FAQS – domande e risposte

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FAQ – cartelle di pagamento

Gli Ermellini con la sentenza n. 2394 del 29 gennaio 2019 hanno precisato che gli atti dell’Agenzia delle Entrate non devono essere necessariamente sottoscritti dal suo Direttore Generale, sia perché il Regolamento di amministrazione, art. 5, comma 1, approvato, in attuazione del DLgs n. 300 del 1999, art. 66, commi 2 e 3, con delibera del Comitato direttivo 30 novembre 2000, n. 4, attribuisce agli uffici locali le funzioni operative dell’Agenzia ed in particolare, la gestione dei tributi, l’accertamento e la riscossione e la trattazione del contenzioso, sia, infine, perché l’art. 6 dello Statuto dell’Agenzia, approvato con delibera del Comitato direttivo 13 dicembre 2000, n. 6, attribuisce al Direttore Generale il potere di delega, sia, infine, per la possibilità di conferimento di tale delega all’interno degli uffici finanziari; il principio di diritto, posto con riferimento ad un atto processuale ma valido anche con riferimento agli atti impositivi, è che l’atto sottoscritto dal delegato di firma, mero sostituto del delegante nell’esecuzione dell’adempimento materiale della firma, è da presumersi atto del delegante anche a fronte della contestazione sulla sussistenza della delega salvo che il contribuente eccepisca e provi la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o comunque l’usurpazione del potere di sottoscrizione.

Sentenza n. 2394 del 29 gennaio 2019 (udienza 6 dicembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Iasi Camilla – Est. Mondini Antonio
Delega di firma – Gli atti dell’Agenzia delle entrate non devono essere necessariamente sottoscritti dal Direttore Generale – L’atto sottoscritto dal delegato si presume atto del delegante – Tale principio è valido sia con riferimento agli atti processuali, sia con riferimento agli atti impositivi – È onere del contribuente provare la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o l’usurpazione del potere di sottoscrizione

FAQs – reddito di impresa

I giudici del palazzaccio con l’ordinanza n. 2924 del 31 gennaio 2019 hanno  puntualizzato che l’atto con il quale l’Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui all’art. 19 del DLgs n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile, sia per la discrezionalità da cui l’attività di autotutela è connotata in questo caso, sia perché, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (cfr. Cass. SSUU 3698/2009).
 
Ordinanza n. 2924 del 31 gennaio 2019 (udienza 20 dicembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Fracanzani Marcello M.
Esercizio del potere di autotutela – L’atto con il quale l’Amministrazione rifiuta di annullare un atto definitivo non è impugnabile ai sensi dell’art. 19 del DLgs n. 546 del 1992

Gli Ermellini con la sentenza n. 2394 del 29 gennaio 2019 hanno precisato che gli atti dell’Agenzia delle Entrate non devono essere necessariamente sottoscritti dal suo Direttore Generale, sia perché il Regolamento di amministrazione, art. 5, comma 1, approvato, in attuazione del DLgs n. 300 del 1999, art. 66, commi 2 e 3, con delibera del Comitato direttivo 30 novembre 2000, n. 4, attribuisce agli uffici locali le funzioni operative dell’Agenzia ed in particolare, la gestione dei tributi, l’accertamento e la riscossione e la trattazione del contenzioso, sia, infine, perché l’art. 6 dello Statuto dell’Agenzia, approvato con delibera del Comitato direttivo 13 dicembre 2000, n. 6, attribuisce al Direttore Generale il potere di delega, sia, infine, per la possibilità di conferimento di tale delega all’interno degli uffici finanziari; il principio di diritto, posto con riferimento ad un atto processuale ma valido anche con riferimento agli atti impositivi, è che l’atto sottoscritto dal delegato di firma, mero sostituto del delegante nell’esecuzione dell’adempimento materiale della firma, è da presumersi atto del delegante anche a fronte della contestazione sulla sussistenza della delega salvo che il contribuente eccepisca e provi la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o comunque l’usurpazione del potere di sottoscrizione.

Sentenza n. 2394 del 29 gennaio 2019 (udienza 6 dicembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Iasi Camilla – Est. Mondini Antonio
Delega di firma – Gli atti dell’Agenzia delle entrate non devono essere necessariamente sottoscritti dal Direttore Generale – L’atto sottoscritto dal delegato si presume atto del delegante – Tale principio è valido sia con riferimento agli atti processuali, sia con riferimento agli atti impositivi – È onere del contribuente provare la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o l’usurpazione del potere di sottoscrizione

I giudici di legittimità con l’ordinanza n. 33612 del 28 dicembre 2018 hanno precisato che in caso di accertamento bancario fondato sulle risultanze di indagini finanziarie il giudice è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo; la presunzione di riferibilità dei movimenti bancari ad operazioni imponibili si correla, infatti, ad una valutazione del legislatore di rilevante probabilità che il contribuente si avvalga del conto corrente bancario per effettuare rimesse e prelevamenti inerenti all’esercizio dell’attività d’impresa, onde alla presunzione di legge (relativa) non può contrapporsi una mera affermazione di carattere generale, né è possibile ricorrere all’equità; – al riguardo, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, dovendo il contribuente a fronte delle contestazioni dell’Amministrazione Finanziaria fornire la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività (cfr. Cass. 4829/2015).

