FAQS – domande e risposte

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FAQ 730 e dichiarazioni dei redditi

La legge di stabilità 2016 ha previsto che ai fini Irpef è possibile detrarre il 50% dell’Iva pagata in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale (di classe energetica A o B), cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi (articolo 1, comma 56, legge 208/2015 – Stabilità 2016). La norma, quindi, limita l’applicazione del beneficio ai soli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016. Ne consegue che l’Iva in acconto versata nel 2016 per acquisti effettuati nel 2017 non è detraibile (circolare 12/E dell’8 aprile 2016, paragrafo 7.1).

FAQs – tributi

Si conferma, anzitutto, che il versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale può essere rateizzato. Secondo quanto prevede l’articolo 20 del decreto legislativo n. 241/1997, le rate devono essere di pari importo e la prima di queste va versata entro il termine previsto per il versamento dell’Iva in unica soluzione (cioè entro il 16 marzo, oppure entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo).
Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza, maggiorandole dell’interesse fisso di rateizzazione dello 0,33% mensile (0,33%, quindi, per la seconda rata, 0,66% per la terza, 0,99% per la quarta, e così via).
È a discrezione del contribuente, invece, la scelta del numero della rate in cui suddividere l’importo dovuto. Infatti, la norma dispone soltanto che il pagamento rateale deve comunque essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione annuale.

FAQs – disabili ed agevolazioni per assunzioni

Per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici, rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge 104/1992, è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 4% (oltre che la possibilità di fruire della detrazione Irpef del 19%). Si considerano tali le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso all’informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. È agevolato, per esempio, l’acquisto di un fax, di un modem, di un computer, di un telefono a viva voce. Per fruire dell’aliquota Iva ridotta, il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione: il certificato, rilasciato dall’Azienda sanitaria locale competente, attestante l’invalidità funzionale permanente rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) e la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della Asl di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio e la menomazione (articoli 1 e 2, Dm 14 marzo 1998). Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali previste per le persone con disabilità, si rinvia alla Guida pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

FAQs – Iva ed iva comunitaria

La risposta è affermativa. La possibilità di controllare l’esistenza e la validità di una partita Iva è prevista per legge (articolo 35-quater del Dpr n. 633/1972), con il preciso obiettivo di contrastare le frodi in materia di imposta sul valore aggiunto.
Sul sito dell’Agenzia delle entrate è disponibile un servizio, ad accesso libero, che permette di verificare una partita Iva. Se correttamente registrata in Anagrafe Tributaria, dopo averla inserita in un apposito campo della pagina “Verifica partita Iva”, viene visualizzato un messaggio di risposta che riporta le seguenti informazioni:

  • lo stato di attività (se attiva, sospesa o cessata)
  • la data di inizio attività e le eventuali date di sospensione o di cessazione
  • la denominazione o il cognome e nome del titolare
  • se la partita Iva è di un Gruppo Iva o di un partecipante a un Gruppo Iva.

Il servizio è raggiungibile anche dalla pagina “Tutti i servizi” del sito dell’Agenzia, scrivendo “Verifica delle partita Iva” nel campo “Cerca il Servizio”.

Si conferma, anzitutto, che il versamento dell’Iva dovuta in base alla dichiarazione annuale può essere rateizzato. Secondo quanto prevede l’articolo 20 del decreto legislativo n. 241/1997, le rate devono essere di pari importo e la prima di queste va versata entro il termine previsto per il versamento dell’Iva in unica soluzione (cioè entro il 16 marzo, oppure entro il 30 giugno con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivi al 16 marzo).
Le rate successive alla prima devono essere versate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza, maggiorandole dell’interesse fisso di rateizzazione dello 0,33% mensile (0,33%, quindi, per la seconda rata, 0,66% per la terza, 0,99% per la quarta, e così via).
È a discrezione del contribuente, invece, la scelta del numero della rate in cui suddividere l’importo dovuto. Infatti, la norma dispone soltanto che il pagamento rateale deve comunque essere completato entro il mese di novembre dello stesso anno di presentazione della dichiarazione annuale.

