FAQS – domande e risposte

Per inviare un quesito compila il modulo cliccando qui 

Elenco categorie delle FAQs suddivise per argomenti per consultazione cliccare sulla categoria interessata oppure utilizzare il modulo ricerca:








c
Espandi Tutto


C
Riduci Tutto

FAQs – operazioni oggetto di comunicazioni

Il decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze del 10 maggio 2019 (articolo 1) ha individuato le operazioni esonerate dall’obbligo dell’invio telematico, includendo, tra queste, quelle non soggette all’obbligo di certificazione dei corrispettivi.
Tra le operazioni escluse da tale obbligo rientrano le prestazioni rese dalle agenzie di viaggio e turismo riguardanti la prenotazione di servizi in nome e per conto del cliente (art. 2, comma 1 lett. ff Dpr 696/1996).
Pertanto, attualmente, si conferma che l’agenzia di viaggio non deve trasmettere in via telematica i corrispettivi percepiti dai suoi clienti per la prenotazione dei servizi richiesti.

L’articolo 13, comma 1, del decreto legge n. 34/2019 ha previsto l’obbligo di comunicare i dati relativi alle vendite online per i soggetti che facilitano le vendite a distanza tramite mercati virtuali (marketplace), piattaforme digitali, portali o mezzi analoghi.
I dati relativi a ciascun fornitore devono essere trasmessi trimestralmente entro la fine del mese successivo a ciascun trimestre dell’anno solare, a partire dal trimestre di entrata in vigore del citato decreto. In sede di prima applicazione, la prima trasmissione va effettuata entro il 31 ottobre 2019.
Per quanto riguarda le modalità di trasmissione, i dati devono essere trasmessi, direttamente o tramite intermediari, utilizzando i servizi telematici (Entratel/Fisconline) dell’Agenzia delle entrate e i software di controllo resi disponibili gratuitamente dalla stessa Agenzia.

Le associazioni pro-loco non sono tenute a emettere le fatture in formato elettronico. In base a quanto previsto dall’articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015, infatti, sono esonerati dalla fatturazione elettronica, tra gli altri, i soggetti passivi che hanno esercitato l’opzione per il regime agevolato disciplinato dagli articoli 1 e 2, legge 398/1991 e che, nel periodo d’imposta precedente, hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a 65mila euro. Gli stessi soggetti, se nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito dall’esercizio di attività commerciali proventi per un importo superiore al limite dei 65mila euro, assicurano che la fattura sia emessa per loro conto dal cessionario o committente soggetto passivo d’imposta. Questa disposizione trova applicazione anche nei riguardi delle associazioni pro loco.

Per il 2019, le prestazioni sanitarie (quindi anche quelle rese dai dentisti) effettuate nei confronti di persone fisiche, a prescindere dal soggetto che le eroga (persona fisica o società), non devono mai essere fatturate elettronicamente attraverso il Sistema di interscambio (Sdi). Il divieto si ricava da quanto previsto dall’articolo 10-bis, Dl 119/2018, in base al quale per l’anno in corso “i soggetti tenuti all’invio dei dati (…) ai fini dell’elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata (…) non possono emettere fatture elettroniche (…) con riferimento alle fatture i cui dati sono da inviare al Sistema tessera sanitaria”. Peraltro, il successivo Dl 135/2018 ha stabilito che, sempre con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche, il divieto previsto dall’articolo 10-bis si applica anche a coloro che non sono tenuti all’invio dei dati al Sistema tessera sanitaria (articolo 9-bis). Dato che il legislatore ha fatto riferimento all’astratto invio dei dati, il divieto prescinde da un’eventuale opposizione all’invio stesso manifestata dal contribuente a cui è stata erogata la prestazione: anche in tal caso, infatti, l’operazione non può comunque essere documentata con fattura elettronica. Nelle ipotesi di divieto di fatturazione elettronica tramite Sistema di interscambio, a fronte dell’obbligo di documentare tramite fattura la prestazione effettuata, questa potrà essere elettronica extra Sdi ovvero in formato analogico.

Il pagamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare deve essere effettuato entro il 20 del primo mese successivo. A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare dovuto sulla base dei dati presenti nelle fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, riportando l’informazione all’interno dell’area riservata del soggetto passivo Iva. Il pagamento può essere effettuato attraverso l’apposito servizio telematico, con addebito su conto corrente bancario o postale (vedi “Online il servizio per pagare il bollo sulle fatture elettroniche”). In alternativa, può essere generato un  modello F24 precompilato e poi effettuare il pagamento secondo le istruzioni fornite con la risoluzione 42/2019).

Sì, la posta elettronica certificata può essere utilizzata come canale di trasmissione e/o ricezione dei file xml delle fatture elettroniche attraverso il Sistema di Interscambio (SdI). Per incrementare ulteriormente il livello di sicurezza della pec si suggerisce di non condividere l’accesso alla propria casella, salvare i file xml delle proprie fatture in archivi di cui si ha il controllo e cancellarli dal sistema di posta elettronica certificata.

Il consumatore finale, privato cittadino senza partita Iva, che chiede la fattura non è obbligato a riceverla elettronicamente; di conseguenza, non è tenuto a fornire un indirizzo di posta elettronica certificata all’esercente o al professionista da cui acquista il bene o il servizio. Peraltro, se il consumatore finale chiede la fattura, il fornitore (esercente o professionista) deve emetterla elettronicamente verso il Sistema di Interscambio (SdI) e fornirne copia cartacea (o anche, ad esempio, un pdf da inviare via email) al cliente. Quest’ultima è pienamente valida e non c’è alcun obbligo di acquisire e gestire la fattura elettronica da parte del cliente. Si ricorda, infine, che a partire dal secondo semestre del 2019, l’Agenzia delle entrate metterà a disposizione anche dei consumatori finali un servizio di consultazione delle fatture elettroniche.

Dal 1° gennaio 2019, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate tra soggetti residenti, stabiliti o identificati in Italia (e per le relative variazioni) devono essere emesse esclusivamente fatture elettroniche, utilizzando il Sistema di interscambio (articolo 1, comma 3, Dlgs 127/2015). L’entrata in vigore di tale obbligo, peraltro, non ha modificato le disposizioni dettate dal decreto Iva in materia di “fatturazione differita” (possibilità di emettere fattura entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione – articolo 21, comma 4, Dpr 633/1972). Pertanto, è possibile emettere una fattura elettronica “differita”. Ad esempio, in relazione a una cessione di beni eseguita il 20 gennaio 2019, sarà possibile emettere una fattura elettronica “differita” il 10 febbraio 2019. Inoltre, al momento della cessione (20 gennaio), si dovrà: emettere un documento di trasporto (o altro documento equipollente) che accompagni la merce; datare la fattura elettronica 10 febbraio 2019, con l’indicazione dei riferimenti del documento o dei documenti di trasporto (numero e data); includere la relativa Iva nella liquidazione del mese di gennaio. Per ulteriori informazioni sulla fattura elettronica, si rinvia all’area tematica dedicata disponibile sul sito dell’Agenzia.