Ordinanza n. 33612 del 28 dicembre 2018 (udienza 14 novembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Manzon Enrico – Est. Succio Roberto
Accertamento bancario – Opera una presunzione di riferibilità dei movimenti bancari alle operazioni imponibili – Non è sufficiente una prova generica – Il contribuente è tenuto a fornire la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività

Per i giudici del palazzaccio, con la sentenza n. 24413 del 5 ottobre 20198, hanno chiarito che quando le operazioni poste in essere attraverso l’esercizio dell’autonomia negoziale non sono reali e volute, non si aggira un presupposto, ma si nasconde un presupposto già verificatosi e, in tal caso, non trova applicazione il divieto di abuso del diritto che si traduce in un principio generale antielusivo, ricadendo la fattispecie direttamente nell’evasione.

Sentenza n. 24413 del 5 ottobre 2018 (udienza 20 aprile 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bruschetta Ernestino Luigi – Est. Gori Pierpaolo
Esercizio dell’autonomia negoziale – Quando le operazioni poste in essere non sono reali e volute, non si aggira un presupposto, ma lo si nasconde – Non trova applicazione il divieto di abuso del diritto, ma si configura direttamente evasione

FAQs – Sanzioni fiscali

Per i giudici del palazzaccio, con la sentenza n. 24413 del 5 ottobre 20198, hanno chiarito che quando le operazioni poste in essere attraverso l’esercizio dell’autonomia negoziale non sono reali e volute, non si aggira un presupposto, ma si nasconde un presupposto già verificatosi e, in tal caso, non trova applicazione il divieto di abuso del diritto che si traduce in un principio generale antielusivo, ricadendo la fattispecie direttamente nell’evasione.

Sentenza n. 24413 del 5 ottobre 2018 (udienza 20 aprile 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bruschetta Ernestino Luigi – Est. Gori Pierpaolo
Esercizio dell’autonomia negoziale – Quando le operazioni poste in essere non sono reali e volute, non si aggira un presupposto, ma lo si nasconde – Non trova applicazione il divieto di abuso del diritto, ma si configura direttamente evasione

Processo Tributario

I giudici del palazzaccio con l’ordinanza n. 2924 del 31 gennaio 2019 hanno  puntualizzato che l’atto con il quale l’Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui all’art. 19 del DLgs n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile, sia per la discrezionalità da cui l’attività di autotutela è connotata in questo caso, sia perché, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (cfr. Cass. SSUU 3698/2009).
 
Ordinanza n. 2924 del 31 gennaio 2019 (udienza 20 dicembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Fracanzani Marcello M.
Esercizio del potere di autotutela – L’atto con il quale l’Amministrazione rifiuta di annullare un atto definitivo non è impugnabile ai sensi dell’art. 19 del DLgs n. 546 del 1992

Gli Ermellini con la sentenza n. 2394 del 29 gennaio 2019 hanno precisato che gli atti dell’Agenzia delle Entrate non devono essere necessariamente sottoscritti dal suo Direttore Generale, sia perché il Regolamento di amministrazione, art. 5, comma 1, approvato, in attuazione del DLgs n. 300 del 1999, art. 66, commi 2 e 3, con delibera del Comitato direttivo 30 novembre 2000, n. 4, attribuisce agli uffici locali le funzioni operative dell’Agenzia ed in particolare, la gestione dei tributi, l’accertamento e la riscossione e la trattazione del contenzioso, sia, infine, perché l’art. 6 dello Statuto dell’Agenzia, approvato con delibera del Comitato direttivo 13 dicembre 2000, n. 6, attribuisce al Direttore Generale il potere di delega, sia, infine, per la possibilità di conferimento di tale delega all’interno degli uffici finanziari; il principio di diritto, posto con riferimento ad un atto processuale ma valido anche con riferimento agli atti impositivi, è che l’atto sottoscritto dal delegato di firma, mero sostituto del delegante nell’esecuzione dell’adempimento materiale della firma, è da presumersi atto del delegante anche a fronte della contestazione sulla sussistenza della delega salvo che il contribuente eccepisca e provi la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o comunque l’usurpazione del potere di sottoscrizione.

