Con l’approssimarsi della scadenza dell’invio telematico del prospetto informativo disabile si procede alla divulgazione delle FAQ pubblicate dal Ministero del Lavoro.
Data l’abrogazione dell’articolo 3 comma 2 della legge n. 68 del 1999, in quali casi i datori di lavoro privati che occupano dai 15 ai 35 dipendenti devono inviare il prospetto informativo?
La trasmissione del prospetto non costituisce un obbligo in assenza di cambiamenti nella situazione occupazionale “tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva”.
Data pubblicazione articolo: 28-12-2018Entro quando è possibile annullare un Prospetto inviato?
L’annullamento di un prospetto è possibile solo in caso di errore e/o se l’adempimento non era dovuto e deve essere inviato entro il termine stabilito per l’invio dello stesso.
Data pubblicazione articolo: 24-12-2018Se viene indicato NO nel campo “nessuna assunzione aggiuntiva”, devono essere compilati i campi “ data prima assunzione” ed eventualmente “data seconda assunzione” con le date relative all’assunzione di lavoratori disabili?
Si ricorda che il campo “nessuna assunzione aggiuntiva” è da compilare solo da parte di aziende tra i 15 e 35 dipendenti rientranti nel DPR 333/2000 articolo 2 commi 2 e 3.
Pertanto, selezionando la voce SI, si intende che non sono state effettuate assunzioni successive all’entrata in vigore della L.68/99 come da DPR 333/2000.
Selezionando la voce NO, si intende che sono state effettuate assunzioni successive all’entrata in vigore della L.68/99; in questo caso è necessario compilare il/i campo/i successivi: data prima assunzione e data seconda assunzione.
Nel campo “Data prima assunzione (DPR. 333/2000)” si inserisce la data di assunzione del lavoratore dipendente in aggiunta a quelli già in servizio alla data di entrata in vigore della L.68/99. Da questa data decorrono i 12 mesi entro i quali deve essere assunto un lavoratore disabile.
Il campo “Data seconda assunzione (DPR. 333/2000)”: è da compilare solo in caso di assunzione di un lavoratore entro i 12 mesi dalla ‘data di prima assunzione’. Dalla data della seconda assunzione decorrono i 60 giorni entro i quali deve essere fatta l’assunzione di un lavoratore disabile. Si ricorda che le date di prima e seconda assunzione non si riferiscono ad assunzioni di lavoratori disabili.Data pubblicazione articolo: 25-11-2017Il riferimento all’esclusione dalla base di computo del personale ‘direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere’, riguarda solo il personale dipendente da imprese edili?
personale dipendente da imprese edili?
Per ‘personale di cantiere’, escluso dal computo, si intende, non solo quello operante nelle imprese edili ma anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere, indipendentemente dall’inquadramento previdenziale e quindi indipendentemente dalla circostanza che l’impresa sia classificabile come edile o che applichi un contratto collettivo dell’edilizia. L’esclusione dal computo però opera limitatamente e strettamente al personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione “svolte in cantiere”. P er attività svolta ‘in cantiere’ si fa espresso riferimento al concetto di cantiere fatto proprio dall’art. 89 del D.lgs n. 81/2008.
Data pubblicazione articolo: 25-11-2017I limiti di durata del contratto dei nove o sei mesi – previsti dalla L.68/1999 e dalla L.134/2012 – continuano ad applicarsi ai contratti stipulati prima della L.92/2012 e a quelli stipulati dopo l’entrata in vigore della L.134/2012?
Si, in applicazione del principio di legge (art. 11 delle preleggi al codice civile) secondo cui la legge non dispone che per l’avvenire.
Data pubblicazione articolo: 25-11-2017La somma delle Scoperture categorie protette indicato negli elenchi riepilogativi provinciali deve corrispondere alle Scoperture categorie protette indicate nel Riepilogo nazionale. Questo controllo è vincolante o è un’indicazione di attenzione?
Il controllo non ha natura vincolante in quanto vi sono 2 fattispecie che potrebbero essere limitate dal controllo stesso. La prima è il caso del datore di lavoro pubblico che ha esuberi di categorie protette in forza ma in province che, dai calcoli effettuati rispetto alla base computo provinciale, non hanno obbligo di assunzione. La quota di riserva aziendale in questi casi viene data alla provincia ove è ubicata la sede legale dell’azienda. Accade pertanto che l’Ente non sia in grado di specificare le compensazioni territoriali per andare a copertura degli obblighi. La seconda è il caso del datore di lavoro con meno di 50 dipendenti per il quale la quota di riserva aziendale viene data alla provincia ove è ubicata la sede legale dell’azienda, e che ha richiesto ed ottenuto un esonero in altra provincia non avendo dipendenti nella provincia della sede legale.
Data pubblicazione articolo: 25-11-2017L’invio telematico del prospetto informativo dei lavoratori disabili tramite il portale dei servizi del Ministero deve avvenire mediante compilazione online, oppure mediante caricamento di un file (si ipotizza mediante flusso XML)?
L’invio dovrà avvenire mediante compilazione on line (attraverso l’applicazione web) di un prospetto telematico. Eventuali ulteriori modalità (per esempio caricamento di file xml) non sono attualmente previste.
Data pubblicazione articolo: 25-11-2017Rientrano nella base di computo anche i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio?
Sì, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.151/2015 il quale ha specificato che tali lavoratori devono avere una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento oppure superiore al 45 per cento nel caso di disabilità intellettiva e psichica.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Come viene computato il lavoratore intermittente?
In proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Per i datori di lavoro che svolgono attività stagionale come si calcola il periodo di durata del contratto?
Sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, anche se non continuative.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Come è computato il lavoratore occupato con contratto a tempo determinato superiore a sei mesi?
Il lavoratore occupato con contratto a tempo determinato superiore a sei mesi dovrà essere computato come unità.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Ai fini dell’invio del prospetto informativo, in caso di trasformazione di un contratto di lavoro da tempo indeterminato parziale a tempo pieno, il datore di lavoro come computa il lavoratore?
