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Gli Ermellini con la sentenza, sezione penale, n. 52974 depositata il 26 novembre 2018 hanno statuito che in tema di reati tributari, per i quali il legislatore ha previsto delle soglie di punibilità, trova applicazione il principio della speciale tenuità del fatto solo se l’ammontare dell’imposta non corrisposta è di pochissimo superiore a quello fissato dalla soglia di punibilità, atteso che l’eventuale tenuità dell’offesa non deve essere valutata con riferimento alla sola eccedenza rispetto alla soglia di punibilità prevista dal legislatore, bensì in rapporto alla condotta nella sua interezza, avendo dunque riguardo all’ammontare complessivo dell’imposta non versata.

Sentenza n. 52974 del 26 novembre 2018 (udienza 17 luglio 2018)
Cassazione penale, sezione III – Pres. Cavallo Aldo – Est. Rosi Elisabetta
Reati tributari – Il principio di tenuità del fatto trova applicazione solo se l’ammontare dell’imposta non corrisposta è di pochissimo superiore a quello fissato dalla soglia di punibilità – La tenuità dell’offesa deve essere valutata con riferimento all’ammontare complessivo dell’imposta non versata