Si conferma che per il contribuente in regime forfettario, che si trova nella situazione descritta nel quesito, l’obbligo di emettere fattura elettronica decorrerà dal 1° gennaio 2024.
L’obbligo di fatturazione elettronica è già scattato dal 1° luglio 2022 per tutti i soggetti, precedentemente esclusi, che nell’anno precedente hanno conseguito ricavi o percepito compensi (ragguagliati ad anno) superiori a 25.000. Per tutti gli altri soggetti forfettari, invece, l’obbligo decorrerà dal 1° gennaio 2024, indipendentemente dai ricavi o compensi conseguiti nel 2022 (articolo 18, comma 3, del decreto legge n. 36/2022 e circolare dell’Agenzia delle entrate n. 26/2022).

La legge di bilancio 2023 (articolo 1, comma 76) ha previsto, per le persone fisiche che comprano nell’anno 2023 immobili residenziali di classe energetica A o B, una detrazione dall’Irpef del 50% dell’Iva pagata. La detrazione deve essere ripartita in dieci quote costanti, nel periodo d’imposta in cui sono state sostenute le spese e nei nove successivi, e spetta a condizione che l’immobile sia stato ceduto dall’impresa che l’ha costruito o da organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR) immobiliari.
Non avendo previsto il legislatore, come condizione per usufruire dell’agevolazione, l’utilizzo ad abitazione principale dell’immobile acquistato, si ritiene che il beneficio possa spettare anche per comprare una seconda casa.

Con la legge n. 157 del 19 dicembre 2019 sono state introdotte delle novità in materia di agevolazioni fiscali relative ai veicoli elettrici e a motore ibrido utilizzati dalle persone con disabilità.
Come si ricorderà, in precedenza per l’acquisto di un veicolo elettrico non si poteva usufruire dell’aliquota Iva ridotta al 4%, in quanto la norma agevolativa subordinava il beneficio alla cilindrata del veicolo.
L’art. 53-bis del Dl n. 124-2019 (introdotto dalla legge di conversione sopra citata) ha eliminato questa limitazione, prevedendo la possibilità di usufruire dell’Iva agevolata anche per l’acquisto di un veicolo con motore elettrico, a condizione che abbia una potenza non superiore a 150 kW.

L’importo annuo detraibile per le spese veterinarie è stato elevato a 500 euro (fino al 31 dicembre 2019 era pari a 387,40 euro). La detrazione, pari al 19% sulla parte di spesa eccedente i 129,11 euro, dal 2020 spetta in misura piena a chi ha un reddito imponibile fino a 120.000 euro. Oltre questo importo si riduce fino ad azzerarsi oltre il limite di 240.000 euro.
Si ricorda, infine, che dal 1° gennaio 2020 le detrazioni per gli oneri indicati nell’art. 15 del Tuir (Dpr 917/1986), tra i quali rientrano le spese veterinarie, possono essere usufruite soltanto se il pagamento è effettuato con versamento bancario o postale o altri sistemi tracciabili (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari)

I dati dei corrispettivi giornalieri devono essere trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione. Lo prevede l’articolo 2, comma 6-ter, del decreto legislativo n. 127/2015.
Nel primo semestre di vigenza dell’obbligo (periodo transitorio), che decorre dal 1° luglio 2019 per i soggetti con volume di affari superiore a 400.000 euro e dal 1° gennaio 2020 per gli altri soggetti, per non incorrere nelle sanzioni la trasmissione deve avvenire entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fermi restando i termini di liquidazione dell’Iva.

Le tapparelle e gli analoghi sistemi oscuranti, come scuri o veneziane, possono essere considerate parti funzionalmente autonome rispetto agli infissi interni ed esterni dell’abitazione (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 15/E del 12 luglio 2018). Pertanto, qualora non siano strutturalmente integrati negli stessi infissi, sono interamente soggetti ad Iva con aliquota del 10%. Lo stesso discorso vale per l’installazione delle zanzariere.

Ai fini Iva, le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria non sono considerate “cessioni di beni” e, pertanto, non sono soggette all’imposta. Si ricorda che non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere realizzate nelle zone  agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo (articolo 2, comma 3, lettera c, Dpr 633/1972).