Il datore di lavoro, dovendo considerare l’organico al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione del prospetto informativo, dovrà tener conto per determinare la base di computo, dei rapporti di lavoro in essere a quella data e la loro tipologia.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Come determinano la quota di riserva i partiti politici, le organizzazioni sindacali e le organizzazioni che, senza scopo di lucro, operano nel campo della solidarietà sociale, dell’assistenza e della riabilitazione
La quota di riserva si computa esclusivamente con riferimento al personale tecnico-esecutivo e svolgente funzioni amministrative. L’individuazione del personale tecnico esecutivo e svolgente funzioni amministrative avviene, secondo quanto è stabilito dall’art. 2, comma 5, del D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, in base alle norme contrattuali e regolamentari applicate dagli organismi di cui trattasi.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017La sospensione degli obblighi di assunzione, di cui all’ art. 3 comma 5 della Legge 68/99, quali effetti produce sulla convenzione precedentemente stipulata dal datore di lavoro privato?
La sospensione temporanea dagli obblighi di assunzione, concessa per procedura di mobilità disciplinata dagli articoli 4 e 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sospende le convenzioni precedentemente stipulate. Negli altri casi, invece, la convenzione è sospesa unicamente nella provincia in cui opera la sospensione temporanea dagli obblighi di assunzione.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017In caso di stipula di un contratto a termine, si ritiene ancora in vigore la interpretazione sostenuta – prima delle modifiche alla legge Fornero (L. 92/2012) – nella circolare 18 luglio 2012 n. 18 con riferimento al calcolo dei lavoratori pro quota?
No, in quanto quella interpretazione presupponeva che non vigesse più l’esclusione dalla base di computo dei lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Come incidono le proroghe del contratto a termine nella computabilità dei lavoratori?
Vanno computati i lavoratori solamente nel caso in cui il contratto stipulato a tempo determinato ante riforma Fornero (L. 92/2012), per un periodo inferiore ai 9 mesi, per effetto della proroga ecceda il termine suddetto. Per quanto riguarda i contratti stipulati dopo le modifiche alla legge Fornero, per i lavoratori per i quali sia stato in origine stipulato un contratto a termine inferiore ai 6 mesi, per effetto della proroga stipulata entro il 31.12.2012, vanno computati anche quando detto termine venga superato.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017A quale data il datore di lavoro deve applicare i criteri di computo di cui all’articolo 4, comma 1 della legge 12 marzo 1999, n. 68, così come modificato dall’art. 4, comma 27, lettera a) della L. 92/2012?
La norma non fissa un preciso momento per il calcolo dell’organico. Tuttavia, dato che la redazione del prospetto informativo di cui alla legge 68/99, fa riferimento all’organico del datore di lavoro alla data del 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione, si ritiene che tale data costituisca il termine di riferimento.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Un’azienda che viene incorporata in un’altra società in data 1 Gennaio, deve presentare il Prospetto Informativo? Vi sono eventuali obblighi aggiuntivi per la società incorporante?
In base al Decreto interministeriale del 2 novembre 2010, il Prospetto Informativo assume a riferimento la situazione occupazionale dell’azienda al 31 dicembre dell’anno precedente alla presentazione del prospetto. L’azienda incorporata non ha l’obbligo di inviare il Prospetto Informativo. L’azienda incorporante invierà, se in obbligo, il Prospetto informativo con la situazione al 31/12, e pertanto con la situazione antecedente all’incorporazione.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017L’obbligo di trasmettere il prospetto informativo dei lavoratori disabili vale per tutti i datori di lavoro pubblici e privati che occupano almeno 15 dipendenti?
I datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della legge 68/99, sono tenuti all’invio telematico del prospetto informativo. La Nota del 14.12.2010 del Ministero del Lavoro precisa: “I soggetti obbligati all’invio telematico del prospetto informativo sono i datori di lavoro pubblici e privati che occupano a livello nazionale almeno 15 dipendenti costituenti base di computo, per i quali sono intervenuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.”
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017L’attività di Vigilanza privata è esclusa dagli obblighi di assunzione di cui alla L. 68/99 per le Guardie Giurate?
La nota Ministeriale 1238/M20 chiarisce che l’attività di vigilanza privata, trattandosi di attività finalizzata alla tutela del pubblico interesse, può essere assimilata ai servizi di polizia, con la conseguente applicabilità della disposizione dell’Art 3, comma 4 della legge 68/99.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Gli intermediari quale Sistema devono usare per l’ invio del prospetto informativo?
Qualora l’obbligo dell’invio del prospetto è adempiuto per il tramite di un intermediario (soggetto abilitato) quest’ultimo invia il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’intermediario.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Se un datore di lavoro ha la sede legale in una regione e sedi operative in regioni diverse, quale sistema Informativo deve utilizzare per l’invio del Prospetto?
I datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in un’unica Regione o Provincia Autonoma e che adempiono all’obbligo direttamente, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico messo a disposizione dalla Regione o Provincia Autonoma. I datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome e che adempiono all’obbligo direttamente, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’azienda.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Nella sezione “Dati relativi al personale dipendente” del sistema per l’invio del Prospetto Informativo Ministeriale, è necessario inserire i nominativi dei lavoratori disabili e categorie protette in forza?
No. Nella sezione “Dati relativi al personale dipendente” va inserito solamente il numero dei lavoratori in forza. L’indicazione dei nominativi dei lavoratori disabili e categorie protette va inserita invece nella sezione “Elenco dei lavoratori in forza ai sensi della L.68/99.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017In merito agli istituti pubblici, alle scuole di ogni ordine e grado e alle istituzioni educative, chi sono i soggetti preposti all’invio del Prospetto informativo?
Per gli istituti scolastici l’adempimento relativo all’invio del Prospetto informativo avviene tramite ciascun Ufficio scolastico provinciale, come indicato dalla Nota Circolare del MIUR del 29 gennaio 2009.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Ai fini dell’invio del prospetto informativo, in caso di trasformazione di un contratto di lavoro da tempo indeterminato parziale a tempo pieno, il datore di lavoro come computa il lavoratore?
Il datore di lavoro deve tener conto dell’orario di lavoro che svolge il lavoratore alla data del 31 dicembre, considerato che il prospetto informativo si riferisce all’organico relativo al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di presentazione.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Nella sezione “Elenco dei lavoratori in forza ai sensi della L.68/99” del sistema per l’invio del Prospetto Informativo Ministeriale, è necessario inserire i nominativi dei lavoratori disabili e categorie protette in forza?
