INPS – Messaggio 15 gennaio 2014, n. 821
Gestione separata – Operazione Poseidone professionisti con Cassa Autonoma – chiarimenti in merito al regime sanzionatorio applicato e alla riduzione delle sanzioni civili.
A seguito degli accertamenti inviati ai liberi professionisti, che pur in presenza di Cassa previdenziale obbligatoria non hanno versato il contributo previdenziale (contributo soggettivo) previsto dalla cassa stessa e sono stati iscritti alla Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26 della legge 335 del 18 agosto 1995 sono pervenute numerose richieste di chiarimento in merito al regime sanzionatorio applicato, alla possibilità di riconoscere la riduzione delle sanzioni civili e le modalità della riduzione stessa.
Per tali soggetti, in virtù di specifiche norme regolamentari in vigore presso le Casse previdenziali autonome, l’obbligo contributivo può venir meno, con la conseguenza che il contribuente – non obbligato alla contribuzione previdenziale autonoma riferita alla Cassa medesima -è soggetto all’obbligo contributivo presso la Gestione separata. Infatti, così come disciplinato dal D.M. 281/96 all’art. 6, il pagamento della contribuzione alla Gestione separata è escluso solo nel caso in cui il reddito è assoggettato ad altra contribuzione previdenziale obbligatoria.
Com’è noto, l’iscrizione alla Gestione separata costituisce un obbligo posto a capo del soggetto che inizia l’attività professionale ai sensi dell’art. 2, co. 26 della l. 335/95.
In considerazione di quanto sopra, il professionista deve effettuare i seguenti adempimenti:
– iscrizione alla Gestione separata, nel caso in cui non c’è obbligo di pagamento della contribuzione soggettiva o se il professionista si è avvalso della facoltà di non iscrizione presso la propria Cassa,
– compilazione e trasmissione del quadro RR sez. 2 del modello Unico PF, nel quale è determinata la base imponibile ai fini previdenziali (somma algebrica del reddito proveniente dal quadro RE più, se presente, la quota di partecipazione in studi associati del quadro RH e meno eventuali redditi assimilati al lavoro dipendente, di cui all’art. 50 c bis del TUIR, fino alla concorrenza del reddito massimo previsto per l’anno d’imposta considerato), il contributo a debito, gli eventuali acconti pagati e l’eventuale eccedenza portata e/o da portare in compensazione con il modello di versamento unificato – anche a saldo zero.
In presenza di denuncia ai fini fiscali l’Agenzia delle Entrate, oltre agli adempimenti suoi propri, provvede alla liquidazione e riscossione anche dei contributi previdenziali assicurativi ai sensi dell’art. 36 bis e 36 ter del D.P.R. 600/73. Se la denuncia è mancante del quadro RR sez. 2 l’Agenzia delle Entrate considera comunque corretto ai fini fiscali l’adempimento. L’Istituto, in questo caso, controlla i dati reddituali -denunciati nelle dichiarazioni fiscali – trasmessi dagli uffici finanziari in applicazione dell’art. 83, comma 1, del D.L. 112/2008, per verificarne l’eventuale omissione contributiva.
Ne consegue, che il regime sanzionatorio da applicare, nel caso in cui il professionista, titolare del reddito fiscale, volutamente ometta l’iscrizione e/o la determinazione della contribuzione nella dichiarazione fiscale, sia l’art. 116 comma 8 lettera b) della legge n. 388/2000. Tale orientamento risulta confermato dalla più recente giurisprudenza (cfr. Cassazione, SSUU, n. 4808/05, Sezione Lavoro, n. 28966/11), che ha precisato come la mancata osservanza anche di uno solo degli obblighi di denuncia configuri la fattispecie dell’evasione, in quanto fa presumere l’esistenza di una specifica volontà di sottrarsi al versamento dei contributi dovuti, a nulla rilevando la regolare presentazione della mera denuncia fiscale.
L’Istituto, seguendo tali disposizioni, con l’operazione Poseidone ha quantificato e notificato al professionista la contribuzione omessa e le conseguenti sanzioni civili calcolate secondo il regime dell’evasione.
A seguito di tale operazione, però, sono emerse anche problematiche di applicazione tra quanto disciplinato nei regolamenti delle casse previdenziali autonome degli enti di cui ai decreti legislativi n. 509/94 e 103/96 e la normativa generale della legge 335/1995 e del relativo decreto attuativo D.M. 281/1996.
L’Istituto ha dato istruzioni fin dal 1996, con circolare n. 112 – punto 2.1 quarto capoverso – ed in linea con quanto disciplinato dal D.M. 281/1996 all’art. 6, per l’assoggettamento contributivo presso la Gestione separata dei redditi prodotti dai liberi professionisti obbligati all’iscrizione ad albo e che per regolamento non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso la cassa di appartenenza.
Tale orientamento, costantemente applicato, ha ricevuto conferma dalla recente norma d’interpretazione autentica prevista nella legge 15 luglio 2011 n. 111, art. 18 comma 12. Tale norma si è resa necessaria al fine di dirimere il conflitto sorto nella giurisprudenza di merito, testimoniato, tra l’altro, dalle sentenze del tribunale di Aosta (sent. n. 32/2011) o del tribunale di Roma (sent. n. 3326/2011).
La norma di interpretazione autentica ha precisato, infatti, che i soggetti tenuti all’iscrizione alla Gestione separata sono coloro che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad albi e che non sono tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza.
L’Istituto ha spiegato tale norma con la circolare 99/2011, riportando alcuni casi esemplificativi, che in questa sede possono essere ulteriormente specificati (ad esempio il caso di Architetto o Ingegnere, che – iscritto ad una forma di previdenza obbligatoria in dipendenza di un rapporto di lavoro subordinato, quale insegnante -produce anche un reddito professionale di arte e professione, inquadrato nel novero dell’art. 53, comma 1del TUIR, non assoggettato ad altro titolo a contribuzione previdenziale obbligatoria).
In ragione delle incertezze connesse a contrastanti orientamenti sulla ricorrenza dell’obbligo contributivo, testimoniata dalla necessità dell’intervento del legislatore sul punto con norma di interpretazione autentica, con esclusivo riferimento ai soli professionisti rientranti nella fattispecie descritta all’art. 18, co 12 sopra citato, per gli accertamenti già inviati e per le richieste di regolarizzazione presentate, potrà essere applicato, per i periodi accertati antecendenti il 6 luglio 2011 quanto disposto dall’art. 116, comma 15 lettera a) prima parte della legge 388 del 2000, a condizione che:
Il soggetto produca apposita istanza motivata per l’ottenimento della riduzione delle sanzioni civili al tasso degli interessi legali, Il soggetto si impegni a versare la contribuzione dovuta in unica soluzione o con l’avvio di una formale rateazione,
Non vi siano in capo al richiedente altri debiti diversi da quelli connessi alla fattispecie in esame.
L’istanza di riduzione delle sanzioni, con il riconoscimento totale e incondizionato del debito contributivo, dovrà essere presentata con le modalità attualmente previste, ossia con istanza telematica da parte del contribuente o suo intermediario.
Le sedi dovranno trattare le istanze di cui sopra alla luce dei criteri richiamati.
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