FAQS – domande e risposte

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definizioni agevolate – condoni

Si conferma che anche per le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito del controllo dei dati delle liquidazioni periodiche Iva trovano applicazione le misure agevolative introdotte dal comma 155 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022.
La possibilità di accedere alla definizione agevolata è stata attestata dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 7 del 14 febbraio 2023, dopo quanto era stato annunciato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in sede di interrogazione parlamentare (n. 3-00140 del 1° febbraio 2023).
Per quanto riguarda le modalità di applicazione delle citate misure, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 1/2023.

FAQ 730 e dichiarazioni dei redditi

La violazione dell’obbligo di dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività finanziarie all’estero (mancata presentazione del quadro RW) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso di investimenti o attività estere detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, la sanzione è raddoppiata (dal 6% al 30% degli importi non dichiarati). Se il quadro RW viene presentato entro 90 giorni dal termine, si applica la sanzione di 258 euro (articolo 5, Dl 167/1990).

FAQ – cartelle di pagamento

Intervenendo in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, i giudici di legittimità hanno precisato che l’omessa comunicazione dell’invito al pagamento prima dell’iscrizione a ruolo, con la riduzione e per gli effetti previsti dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, non determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull’efficacia dell’atto, sia perché non si tratta di condizione di validità, stante la mancata espressa sanzione della nullità, avendo il previo invito al pagamento l’unica funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell’omissione di versamento, sia perché l’interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella.

Ordinanza n. 23679 dell’1 ottobre 2018 (udienza 10 luglio 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Giudicepietro Andreina
Sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie – Riduzione delle sanzioni ex art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997 – Omessa comunicazione dell’invito al pagamento prima dell’iscrizione a ruolo – Costituisce una mera irregolarità – Non determina la nullità dell’iscrizione e degli atti successivi

FAQs – reddito di impresa

Per i giudici del palazzaccio, con la sentenza n. 24413 del 5 ottobre 20198, hanno chiarito che quando le operazioni poste in essere attraverso l’esercizio dell’autonomia negoziale non sono reali e volute, non si aggira un presupposto, ma si nasconde un presupposto già verificatosi e, in tal caso, non trova applicazione il divieto di abuso del diritto che si traduce in un principio generale antielusivo, ricadendo la fattispecie direttamente nell’evasione.

Sentenza n. 24413 del 5 ottobre 2018 (udienza 20 aprile 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bruschetta Ernestino Luigi – Est. Gori Pierpaolo
Esercizio dell’autonomia negoziale – Quando le operazioni poste in essere non sono reali e volute, non si aggira un presupposto, ma lo si nasconde – Non trova applicazione il divieto di abuso del diritto, ma si configura direttamente evasione

FAQs – Sanzioni fiscali

Si conferma che anche per le comunicazioni di irregolarità emesse a seguito del controllo dei dati delle liquidazioni periodiche Iva trovano applicazione le misure agevolative introdotte dal comma 155 dell’articolo 1 della legge n. 197/2022.
La possibilità di accedere alla definizione agevolata è stata attestata dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 7 del 14 febbraio 2023, dopo quanto era stato annunciato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze in sede di interrogazione parlamentare (n. 3-00140 del 1° febbraio 2023).
Per quanto riguarda le modalità di applicazione delle citate misure, si rinvia ai chiarimenti forniti con la circolare n. 1/2023.

In caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione dei corrispettivi, o quando gli stessi vengono memorizzati o trasmessi con dati incompleti o non veritieri, si applicano le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 471/1997 (articolo 6, comma 3, e articolo 12, comma 2).
In particolare, la sanzione è pari al 100% dell’imposta relativa all’importo non correttamente documentato con un minimo di 500 euro. È prevista, inoltre, la sanzione accessoria della sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività, ovvero dell’esercizio dell’attività stessa, nei casi più gravi di recidiva (quando nel corso di un quinquennio vengono contestate quattro distinte violazioni, compiute in giorni diversi).