Nella sezione “elenco lavoratori computabili” del Quadro 2 è necessario specificare i nominativi dei disabili in forza e delle categorie protette in forza eventualmente anche eccedenti l’1%. Si precisa che i lavoratori indicati nell’“Elenco lavoratori computabili” devono corrispondere al dato numerico dei disabili/categorie protette riportato nei “Dati relativi al personale dipendente”.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Nel modulo di accreditamento al sistema ministeriale per l’invio del Prospetto Informativo telematico, chi è il referente che provvede a livello informatico all’invio?
Il referente è la persona di riferimento aziendale che provvede all’invio del Prospetto Informativo. Può anche coincidere con il Dirigente.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Se un’azienda è già in possesso delle credenziali di accesso al Sistema Ministeriale per l’invio del Prospetto, dovendo inviare il prospetto con lo stesso sistema, deve accreditarsi di nuovo?
Le credenziali di accesso rimangono invariate e non si dovrà procedere ad un nuovo accreditamento.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017A quale indirizzo si invia il prospetto informativo telematico relativo al personale in servizio di cui all’art. 9 L.12/3/1999 n. 68?
Il prospetto informativo dovrà essere inviato utilizzando il sistema informativo messo a disposizione dalla Regione presso cui è ubicata la sede legale del datore di lavoro, sia nel caso in cui la Regione si avvalga del dominio “sussidiario” messo a disposizione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, sia nel caso in cui la Regione stessa sia dotata di un sistema autonomo. Le specifiche disposizioni sulle modalità di accreditamento sono diramate dalle Regioni e Province Autonome e rese pubbliche anche dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Sono tenute all’invio del prospetto informativo anche le aziende per le quali durante lo scorso anno non si è registrata alcuna variazione nell’organico tale da incidere sull’obbligo di assunzione di personale disabile?
Ai sensi dell’art. 9 comma 6 della legge 68/99, i datori di lavoro pubblici e privati, soggetti alle disposizioni della suddetta legge sono tenuti ad inviare in via telematica agli uffici competenti il prospetto informativo. Se rispetto all’ultimo prospetto inviato, non avvengono cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva, il datore di lavoro non è tenuto ad inviare il prospetto.
Si precisa tuttavia che, come indicato nella Nota operativa del 14 dicembre 2011, la presentazione del prospetto informativo con compensazioni intergruppo determina una situazione occupazionale che si sostanzia solo a seguito della valutazione dell’insieme dei prospetti informativi presentati a livello di gruppo. Ne consegue che le aziende interessate a tale tipologia di compensazione devono presentare il prospetto informativo anche nel caso in cui non sono intervenuti entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello dell’invio del prospetto, cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Come viene calcolato dal sistema il numero di lavoratori part-time riproporzionati?
Il sistema calcola il “N° di lavoratori Part time riproporzionati” sommando i lavoratori part-time che prestano il medesimo orario, e rapportandoli all’orario ordinario; vengono poi sommati tutti i lavoratori part time riproporzionati, applicando alla sommatoria l’arrotondamento a una unità dei decimali superiori a 0,50.
Ad esempio:
Numero lavoratori Part time = 6
Dettaglio lavoratori Part time:
4 lavoratori a 35:00 ore su 40:00 ore contrattuali
2 lavoratori a 25:00 ore su 38:00 ore contrattuali
Riproporzione:
4 x 35/40 = 3,5
2 x 25/38 = 1,32
Sommatoria occorrenze lavoratori part time riproporzionati: 3,5 + 1,32 = 4,82
Arrotondamento sommatoria: 5
Numero lavoratori part time riproporzionati: 5
Analogamente si procede per il calcolo del “N° Intermittenti riproporzionati” riproporzionando l’orario settimanale svolto rispetto all’orario settimanale contrattuale. Per tali lavoratori le ore di lavoro medie settimanali vengono calcolate utilizzando come base di calcolo le attività svolte nell’ultimo semestre rispetto al periodo di riferimento.Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Relativamente ai campi “nessuna assunzione aggiuntiva”, nel caso in cui si indichi NO devono essere conseguentemente compilati i campi “ data prima assunzione” ed eventualmente “data seconda assunzione”. Le date da indicare sono relative all’assunzione di
Si ricorda che il campo “nessuna assunzione aggiuntiva” è da compilare solo da parte di aziende tra i 15 e 35 dipendenti rientranti nel DPR 333/2000 articolo 2 commi 2 e 3.
Pertanto, selezionando la voce SI, si intende che non sono state effettuate assunzioni successive all’entrata in vigore della L.68/99 come da DPR 333/2000.
Selezionando la voce NO, si intende che sono state effettuate assunzioni successive all’entrata in vigore della L.68/99; in questo caso è necessario compilare il/i campo/i successivi: data prima assunzione e data seconda assunzione.
Nel campo “Data prima assunzione (DPR. 333/2000)” si inserisce la data di assunzione del lavoratore dipendente in aggiunta a quelli già in servizio alla data di entrata in vigore della L.68/99. Da questa data decorrono i 12 mesi entro i quali deve essere assunto un lavoratore disabile.
Il campo “Data seconda assunzione (DPR. 333/2000)”: è da compilare solo in caso di assunzione di un lavoratore entro i 12 mesi dalla “data di prima assunzione”. Dalla data della seconda assunzione decorrono i 60 giorni entro i quali deve essere fatta l’assunzione di un lavoratore disabile. Si ricorda che le date di prima e seconda assunzione non si riferiscono ad assunzioni di lavoratori disabili.Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Chi sono gli esenti dall’obbligo assuntivo?
L’esenzione dall’obbligo assuntivo, indicata nell’articolo 5, comma 3-bis della Legge n.68/1999, interessa i datori di lavoro che occupano dipendenti impiegati in attività per cui è necessario il pagamento di un tasso del premio INAIL pari o superiore al 60 per 1000. Tale situazione deve essere dichiarata tramite un’ autocertificazione datoriale. Come in passato, si richiede per l’esonero il versamento di un contributo da versare presso il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Quando presentare l’autocertificazione?
L’autocertificazione deve essere presentata in via telematica entro l’8 agosto 2016, come indicato dalla nota direttoriale del 28 luglio 2016. Dopo questa prima fase di avvio della procedura, il datore di lavoro dovrà provvedere ad aggiornare l’autocertificazione telematica entro 60 giorni dal momento di variazione della quota di esonero.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Come avviene l’Autocertificazione Esonero 60X1000?
