di 600 a favore dei lavoratori autonomi iscritti all’Ago compete anche ai coadiuvanti dell’impresa familiare e ai soci di società (Snc, Sas, Srl), icritti alla gestione Inps Ivs artigiani o commercianti ? La domanda all’INPS deve essere presentata dal diretto interessato oppure è possibile inviarla a mezzo intermediario?
Il bonus o indennità compete ai lavoratori autonomi che risultano iscritti all’Ago a condizione che:
- non siano titolari di pensione,
- non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
- non percepiscano il reddito di cittadinanza.
Allo stato attuale non spetterebbe al coadiutore dell’impresa familiare, benché iscritto all’INPS, il bonus in commento in quanto non inquadrabile nella tipologia di lavoratori autonomi.
Per i soci di società di persona sembrerebbero rientrare tra i percettori del bonus, ovviamente fermo restando il rispetto delle condizioni sopra indicate.
Per le modalità occorre attendere le istruzioni dell’INPS.
FAQs – lavoro
Per un’azienda edile di otto persone deve fare la comunicazione ai sindacati per richiesta Covid-19?
La Cigo prevista dall’articolo 19 del Dl 18/2000 passa da una procedura sindacale che deve esaurirsi nei tre giorni successivi alla comunicazione preventiva. Non è tuttavia richiesta la sottoscrizione di un accordo.
Per usufruire degli ammortizzatori sociali di cui all’articolo 19 del Dl 18/2020 il datore di lavoro ha l’obbligo di utilizzare in via prioritaria i ratei di ferie e permessi maturati e non ancora goduti. In caso affermativo, c’è anche l’obbligo di utilizzare in via prioritaria i ratei maturati nell’anno corrente?
Per l’utilizzo della cassa integrazione ordinaria prevista dall’articolo 19 del Dl 18/2020 si deve ritenere che non vi sia un obbligo di utilizzo in via prioritaria delle ferie. Sul tema della Cigo l’Inps con messaggio 3777/2019 ha precisato che «in caso di lavoratori in Cigo, sia ad orario ridotto che a zero ore, l’eventuale presenza di ferie pregresse non è ostativa all’eventuale accoglimento dell’istanza».
Per richiedere la Cassa integrazione guadagni ordinaria (Cigo), di quella in deroga e del Fondo d’integrazione salariale (Fis), sulla base del decreto “cura Italia”, è necessario avere la regolarità contributiva? Occorre avere utilizzato tutte le ferie del 2019? E chi ha lavoratori in smart working può accedere comunque agli ammortizzatori in questione?
Il ministero del Lavoro con nota del 7 aprile 2011 ha chiarito che la Cassa Integrazione guadagni ordinaria (CIGO) non è un beneficio “normativi e contributivi” per cui non è necessario essere in possesso del Durc (documento unico di regolarità contributiva) al momento della presentazione della domanda. Analoghe considerazioni possono essere fatte per gli altri trattamenti di integrazione salariale.
In merito alle ferie occorre precisare che:
- per la concessione della CIGO non esiste in genere un obbligo di utilizzarle per accedervi (ma spesso le sedi Inps richiedono il previo esaurimento delle ferie inutilizzate prima di concedere il trattamento);
- per la Cassa in deroga vi è un preciso obbligo di preventivo utilizzo delle ferie residue (si veda la circolare Inps 107/2015). Sul punto il decreto legge 18/2020 non si pronuncia. Bisognerà pertanto attendere eventuali chiarimenti amministrativi.
Infine i lavoratori in smart working restano lavoratori subordinati a tutti gli effetti (il lavoro agile è solo una modalità di prestazione della attività lavorativa) e, pertanto, rientrano nelle regole ordinarie.
Per gli artigiani o datori di lavoro che non hanno aderito all’Ente bilaterale debbano obbligatoriamente aderire ai Fondi? con quali oneri? o possono ricorrere alla CIG in deroga?
I dipendenti dei datori di lavoro che aderiscono ai Fondi bilaterali, ai sensi del comma 6 dell’articolo 19 del D.L. 18/2020 percepiranno l’assegno ordinario direttamente dai Fondi.
Gli artigiani non aderenti possono invece verificare la possibilità di richiedere la cassa in deroga.
Per le aziende con più di 5 dipendenti ma meno di 15 che pagano il Fis è già possibile la presentazione della richiesta di cassa integrazione oppure occorre attendere la circolare dell’Inps in merito alle procedure da seguire? Nel caso si possa già presentare domanda, in quale sezione dei servizi online va presentata la domanda, Cig straordinaria e deroga, Cig ordinaria o Fondi solidarietà’?
Nei casi in cui non sia ancora stato stipulato l’accordo regionale previsto dall’articolo 22 del Dl 18/2020 occorre attendere tale sottoscrizione ed inoltre l’implementazione della piattaforma Inps.
Le aziende commerciali con più di 50 dipendenti possono richiedere la CIG in deroga, considerando che non versano contributo Cigo né Fis e pertanto non possono accedere all’ammortizzatore di cui all’articolo 20 del decreto Cura Italia?
Per le aziende commerciali e le agenzie di viaggio con più di 50 dipendenti è possibile accedere alla Cig in deroga con causale Covid in base all’articolo 22 del Dl 18/2020.
Qualora siano localizzate in più regioni è allo studio una modalità semplificata di presentazione della domanda.