Per i giudici del palazzaccio, con la sentenza n. 24413 del 5 ottobre 20198, hanno chiarito che quando le operazioni poste in essere attraverso l’esercizio dell’autonomia negoziale non sono reali e volute, non si aggira un presupposto, ma si nasconde un presupposto già verificatosi e, in tal caso, non trova applicazione il divieto di abuso del diritto che si traduce in un principio generale antielusivo, ricadendo la fattispecie direttamente nell’evasione.

Sentenza n. 24413 del 5 ottobre 2018 (udienza 20 aprile 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bruschetta Ernestino Luigi – Est. Gori Pierpaolo
Esercizio dell’autonomia negoziale – Quando le operazioni poste in essere non sono reali e volute, non si aggira un presupposto, ma lo si nasconde – Non trova applicazione il divieto di abuso del diritto, ma si configura direttamente evasione

Intervenendo in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, i giudici di legittimità hanno precisato che l’omessa comunicazione dell’invito al pagamento prima dell’iscrizione a ruolo, con la riduzione e per gli effetti previsti dall’art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997, non determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull’efficacia dell’atto, sia perché non si tratta di condizione di validità, stante la mancata espressa sanzione della nullità, avendo il previo invito al pagamento l’unica funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell’omissione di versamento, sia perché l’interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella.

Ordinanza n. 23679 dell’1 ottobre 2018 (udienza 10 luglio 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Giudicepietro Andreina
Sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie – Riduzione delle sanzioni ex art. 2, comma 2, del D.Lgs. n. 472 del 1997 – Omessa comunicazione dell’invito al pagamento prima dell’iscrizione a ruolo – Costituisce una mera irregolarità – Non determina la nullità dell’iscrizione e degli atti successivi

La violazione dell’obbligo di dichiarazione annuale degli investimenti e delle attività finanziarie all’estero (mancata presentazione del quadro RW) è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria dal 3% al 15% dell’ammontare degli importi non dichiarati. Nel caso di investimenti o attività estere detenute negli Stati o territori a regime fiscale privilegiato, la sanzione è raddoppiata (dal 6% al 30% degli importi non dichiarati). Se il quadro RW viene presentato entro 90 giorni dal termine, si applica la sanzione di 258 euro (articolo 5, Dl 167/1990).

Nei confronti di chi non tiene o non conserva le scritture contabili, i documenti e i registri previsti dalla normativa in materia di imposte dirette e Iva, ovvero quelli la cui conservazione è comunque imposta da altre disposizioni tributarie, è prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa da 1.000 a 8mila euro. La sanzione può essere ridotta fino alla metà del minimo qualora le irregolarità rilevate nei libri e nei registri o i documenti mancanti siano di scarsa rilevanza, sempreché non ne sia derivato ostacolo all’accertamento delle imposte dovute. Essa, invece, è irrogata in misura doppia se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell’Iva complessivamente superiori, nell’esercizio, a 50mila euro (articolo 9, commi 1 e 3, Dlgs 471/1997).

Processo Tributario

Per i giudici del palazzaccio, con la sentenza n. 24413 del 5 ottobre 20198, hanno chiarito che quando le operazioni poste in essere attraverso l’esercizio dell’autonomia negoziale non sono reali e volute, non si aggira un presupposto, ma si nasconde un presupposto già verificatosi e, in tal caso, non trova applicazione il divieto di abuso del diritto che si traduce in un principio generale antielusivo, ricadendo la fattispecie direttamente nell’evasione.

Sentenza n. 24413 del 5 ottobre 2018 (udienza 20 aprile 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bruschetta Ernestino Luigi – Est. Gori Pierpaolo
Esercizio dell’autonomia negoziale – Quando le operazioni poste in essere non sono reali e volute, non si aggira un presupposto, ma lo si nasconde – Non trova applicazione il divieto di abuso del diritto, ma si configura direttamente evasione