Dal 3 maggio 2016 l’autocertificazione dell’esonero degli obblighi legati al collocamento mirato previsto per gli addetti impegnati in lavorazioni particolarmente pericolose dovrà avvenire in via telematica.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017I lavoratori assunti con contratto a termine per sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto di lavoro, devono essere computati?
No, non devono essere computati in linea con i principi generali e con gli orientamenti espressi dalla giurisprudenza, anche quando il loro contratto abbia una durata superiore a sei mesi.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Entro quando è possibile rettificare un Prospetto inviato?
La rettifica del Prospetto è possibile, limitatamente ai dati che non influenzano il riconoscimento del dichiarante, dei lavoratori in forza ai sensi della L. 68/99 ed i dati che non influenzano il calcolo delle scoperture, entro 5 giorni dall’ultimo invio. I dati la cui rettifica è possibile sono:
Dati aziendali: tipologia del dichiarante, settore, CCNL;
Dati della sede legale: comune, CAP, indirizzo, telefono, fax, e-mail;
Dati del referente: codice fiscale, cognome, nome, indirizzo, comune, CAP, telefono, fax, e-mail;
Sezioni gradualità, compensazioni territoriali, esonero, convenzione: Data atto ed estremi atto;
Dati provinciali: provincia, comune, CAP, indirizzo, telefono, fax, e-mail della sede di riferimento, cognome e nome referente, n° posti previsti per centralinisti non vedenti (113/85), n° posti previsti per massofisioterapisti non vedenti (403/71) Note (sia nel quadro 2, sia nel quadro 3);
Elenco dei lavoratori in forza ai sensi della L.68/99: data inizio rapporto, qualifica professionale (ISTAT);
Posti di lavoro disponibili: Qualifica professionale (ISTAT), Mansione/descrizione compiti, N° posti, Categoria soggetto, Comune di assunzione, Capacità richieste/controindicazioni, Presenza di barriere architettoniche, Turni notturni, Raggiungibilità mezzi pubblici, Categoria assunzione;
Convenzione: Stato, data atto, estremi atto, tipologia di convenzione, data stipula, data scadenza.Data pubblicazione articolo: 22-11-2017I lavoratori che sono divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o
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Espandi Tutto
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Riduci TuttoFAQ 730 e dichiarazioni dei redditi
aLo scorso mese di gennaio 2023 abbiamo concluso lavori di risparmio energetico sulla nostra abitazione. Per tali interventi chiederemo la detrazione Irpef del 50%. Entro quanto tempo va fatta la comunicazione all’Enea?
Inserito
on
22 Maggio, 2023La trasmissione telematica all’Enea dei dati relativi agli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica (legge n. 296/2006) e di quelli che comportano risparmio energetico (art. 16-bis del Dpr n. 917/86) deve avvenire, di regola, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Per l’anno 2023 l’Enea ha reso disponibile il portale “Ecobonus/Bonus casa”, attraverso il quale trasmettere le informazioni, in data 1° febbraio 2023, avvisando gli utenti che per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il 1° e il 31 gennaio 2023 il termine dei 90 giorni decorre dal giorno in cui è stato reso disponibile il portale.Tag:
aTrovando sul web notizie contrastanti, vorrei capire se il bonus acqua potabile è stato prorogato anche per il 2023. È possibile fare acquisti nel 2023 e utilizzare il bonus nel 2024?
Inserito
on
18 Aprile, 2023Si conferma che il credito d’imposta per il miglioramento dell’acqua potabile, introdotto dalla legge n. 178/2020 (articolo 1, comma 1087), è stato prorogato per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 (legge n. 234/2021, articolo 1 comma 713).
L’agevolazione spetta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
Si ricorda che il credito è pari al 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a:- 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economiche
- 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli altri soggetti.
Considerato che le risorse economiche messe a disposizione sono limitate (per il 2023 ammontano a 1,5 milioni di euro), con apposito provvedimento l’Agenzia delle entrate renderà nota la misura percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante, che dipenderà, quindi, dal totale delle richieste presentate
aIl detentore di un immobile in comodato d’uso gratuito registrato presso l’Agenzia delle entrate, che sostiene le spese per lavori di ristrutturazioni che rientrano nel 50%, può beneficiare della relativa detrazione Irpef? L’abitazione è di proprietà del padre non convivente.
Inserito
on
18 Aprile, 2023Certamente, a condizione che il contratto di comodato risulti regolarmente registrato al momento dell’avvio dei lavori di ristrutturazione o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente il predetto avvio.
Il comodatario, infatti, rientra tra i soggetti che possono usufruire della detrazione, in quanto detentore dell’immobile oggetto di ristrutturazione in base a un titolo idoneo (comodato) e sempre che ne sostenga le relative spese.
Si ricorda, inoltre, che il detentore dell’immobile deve essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, da acquisire in forma scritta anche successivamente all’inizio dei lavori ma formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si richiede la detrazione.aSi ha diritto a qualche detrazione per l’installazione di un condizionatore a pompa di calore nella mia abitazione principale. L’intervento consente di usufruire del bonus mobili?
Inserito
on
7 Settembre, 2020L’installazione di un condizionatore a pompa di calore su immobili residenziali, trattandosi di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva, rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali si può usufruire della detrazione Irpef indicata nell’art. 16-bis del Tuir. La detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2020 e va ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.
L’intervento consente di usufruire anche della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, in presenza delle condizioni previste dalle disposizioni che regolano questa agevolazione. Si consiglia, in proposito, di consultare la guida pubblicata dall’Agenzia delle entrate nella sezione l’Agenzia informa del suo sito internet.aCon un intervento di ristrutturazione edilizia si è suddiviso la vecchia abitazione in due piccoli appartamenti. Volendo usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici, acquistati per arredare entrambi gli immobili, si chiede di conoscere se è possibile considerare come limite di spesa massima l’importo di 20.000 euro (10.000 per appartamento).
Inserito
on
7 Settembre, 2020Come è noto , la detrazione relativa all’acquisto di mobili ed elettrodomestici deve essere calcolata su un importo massimo di 10.000 euro per ogni singola unità immobiliare oggetto di “ristrutturazione”.
L’Agenzia delle entrate, tuttavia, ha chiarito che nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa bisogna far riferimento alle unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non a quelle risultanti alla fine dei lavori.