Il meccanismo della scissione dei pagamenti (split payment), disciplinato dall’articolo 17-ter, Dpr 633/1972, prevede che, in ordine agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni (per i quali queste non siano debitori d’imposta, ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l’Iva addebitata dal fornitore nelle relative fatture deve essere versata dall’amministrazione acquirente direttamente all’Erario anziché allo stesso fornitore, scindendo quindi il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. Recentemente, il decreto dignità (articolo 12, Dl 87/2018) ha stabilito che lo split payment non si applica alle prestazioni di servizi (rese alla Pa), i cui compensi sono assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito ovvero a ritenuta a titolo di acconto (ex articolo 25, Dpr 600/1973). In altri termini, quindi, i compensi dei professionisti vengono nuovamente esclusi dall’applicazione dello split payment (come previsto dalla disciplina originaria). Le nuove norme, peraltro, si applicano alle operazioni per cui è emessa fattura dopo il 14 luglio 2018 (data di entrata in vigore del decreto dignità).

Per espressa previsione normativa (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015) sono esonerati dall’obbligo di emissione della fattura elettronica le imprese e i lavoratori autonomi che rientrano nel “regime di vantaggio” disciplinato dall’articolo 27, commi 1 e 2, Dl 98/2011, e quelli che rientrano nel “regime forfettario” previsto dall’articolo 1, commi da 54 a 89, legge 190/2014. Tuttavia, tali operatori hanno comunque la facoltà di emettere fatture elettroniche. Per ulteriori informazioni, si rinvia alla Guida disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.

La legge di stabilità 2016 ha reso permanente l’equiparazione delle strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (marina resort), alle strutture ricettive all’aria aperta (articolo 1, comma 365, legge 208/2015, che ha modificato in tal senso l’articolo 32, comma 1, Dl 133/2014). Dal punto di vista Iva, tale equiparazione comporta che alle prestazioni rese ai clienti alloggiati nei marina resort si applichi l’aliquota ridotta (10%) in luogo di quella ordinaria (circolare n. 20/E del 18 maggio 2016, capitolo III, paragrafo 2).

Per gli Ermellino con la sentenza n. 1778 depositata il 23 gennaio 2019 hanno precisato che in caso di operazioni “triangolari”, ai fini dell’esenzione d’imposta di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), DPR n. 633 del 1972, è onere del contribuente provare che le operazioni, fin dalla loro origine e nella loro rappresentazione documentale, siano state volute, secondo la comune volontà degli originari contraenti, come cessioni nazionali in vista del trasporto a cessionario residente all’estero (cfr., ex multis, Cassazione 4408/2018).

Sentenza n. 1778 del 23 gennaio 2019 (udienza 20 settembre 2018 )
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bruschetta Ernestino Luigi – Est. Catallozzi Paolo
Operazioni “triangolari” – Esenzione d’imposta ex art. 8, comma 1, lett. a), DPR n. 633 del 1972 – È onere del contribuente provare che le operazioni sono state volute come cessioni nazionali in vista del trasporto a cessionario residente all’estero

Per i giudici di Cassazione, con la sentenza n. 1778 depositata il 23 gennaio 2019, in caso di operazioni “triangolari”, ai fini dell’esenzione d’imposta di cui all’articolo 8, comma 1, lettera a), DPR n. 633 del 1972, è onere del contribuente provare che le operazioni, fin dalla loro origine e nella loro rappresentazione documentale, siano state volute, secondo la comune volontà degli originari contraenti, come cessioni nazionali in vista del trasporto a cessionario residente all’estero (cfr., ex multis, Cassazione 4408/2018).