Sentenza n. 2394 del 29 gennaio 2019 (udienza 6 dicembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Iasi Camilla – Est. Mondini Antonio
Delega di firma – Gli atti dell’Agenzia delle entrate non devono essere necessariamente sottoscritti dal Direttore Generale – L’atto sottoscritto dal delegato si presume atto del delegante – Tale principio è valido sia con riferimento agli atti processuali, sia con riferimento agli atti impositivi – È onere del contribuente provare la non appartenenza del sottoscrittore all’ufficio o l’usurpazione del potere di sottoscrizione

I giudici di legittimità con l’ordinanza n. 33612 del 28 dicembre 2018 hanno precisato che in caso di accertamento bancario fondato sulle risultanze di indagini finanziarie il giudice è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo; la presunzione di riferibilità dei movimenti bancari ad operazioni imponibili si correla, infatti, ad una valutazione del legislatore di rilevante probabilità che il contribuente si avvalga del conto corrente bancario per effettuare rimesse e prelevamenti inerenti all’esercizio dell’attività d’impresa, onde alla presunzione di legge (relativa) non può contrapporsi una mera affermazione di carattere generale, né è possibile ricorrere all’equità; – al riguardo, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, dovendo il contribuente a fronte delle contestazioni dell’Amministrazione Finanziaria fornire la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività (cfr. Cass. 4829/2015).

Ordinanza n. 33612 del 28 dicembre 2018 (udienza 14 novembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Manzon Enrico – Est. Succio Roberto
Accertamento bancario – Opera una presunzione di riferibilità dei movimenti bancari alle operazioni imponibili – Non è sufficiente una prova generica – Il contribuente è tenuto a fornire la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività

Nel processo tributario ricorre l’ipotesi di litisconsorzio necessario come da dal principio espresso dalle SSU della Suprema corte con la sentenza n. 14815 del 2008 – secondo cui i redditi delle società di persone si imputano automaticamente a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi (art. 5 TUIR) – la rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone e le conseguenti rettifiche delle dichiarazioni dei redditi dei relativi soci si fondano su un accertamento unitario (salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali); cosicché in tali casi ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra tutti questi soggetti, con conseguente nullità assoluta, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, del giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.

Sentenza n. 33570 del 28 dicembre 2018 (udienza 17 settembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Greco Antonio – Est. Miglio Francesca
Società di persone – Imputazione dei redditi a ciascun socio in proporzione alla quota di partecipazione – Le rettifiche della dichiarazione dei redditi della società e dei soci si fondano su un accertamento unitario – Il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – Ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario

I giudici del palazzaccio con l’ordinanza n. 29589 depositata il 16 novembre 2018 hanno statuito che la notifica a mezzo servizio postale non si esaurisce con la spedizione dell’atto, ma si perfeziona con la consegna del relativo plico al destinatario, e l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c. e dalle disposizioni della L. 20 novembre 1982, n. 890, è il solo documento idoneo a dimostrare sia l’intervenuta consegna che la data di essa e l’identità e l’idoneità della persona a mani della quale è stata eseguita. Ne consegue che, anche nel processo tributario, qualora tale mezzo sia stato adottato per la notifica del ricorso, la mancata produzione dell’avviso di ricevimento comporta, non la mera nullità, ma la insussistenza della conoscibilità legale dell’atto cui tende la notificazione, nonché l’inammissibilità del ricorso medesimo, non potendosi accertare l’effettiva e valida costituzione del contraddittorio, in caso di mancata costituzione in giudizio della controparte, anche se risulti provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione.

Ordinanza n. 29589 del 16 novembre 2018 (udienza 23 ottobre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Chindemi Domenico – Est. Varrone Luca
Processo tributario – Notificazione del ricorso a mezzo del servizio postale – Mancata produzione dell’avviso di ricevimento – Insussistenza della conoscibilità legale dell’atto nonché inammissibilità del ricorso – Non rileva il fatto che risulti provata la tempestività della proposizione dell’impugnazione

Per i giudici del palazzaccio, con la sentenza n. 24413 del 5 ottobre 20198, hanno chiarito che quando le operazioni poste in essere attraverso l’esercizio dell’autonomia negoziale non sono reali e volute, non si aggira un presupposto, ma si nasconde un presupposto già verificatosi e, in tal caso, non trova applicazione il divieto di abuso del diritto che si traduce in un principio generale antielusivo, ricadendo la fattispecie direttamente nell’evasione.

Sentenza n. 24413 del 5 ottobre 2018 (udienza 20 aprile 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Bruschetta Ernestino Luigi – Est. Gori Pierpaolo
Esercizio dell’autonomia negoziale – Quando le operazioni poste in essere non sono reali e volute, non si aggira un presupposto, ma lo si nasconde – Non trova applicazione il divieto di abuso del diritto, ma si configura direttamente evasione

I giudici di legittimità con l’ordinanza n. 23532 del 28 settembre 2018 hanno statuito che in tema di processo tributario, laddove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito.

Ordinanza n. 23532 del 28 settembre 2018 (udienza 4 giugno 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Frasca Raffaele – Est. Fichera Giuseppe
Processo tributario – Riproposizione in appello da parte dell’Amministrazione finanziaria delle stesse ragioni poste in primo grado a sostegno della legittimità dell’atto impositivo annullato – E’ assolto l’onere specifico di impugnazione ex articolo 53 del Dlgs n. 546 del 1992