Nel caso proposto, quindi, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.aVivo in un appartamento di proprietà dei miei genitori (non conviventi), ho effettuato interventi di ristrutturazione edilizia per i quali è prevista la detrazione Irpef del 50% della spesa. Posso usufruire dell’agevolazione se registro un contratto di comodato d’uso gratuito in cui sarà indicata come decorrenza del comodato la data da quando effettivamente risiedo nell’immobile?
Inserito
on
20 Gennaio, 2020La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, oltre che al proprietario dell’immobile, spetta anche a chi lo detiene sulla base di un contratto di locazione o di comodato, a condizione che abbia il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Tuttavia, è necessario che l’atto attestante la detenzione risulti regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del pagamento delle spese ammesse in detrazione, se precedente.
Pertanto, come ribadito nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13/E del 31 maggio 2019, non sarà possibile usufruire della detrazione se il contratto di comodato non era stato registrato nel momento in cui hanno avuto inizio i lavori di ristrutturazione, anche se si regolarizza successivamente la registrazione dell’atto.Inserito
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17 Gennaio, 2020L’agevolazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è riconosciuta ai contribuenti che usufruiscono della detrazione Irpef prevista dall’art. 16-bis del Tuir per aver realizzato alcuni degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Per beneficiarne è necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria. Nella categoria “manutenzione straordinaria” rientrano anche gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, quale l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Così come vi rientrano, inoltre, l’installazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore o la sostituzione della caldaia.Inserito
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14 Gennaio, 2020Sì. La legge di bilancio 2019, infatti, ha stabilito che lo sport bonus, vale a dire il credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (introdotto dalla legge di bilancio 2018) spetta anche agli enti non commerciali e alle persone fisiche (articolo 1, commi da 621-628, legge 145/2018”).
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27 Dicembre, 2019In relazione all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile su cui è stato eseguito un intervento di recupero edilizio, è possibile usufruire di una detrazione Irpef del 50% (“bonus mobili” – articolo 16, comma 2, Dl 63/2013). L’ultima legge di bilancio ha prorogato l’agevolazione anche per gli acquisti effettuati nel 2019, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1º gennaio 2018 (articolo 1, comma 67, lettera b, n. 2, legge 145/2018). Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle sostenute per l’acquisto di apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, paragrafo 3.4).
aCompete anche agli enti non commerciali la tax credit relativo alle erogazioni per gli interventi su edifici pubblici
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20 Dicembre, 2019La legge di bilancio 2019 ha istituito un credito d’imposta del 65% in relazione alle erogazioni liberali effettuate per particolari tipologie di lavori su edifici e terreni pubblici (articolo 1, commi 156-161, legge 145/2018). L’agevolazione, in particolare, compete per le erogazioni in denaro, effettuate a partire dal 2019, per gli interventi su edifici e terreni pubblici finalizzati, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, alla bonifica ambientale (compresa la rimozione dell’amianto), alla prevenzione e al risanamento del dissesto idrogeologico, alla realizzazione o alla ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e al recupero di aree dismesse di proprietà pubblica. Nel novero dei soggetti che possono beneficiare del tax credit rientrano, oltre alle persone fisiche e ai titolari di reddito d’impresa, anche gli enti non commerciali.
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16 Dicembre, 2019Al credito d’imposta del 65% riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati (persone fisiche, enti non commerciali e soggetti Ires) per finanziare interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (“sport bonus”) non si applicano né il limite annuale di 250mila euro relativo all’utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) né il limite massimo dei crediti d’imposta compensabili con F24, fissato in 700mila euro per ciascun anno solare (articolo 34, legge 388/2000). Si ricorda che il bonus è stato istituito dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 363-366, legge 205/2017) ed è stato modificato dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 621-628, legge 145/2018 – vedi “Legge di bilancio per il 2019: nuovo look per lo sport bonus”).
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13 Dicembre, 2019Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di un intervento di recupero edilizio, è previsto il riconoscimento di una detrazione Irpef del 50% (“bonus mobili” – articolo 16, comma 2, Dl 63/2013). Tra le spese agevolabili, però, non rientrano quelle sostenute per l’acquisto di porte (circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, paragrafo 3.4).
aSu quali immobili si può beneficiare delle detrazione sui premi per l’assicurazione contro eventi calamitosi?
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13 Dicembre, 2019La legge di bilancio 2018, modificando il Tuir, ha introdotto una detrazione Irpef del 19% per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate a partire dal 1° gennaio 2018. Ai fini della detrazione, l’assicurazione deve essere riferita a unità immobiliari a uso abitativo (articolo 15, comma 1, lettera f-bis, Tuir, introdotta dall’articolo 1, comma 768, legge 205/2017).
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19 Novembre, 2019La legge di bilancio 2019, nel rimodellare la disciplina dello sport bonus, ne ha esteso l’applicazione anche alle persone fisiche e agli enti non commerciali (per il 2018, invece, il beneficio era riservato solo alle imprese). Si ricorda che l’agevolazione consiste in un credito d’imposta del 65% riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati (appunto, persone fisiche, enti non commerciali e soggetti Ires) nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Si ha diritto al bonus anche nel caso in cui le erogazioni siano destinate ai concessionari o agli affidatari degli impianti (articolo 1, commi da 621-628, legge 145/2018 – vedi anche “Legge di bilancio per il 2019: nuovo look per lo sport bonus”).
FAQs – Agevolazioni
aMia figlia ha acquistato nel 2023 la prima casa con l’agevolazione under 36. Per l’utilizzo del credito Iva quanto tempo ha? È ad esaurimento o la compensazione e/o l’utilizzo vanno effettuati entro il 2024?
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28 Agosto, 2023Come è noto, per gli acquisti soggetti a Iva è riconosciuto ai giovani acquirenti in possesso di precisi requisiti, oltre all’esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale, un credito d’imposta di ammontare pari all’Iva pagata al venditore (articolo 64, comma 7, del decreto legge n. 73/2021).
La norma non ha indicato limiti temporali per l’utilizzo del credito che, ricordiamo può essere usufruito:- in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare dopo la data dell’acquisto agevolato
- in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute su atti e denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito.
Inoltre, può essere utilizzato in compensazione tramite modello F24, nel quale va indicato il codice tributo “6928”. In ogni caso, il credito d’imposta non può essere chiesto a rimborso.
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aÈ stata determinata la percentuale di credito spettante a chi ha presentato la domanda per avere il bonus sulle spese sostenute nell’anno 2022 per i sistemi di accumulo energia?