Sentenza n. 1778 del 23 gennaio 2019 (udienza 20 settembre 2018 )
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bruschetta Ernestino Luigi – Est. Catallozzi Paolo
Operazioni “triangolari” – Esenzione d’imposta ex art. 8, comma 1, lett. a), DPR n. 633 del 1972 – È onere del contribuente provare che le operazioni sono state volute come cessioni nazionali in vista del trasporto a cessionario residente all’estero

Gli Ermellini con l’ordinanza n. 31422 del 5 dicembre 2018 intervenendo in materia di inversione contabile precisando che in tema d’Iva e con riferimento agli acquisti intracomunitari, l’applicazione del meccanismo d’inversione contabile comporta che la violazione degli obblighi formali di contabilità e dichiarazione, pur non impedendo l’insorgenza del diritto di detrazione, del quale sussistano i requisiti sostanziali in testa al concessionario, incide sul suo esercizio, potendo provocare la decadenza da esso allorché il contribuente, pur essendo a conoscenza della natura imponibile di una fornitura, ometta, per tardività o per negligenza, di richiedere la detrazione dell’Iva a monte entro il termine previsto dalla legge.

Ordinanza n. 31422 del 5 dicembre 2018 (udienza 19 settembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Perrino Angelina Maria – Est. Succio Roberto
Iva e acquisti intracomunitari – Meccanismo d’inversione contabile – La violazione degli obblighi formali di contabilità e dichiarazione incide sul diritto alla detrazione – Il contribuente decade dal diritto se omette di richiedere la detrazione dell’Iva a monte entro il termine previsto dalla legge

Ai fini Iva, le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria non sono considerate “cessioni di beni” e, pertanto, non sono soggette all’imposta. Si ricorda che non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere realizzate nelle zone  agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo (articolo 2, comma 3, lettera c, Dpr 633/1972).

In linea generale, i corrispettivi delle prestazioni di servizi (e delle cessioni di beni) per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma rispetto alle quali sussiste comunque l’obbligo di certificazione fiscale, possono essere documentati mediante il rilascio della ricevuta ovvero dello scontrino (articolo 1, Dpr 696/1996). Tuttavia, per una serie di operazioni, è espressamente previsto l’esonero dall’obbligo di certificazione. Tra queste ultime rientrano le prestazioni effettuate, in caserme, ospedali o altri luoghi stabiliti, da barbieri, parrucchieri, estetisti, sarti e calzolai in base a convenzioni stipulate con pubbliche amministrazioni (articolo 2, lettera r, Dpr 696/1996). Pertanto, al ricorrere delle condizioni prescritte dalla legge, per le prestazioni rese in un ospedale, un barbiere non è tenuto al rilascio della ricevuta fiscale.

Per l’incompleta (omessa o infedele) comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva (ex articolo 21-bis, Dl 78/2010), è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa da 500 a 2.000 euro. La sanzione è ridotta alla metà (da 250 a 1.000 euro) se la trasmissione è effettuata entro i quindici giorni successivi alla scadenza ovvero se, nel medesimo termine, è effettuata la trasmissione corretta dei dati (articolo 11, comma 2-ter, Dlgs 471/1997). Questa disciplina sanzionatoria ha natura amministrativo-tributaria e, pertanto, in assenza di una deroga espressa, è possibile applicare il ravvedimento (articolo 13, Dlgs 472/1997). Ne deriva che la violazione in esame può essere regolarizzata inviando la comunicazione con i dati correttamente indicati e applicando le riduzioni sanzionatorie previste dalla disciplina del ravvedimento, differenziate a seconda del momento in cui interviene la regolarizzazione (cfrrisoluzione n. 104/E del 28 luglio 2017).

 

