MINISTERO del LAVORO e POLITICHE SOCIALE – INTERPELLO N. 05 del 06 marzo 2015
Oggetto: art. 9, D.Lgs. n. 124/2004 – Fondo di solidarietà residuale ex art. 3, comma 19, L. n. 92/2012 – lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali di tipo b).
L’Associazione generale Cooperative italiane, la Confcooperative e la Legacoop hanno avanzato istanza di interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in ordine alla corretta interpretazione della disciplina di cui all’art. 3, comma 19, L. n. 92/2012 in materia di Fondo di solidarietà residuale con riferimento alle cooperative sociali di tipo b), di cui alla L. n. 381/1991. In particolare, l’istante chiede se sia possibile escludere il versamento del contributo ordinario, pari ad una percentuale delle retribuzioni mensili imponibili ai fini previdenziali, previsto per finanziare il suddetto Fondo, in caso di lavoratori svantaggiati impiegati nell’ambito delle cooperative sociali di tipo b), pur nel contestuale mantenimento del diritto di accesso alla prestazione garantita dal Fondo stesso. Al riguardo, acquisito il parere della Direzione generale degli Ammortizzatori sociali e I.O., dell’INPS e dell’Ufficio legislativo, si rappresenta quanto segue. Ai fini della soluzione del quesito, occorre richiamare la disposizione di cui all’art. 3, comma 19 citato, ai sensi della quale “per i settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali comunque superiori ai quindici dipendenti, non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale, per i quali non siano stipulati, accordi collettivi volti all’attivazione di un fondo di cui al comma 4, ovvero ai sensi del comma 14, è istituito, con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un fondo di solidarietà residuale, cui contribuiscono i datori di lavoro dei settori identificati”. Il suddetto Fondo, istituito presso l’INPS con Decreto n. 79141 del 7 febbraio 2014, ha lo scopo di tutelare, nei casi di riduzione e sospensione dell’attività lavorativa, il reddito dei lavoratori dipendenti dalle imprese con più di 15 dipendenti, appartenenti ai settori non rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di cassa integrazione ordinaria e straordinaria, per i quali non sia stato costituito un fondo ex comma 4 o comma 14 del citato art. 3 ovvero che risultino esclusi dal campo di applicazione del fondo di settore (cfr. INPS circ. n. 100/2014). Ai sensi dell’art. 5 del Decreto, ai fini del riconoscimento delle prestazioni, il Fondo è finanziato da un contributo ordinario pari allo 0,50% delle retribuzioni mensili imponibili ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore, nonché da un contributo addizionale a carico del datore di lavoro. La medesima disposizione prevede, inoltre, che “ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l’art. 3, comma 9, L. n. 335/1995, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi”. Ciò premesso, in risposta alla problematica sollevata, si evidenzia che le cooperative sociali di tipo b) di cui alla L. n. 381/1991 beneficiano di un regime speciale per i lavoratori svantaggiati sancito dall’art. 4, comma 3, della medesima Legge, ai sensi del quale “le aliquote complessive della contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale (…) relativamente alla retribuzione corrisposta alle persone svantaggiate, con l’eccezione delle persone di cui al comma 3 bis, sono ridotte a zero”. Le cooperative sociali, dunque, sono esentate per i lavoratori svantaggiati, con l’eccezione delle persone di cui al comma 3 bis (detenuti, internati ecc.), da ogni forma di contribuzione per l’assicurazione obbligatoria previdenziale ed assistenziale, quale ad es. contribuzione ASPI, contribuzione CIGO/CIGS, pur risultando obbligate ai suddetti versamenti con riferimento ai lavoratori non svantaggiati. La disposizione di cui alla art. 4, comma 3, L. n. 381, inoltre, sancendo un azzeramento delle aliquote complessive e dunque un totale esonero contributivo – a differenza del successivo comma 3 bis che disciplina riduzioni e sgravi – non sembra rientrare nell’ambito della normativa in ordine agli “sgravi contributivi”, ex art. 5 del Decreto n. 79141 non applicabile ai contributi di finanziamento del Fondo residuale.
Alla luce delle osservazioni sopra svolte si ritiene che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, L. n. 381/1991, nell’ambito delle cooperative sociali di tipo b) non risulti dovuto il versamento del contributo ordinario pari allo 0,50% – di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore – relativamente alla retribuzione corrisposta ai lavoratori svantaggiati, pur nel contestuale mantenimento del diritto di accesso alla prestazione garantita dal Fondo residuale di cui all’art. 3, comma 19, L. n. 92/2012.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- Importi massimi dei trattamenti di integrazione salariale, dell’assegno di integrazione salariale del FIS, dell’assegno di integrazione salariale e dell’assegno emergenziale per il Fondo di solidarietà del Credito, dell’assegno emergenziale per il…
- Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, sentenza n. 3621 del 6 maggio 2022 - I creditori non possono agire nei confronti degli obbligati in regola con i pagamenti, se non dopo l'escussione degli altri condomini, prevedendo l'art. 63 comma…
- Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini): modulo di domanda di accesso ai benefici del Fondo riservato alle cooperative edilizie a proprietà indivisa - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Circolare 11 agosto 2020, n. 1688
- Fondo di solidarietà dei mutui per l’acquisto della prima casa (Fondo Gasparrini): nuovo modulo di domanda di accesso ai benefici del Fondo riservato alle cooperative edilizie a proprietà indivisa - ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA - Circolare 05…
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 28493 depositata il 14 ottobre 2020 - L'operatività dell'art. 10-bis della legge n. 212 del 2000 è solamente residuale, atteso che esso ha la valenza di escludere la rilevanza penale dei soli…
- MINISTERO FINANZE - Decreto ministeriale 01 febbraio 2024 Modalità di utilizzo dei dati fiscali relativi ai corrispettivi trasmessi al Sistema tessera sanitaria Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «dati fiscali», i…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- E’ escluso l’applicazione dell’a
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 9759 deposi…
- Alla parte autodifesasi in quanto avvocato vanno l
La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 7356 depositata il 19…
- Processo Tributario: il principio di equità sostit
Il processo tributario, costantemente affermato dal Supremo consesso, non è anno…
- Processo Tributario: la prova testimoniale
L’art. 7 comma 4 del d.lgs. n. 546 del 1992 (codice di procedura tributar…
- L’inerenza dei costi va intesa in termini qu
L’inerenza dei costi va intesa in termini qualitativi e dunque di compatibilità,…