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3 Luglio, 2023Il credito d’imposta per le persone fisiche che nel 2022 hanno sostenuto spese per l’installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili è stato previsto dall’articolo 1, comma 812, della legge n. 234/2021.
La percentuale effettivamente spettante a ciascun beneficiario e l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti sono stati resi noti con il provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 5 aprile 2023. In particolare, in base alle istanze validamente presentate dal 1° marzo 2023 al 30 marzo 2023 e considerato il limite complessivo di risorse disponibili (3 milioni di euro), la percentuale è stata determinata nella misura del 9,1514% dell’importo del credito richiesto (3.000.000/32.781.559).
Si ricorda che il credito è utilizzabile, in diminuzione delle imposte dovute, nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili. L’eventuale ammontare del credito non utilizzato potrà essere usufruito nei periodi d’imposta successivi (articolo 4 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 6 maggio 2022).Category:
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aVorrei sapere se ad oggi è stata determinata la percentuale spettante a chi ha presentato la domanda per avere il bonus sulle spese sostenute nell’anno 2022 per l’attività fisica adattata.
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22 Giugno, 2023La risposta è affermativa. Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 24 marzo 2023 ha reso noto l’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti e la percentuale effettivamente spettante a ciascun beneficiario.
L’ammontare complessivo dei crediti d’imposta richiesti, con riferimento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, è risultato pari a 1.537.139 euro.
Pertanto, in base alle istanze validamente presentate dal 15 febbraio 2023 al 15 marzo 2023 e considerato il limite complessivo di risorse disponibili (1,5 milioni di euro), la percentuale è stata determinata nella misura del 97,5838% dell’importo del credito richiesto (1.500.000/1.537.139).
Si ricorda che il credito d’imposta è utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta nel quale sono state sostenute le spese agevolabili, in diminuzione delle imposte dovute. L’eventuale ammontare del credito d’imposta non utilizzato potrà essere fruito nei periodi d’imposta successivi.Category:
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aUn’associazione sportiva dilettantistica intende presentare la domanda per essere ammessa al beneficio del 5 per mille per il 2023. Quali sono le modalità e la scadenza?
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21 Giugno, 2023Si premette che per presentare istanza di accreditamento ed accedere alla ripartizione del 5 per mille dell’Irpef le associazioni sportive dilettantistiche devono avere determinati requisiti. Si veda, in proposito, l’articolo 1, comma 1, lettera e) del Dpcm 23 luglio 2020 e il successivo articolo 6.
In sintesi, è necessario:- essere iscritte al Registro Nazionale delle attività sportive dilettantistiche, tenuto dal Dipartimento per lo Sport, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri
- la presenza nell’organizzazione dell’associazione del settore giovanile
- svolgere, prevalentemente, attività di avviamento e formazione allo sport dei giovani di età inferiore a 18 anni, o di avviamento alla pratica sportiva di persone di età non inferiore a 60 anni, o di persone svantaggiate a causa delle condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari.
Il modello dell’istanza di accreditamento, con le relative istruzioni, sono disponibili sia sul sito del Coni sia su quello dell’Agenzia delle entrate (per il sito dell’Agenzia, nella pagina “Modello e istruzioni – Associazioni sportive dilettantistiche 2023”). La domanda va trasmessa telematicamente dal legale rappresentante dell’associazione sportiva dilettantistica (direttamente o tramite intermediario abilitato) entro l’11 aprile 2023.
Per compilare il modello è disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate (oltre che sul sito del Coni, mediante collegamento a quello dell’Agenzia) il “Software di compilazione – Istanza di accreditamento al 5 per mille – ASD – 2023”.
Si ricorda, infine, che non devono ripetere la procedura di iscrizione (e, quindi, presentare nuovamente l’istanza di accreditamento al 5 per mille per il 2023), le associazioni sportive dilettantistiche già presenti nell’elenco permanente 2023, ammesse al beneficio per il 2022 (l’elenco è pubblicato sul sito del Coni, nella pagina “5-per-mille”).Category:
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aHo letto di una nuova proroga del termine di 18 mesi entro cui trasferire la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile acquistato con le agevolazioni “prima casa”. Potreste chiarire l’attuale effettiva scadenza per non perdere queste agevolazioni?
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21 Giugno, 2023Si conferma, anzitutto, che il decreto legge n. 198/2022 (articolo 3, comma 10-quinquies, inserito dalla legge di conversione del decreto – si veda l’Allegato della legge n. 14/2023) ha ulteriormente sospeso per il periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30 ottobre 2023 il termine per porre in essere gli adempimenti legati alle agevolazioni “prima casa”.
Più precisamente, sono stati sospesi i termini previsti dalla nota II-bis all’Articolo 1 della Tariffa, Parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986 (Testo unico delle disposizioni concernenti l’imposta di registro), nonché il termine previsto dall’articolo 7 della legge n. 448/1998, per il riconoscimento del credito d’imposta per il riacquisto della prima casa.
Si ricorda che, a partire dal 2020, questi termini sono stati sospesi più volte:- l’art. 24 del decreto legge n. 23/2020 li ha sospesi dal 23 febbraio 2020 al 31 dicembre 2020
- il decreto legge n. 183/2020 (articolo 3, comma 11-quinquies) ha prorogato la sospensione fino al 31 dicembre 2021
- la legge n. 15/2022 (si veda Allegato) l’ha ulteriormente prorogata al 31 marzo 2022.
L’ultima proroga al 30 ottobre 2023, come detto, è arrivata con la legge n. 14/2023 (in vigore dal 28 febbraio 2023), a distanza di quasi un anno dalla precedente scadenza. Avendo previsto una nuova sospensione in maniera retroattiva, la stessa legge ha quindi precisato che restano validi gli atti di revoca delle agevolazioni prima casa notificati dall’Agenzia delle entrate entro il 28 febbraio 2023, emessi per il mancato rispetto dei citati termini, e che non si farà luogo al rimborso di quanto eventualmente già versato.
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19 Giugno, 2023Il cosiddetto “Bonus psicologo” è stato introdotto, inizialmente solo per l’anno 2022, dall’articolo 1 quater del decreto legge n. 228/2021. Si tratta di un contributo erogato ai cittadini dalle Regioni (e dalle province autonome di Trento e di Bolzano) per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia fruibili presso specialisti privati regolarmente iscritti nell’elenco degli psicoterapeuti nell’ambito dell’albo degli psicologi.