Per l’acquisto di sussidi tecnici e informatici, rivolti a facilitare l’autosufficienza e l’integrazione dei soggetti portatori di handicap di cui all’articolo 3 della legge 104/1992, è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva agevolata del 4% (oltre che la possibilità di fruire della detrazione Irpef del 19%). Si considerano tali le apparecchiature e i dispositivi basati su tecnologie meccaniche, elettroniche o informatiche, appositamente fabbricati o di comune reperibilità, preposti ad assistere la riabilitazione o a facilitare la comunicazione interpersonale, l’elaborazione scritta o grafica, il controllo dell’ambiente e l’accesso all’informazione e alla cultura in quei soggetti per i quali tali funzioni sono impedite o limitate da menomazioni di natura motoria, visiva, uditiva o del linguaggio. È agevolato, per esempio, l’acquisto di un fax, di un modem, di un computer, di un telefono a viva voce. Per fruire dell’aliquota Iva ridotta, il disabile deve consegnare al venditore, prima dell’acquisto, la seguente documentazione: il certificato, rilasciato dall’Azienda sanitaria locale competente, attestante l’invalidità funzionale permanente rientrante tra le quattro forme ammesse (motoria, visiva, uditiva o del linguaggio) e la specifica prescrizione autorizzativa rilasciata dal medico specialista della Asl di appartenenza, dalla quale risulti il collegamento funzionale tra il sussidio e la menomazione (articoli 1 e 2, Dm 14 marzo 1998). Per ulteriori informazioni sulle agevolazioni fiscali previste per le persone con disabilità, si rinvia alla Guida pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Per la somministrazione di alimenti e bevande effettuate nelle mense aziendali e interaziendali, nelle mense delle scuole di ogni ordine e grado, nonché nelle mense per indigenti, anche se le somministrazioni sono eseguite sulla base di contratti di appalto o di apposite convenzioni, è prevista l’applicazione dell’aliquota Iva del 4% (Tabella A, parte II, n. 37, Dpr 633/1972).

La cessione di un terreno suscettibile di utilizzazione edificatoria, effettuata da un imprenditore agricolo, è soggetta a Iva a condizione che il terreno sia stato precedentemente destinato alla produzione agricola. In tal caso, in virtù del principio di alternatività Iva-registro, le imposte di registro, ipotecaria e catastale sono dovute in misura fissa. In altri termini, la cessione di un terreno effettuata dall’imprenditore agricolo è soggetta a Iva quando ricorrono due condizioni: a) il terreno è edificabile; b) il terreno è stato utilizzato dal cedente nell’ambito della propria attività produttiva. In mancanza di una di queste due condizioni, non risulta integrato il presupposto per l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e, pertanto, il trasferimento deve essere assoggettato all’imposta di registro in misura proporzionale (cfr circolare n. 18/E del 29 maggio 2013, paragrafo 4.5, risoluzione n. 54/E del 16 marzo 2007, risoluzione n. 137/E del 7 maggio 2002, risposta all’interrogazione parlamentare n. 5-10314 del 19 gennaio 2017).

In linea generale, non è ammessa in detrazione l’Iva assolta in relazione all’acquisto e alla manutenzione di immobili abitativi. Tale preclusione non opera per le spese sostenute dalle imprese di costruzione nonché da quelle che pongono in essere locazioni esenti che determinano l’applicazione del pro-rata (articolo 19-bis 1, lettera i, Dpr 633/1972). In deroga a tale principio, l’amministrazione finanziaria ha precisato che gli immobili abitativi utilizzati dal soggetto passivo nell’ambito di un’attività di tipo ricettivo (gestione di case e appartamenti per vacanze, affittacamere, eccetera), che comporti l’effettuazione di prestazioni di servizi imponibili ai fini Iva, devono essere trattati, a prescindere dalla classificazione catastale, alla stregua dei fabbricati strumentali per natura. Ne consegue che, per l’Iva assolta in relazione alle spese di ristrutturazione dei suddetti immobili, sussiste il diritto alla detrazione. A tale scopo, peraltro, occorre verificare se l’immobile, nel momento in cui sono realizzati i lavori, sia già effettivamente utilizzato per lo svolgimento di attività ricettizia ovvero se a tale utilizzazione risulti inequivocabilmente destinato (risoluzione 18/E del 22 febbraio 2012).

La legge di stabilità 2016 ha previsto che ai fini Irpef è possibile detrarre il 50% dell’Iva pagata in relazione all’acquisto, effettuato entro il 31 dicembre 2016, di unità immobiliari a destinazione residenziale (di classe energetica A o B), cedute dalle imprese costruttrici. La detrazione è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi (articolo 1, comma 56, legge 208/2015 – Stabilità 2016). La norma, quindi, limita l’applicazione del beneficio ai soli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016. Ne consegue che l’Iva in acconto versata nel 2016 per acquisti effettuati nel 2017 non è detraibile (circolare 12/E dell’8 aprile 2016, paragrafo 7.1).