Per il 2022 il sussidio è stato fissato nell’importo massimo di 600 euro per persona e parametrato alle diverse fasce dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE). Non può essere richiesto, comunque, dalle persone con ISEE superiore a 50.000 euro.
La recente legge di bilancio (legge n. 197/2022 – articolo 1, comma 538) ha reso strutturale questo contributo a partire dal 2023, innalzando l’importo massimo erogabile (da 600 a 1.500 euro), ma con una riduzione di fondi disponibili (5 milioni di euro per l’anno 2023 e 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2024) rispetto ai 25 milioni stanziati per il 2022.
Per le modalità di presentazione delle richieste per l’anno 2023 e l’assegnazione dei contributi bisognerà comunque attendere un decreto attuativo di prossima emanazione.Category:
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aAl fine di estendere di ulteriori 5 anni l’agevolazione prevista dal regime speciale per i lavoratori impatriati che acquistano un’abitazione, è necessario che la suddetta abitazione sia la prima casa?
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15 Giugno, 2023In presenza di tutti i requisiti soggettivi e oggettivi richiesti per usufruire del regime agevolativo per i lavoratori impatriati, il comma 3-bis dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015 (inserito dall’articolo 5, comma 1, lettera c, del decreto legge n. 34/2019) ha individuato, quale presupposto per poter richiedere l’ampliamento dei periodi d’imposta agevolabili (ulteriori 5 anni):
- avere almeno un figlio minorenne o a carico, anche in affido preadottivo
- diventare proprietario di almeno un’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia (successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento).
In merito a tale ultimo requisito, la norma non ha disposto che l’unità immobiliare rappresenti l’abitazione principale del richiedente il regime speciale. Né il fatto di essere già proprietario di un altro immobile di tipo residenziale sul territorio dello Stato, al momento del nuovo acquisto, impedisce l’accesso all’estensione dell’agevolazione.
Si ricorda, infine, che l’Agenzia delle entrate ha fornito sul tema importanti chiarimenti con la circolare n. 33/2020, alla quale si rinvia per gli opportuni approfondimenti. Tra le altre cose, in tale documento ha precisato che:- l’acquisto va effettuato entro e non oltre i primi cinque periodi d’imposta di fruizione del regime e permanere per tutto il periodo agevolato (per esempio, un cittadino che è fiscalmente rientrato in Italia nel 2020 può richiedere l’estensione dell’agevolazione se acquista l’immobile entro il 31 dicembre 2024)
- l’estensione del beneficio non spetta se si acquista solo la nuda proprietà o il diritto di usufrutto, oppure quando, nel periodo compreso dall’anno in cui avviene il trasferimento della residenza fiscale in Italia e nei quattro anni successivi, si sottoscrive solo un preliminare di compravendita (per esempio, il cittadino che trasferisce la residenza nel 2020 e sottoscrive un preliminare di acquisto nel 2024 non ha diritto all’estensione del beneficio se stipula l’atto di compravendita nel 2025).
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aÈ confermata la proroga della scadenza (dal 16 al 31 marzo) prevista per comunicare all’Agenzia delle entrate le opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura per gli interventi edilizi del 2022, o potrebbe ulteriormente essere posticipata?
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15 Giugno, 2023A meno che non intervengano nuovi provvedimenti di rinvio, il decreto “Milleproroghe” ha fissato al 31 marzo 2023 il termine entro il quale comunicare le opzioni di cessione del credito e di sconto sul corrispettivo relative agli interventi eseguiti sulle singole unità immobiliari e sulle parti comuni degli edifici (opzioni previste dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020).
Come ha disposto l’articolo 3 (comma 10-octies) del decreto legge n. 198/2022, entro questa data dovranno essere inviate all’Agenzia delle entrate le comunicazioni per l’esercizio delle opzioni riguardanti le spese per interventi edilizi sostenute nel 2022 e le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese effettuate nel 2020 e nel 2021.Category:
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aIn qualità di comodatario di un immobile, con contratto registrato, ho sostenuto nel 2020 spese di ristrutturazione con agevolazione 50% che sto recuperando nel 730 in 10 quote. A fine anno cesserà il comodato, posso continuare a recuperare le restanti quote? Posso trasferirle al comodante? Oppure verranno perse?
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14 Giugno, 2023Quando è il detentore dell’immobile ristrutturato ad usufruire della detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (come nel caso del comodatario o dell’inquilino che detengono l’immobile in base a un contratto regolarmente registrato al momento dell’avvio dei lavori) la cessazione della detenzione non determina il trasferimento delle quote residue di detrazione non ancora usufruite (circolare dell’Agenzia delle entrate n. 57/1998).
Pertanto, il comodatario potrà continuare a portare in detrazione le rate residue, riportando nel modello 730, come nelle precedenti annualità, la spesa sostenuta e il numero della rata corrispondente. Non è previsto il passaggio al comodante delle agevolazioni.Category:
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aUn lavoratore che torna in Italia per esercitare un’attività di lavoro autonomo può optare per il regime fiscale degli impatriati invece che del regime dei forfettari?
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13 Giugno, 2023La risposta è affermativa, in presenza dei requisiti richiesti dall’articolo 16 del decreto legislativo n. 147/2015, nella versione attualmente in vigore.
Come precisato dall’Agenzia delle entrate nella circolare n. 33/2020, il contribuente che rientra in Italia per svolgere un’attività di lavoro autonomo può beneficiare del regime fiscale previsto per i lavoratori impatriati, qualora valuti una maggiore convenienza nell’applicazione di tale regime speciale rispetto a quello naturale “forfetario” (optando per la fuoriuscita da quest’ultimo regime).Category:
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aVolevo chiedere in quali casi una persona invalida e con mobilità limitata può riacquistare, prima della scadenza dei 4 anni dal precedente acquisto, una nuova auto con aliquota Iva agevolata al 4%
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13 Giugno, 2023Come è noto, l’Iva ridotta al 4% per l’acquisto di veicoli delle persone con disabilità si applica una sola volta nel corso di quattro anni. È possibile richiedere l’agevolazione, per acquisti entro il quadriennio, solo nei seguenti casi:
- se il primo veicolo acquistato con l’aliquota agevolata è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione
- quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato (in questo caso, la persona con disabilità deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA).
L’aliquota Iva ridotta non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.
Ulteriori informazioni sui requisiti sono contenute nella guida predisposta dall’Agenzia delle entrateTag:
aLo scorso mese di gennaio 2023 abbiamo concluso lavori di risparmio energetico sulla nostra abitazione. Per tali interventi chiederemo la detrazione Irpef del 50%. Entro quanto tempo va fatta la comunicazione all’Enea?
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22 Maggio, 2023La trasmissione telematica all’Enea dei dati relativi agli interventi di miglioramento dell’efficienza energetica (legge n. 296/2006) e di quelli che comportano risparmio energetico (art. 16-bis del Dpr n. 917/86) deve avvenire, di regola, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo.
Per l’anno 2023 l’Enea ha reso disponibile il portale “Ecobonus/Bonus casa”, attraverso il quale trasmettere le informazioni, in data 1° febbraio 2023, avvisando gli utenti che per gli interventi con data di fine lavori compresa tra il 1° e il 31 gennaio 2023 il termine dei 90 giorni decorre dal giorno in cui è stato reso disponibile il portale.Tag:
aÈ ancora in vigore il credito d’imposta sulle commissioni Pos a favore di imprese e professionisti?
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24 Aprile, 2023La risposta è affermativa. L’articolo 22 del decreto legge n. 124/2019 ha introdotto, a favore di imprenditori e lavoratori autonomi, un’agevolazione fiscale sui pagamenti elettronici.
La disposizione prevede, nella sua attuale formulazione, la concessione di un credito d’imposta del 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, carte di debito o prepagate, emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, comma 6, del Dpr n. 605/1973.
Il beneficio, per il quale non è prevista una data di scadenza, spetta anche per le commissioni addebitate sulle transazioni effettuate con altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili.
Si ricorda, infine, che il credito d’imposta può essere richiesto per le commissioni dovute in relazione alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020 e spetta a condizione che i ricavi e i compensi conseguiti nell’anno precedente siano stati non superiori a 400.000 euro.Category:
aAtteso che la disciplina per le agevolazioni prima casa prevede che esse si applichino anche ad una sola pertinenza per categoria catastale, sulle ulteriori pertinenze si può applicare sempre il regime del “prezzo valore”?
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19 Aprile, 2023Per poter avvalersi del regime del cosiddetto “prezzo valore”, la normativa (nello specifico l’articolo 1, comma 497, della legge n. 266/2005) non prevede alcuna limitazione sia riguardo alla tipologia che al numero delle pertinenze.
Il regime opzionale di determinazione della base imponibile per le imposte di registro, ipotecarie e catastali, pertanto, è applicabile a tutti gli atti di cessione di immobili pertinenziali, a condizione che risulti individuabile, in modo certo, il rapporto di accessorietà della pertinenza rispetto al bene principale, che deve necessariamente essere un immobile a uso abitativo (risoluzione n. 149/2008).
Si ricorda, inoltre, che il meccanismo del “prezzo valore” è utilizzabile solo se le pertinenze sono dotate di una propria rendita catastale.Category:
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aDevo ristrutturare bagno e cucina del mio appartamento e per questi interventi richiederò la detrazione del 50%. Se acquisto mobili per la camera da letto, mi confermate che posso usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici?
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19 Aprile, 2023La risposta è affermativa, nel rispetto di tutte le condizioni richieste dalla normativa per usufruire dell’agevolazione. L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici, infatti, è agevolabile anche se tali beni sono destinati ad arredare un ambiente diverso da quello oggetto degli interventi ammessi alla detrazione per recupero del patrimonio edilizio. Il collegamento tra l’acquisto dei beni e l’arredo dell’immobile deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso.
Si ricorda, però, che la data di acquisto dei mobili non deve mai essere anteriore a quella di avvio dei lavori edilizi.Category:
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aTrovando sul web notizie contrastanti, vorrei capire se il bonus acqua potabile è stato prorogato anche per il 2023. È possibile fare acquisti nel 2023 e utilizzare il bonus nel 2024?
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18 Aprile, 2023Si conferma che il credito d’imposta per il miglioramento dell’acqua potabile, introdotto dalla legge n. 178/2020 (articolo 1, comma 1087), è stato prorogato per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2023 (legge n. 234/2021, articolo 1 comma 713).
L’agevolazione spetta per l’acquisto e l’installazione di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290, finalizzati al miglioramento qualitativo delle acque per il consumo umano erogate da acquedotti.
Si ricorda che il credito è pari al 50% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2023, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a:- 1.000 euro per ciascuna unità immobiliare, per le persone fisiche non esercenti attività economiche
- 5.000 euro per ciascun immobile adibito all’attività commerciale o istituzionale, per gli altri soggetti.
Considerato che le risorse economiche messe a disposizione sono limitate (per il 2023 ammontano a 1,5 milioni di euro), con apposito provvedimento l’Agenzia delle entrate renderà nota la misura percentuale del credito d’imposta effettivamente spettante, che dipenderà, quindi, dal totale delle richieste presentate
aIl detentore di un immobile in comodato d’uso gratuito registrato presso l’Agenzia delle entrate, che sostiene le spese per lavori di ristrutturazioni che rientrano nel 50%, può beneficiare della relativa detrazione Irpef? L’abitazione è di proprietà del padre non convivente.
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18 Aprile, 2023Certamente, a condizione che il contratto di comodato risulti regolarmente registrato al momento dell’avvio dei lavori di ristrutturazione o al momento del sostenimento delle spese ammesse alla detrazione, se antecedente il predetto avvio.
Il comodatario, infatti, rientra tra i soggetti che possono usufruire della detrazione, in quanto detentore dell’immobile oggetto di ristrutturazione in base a un titolo idoneo (comodato) e sempre che ne sostenga le relative spese.
Si ricorda, inoltre, che il detentore dell’immobile deve essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario, da acquisire in forma scritta anche successivamente all’inizio dei lavori ma formalizzato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si richiede la detrazione.aA maggio 2021 ho fatto un intervento di ristrutturazione edilizia che mi ha permesso di accedere al bonus mobili. La guida sul bonus mobili dell’Agenzia delle entrate dice che l’importo detraibile per l’anno 2021 è di 16.000 euro. Io ho effettuato una spesa di 9.620 euro, già regolarmente portati in detrazione nella dichiarazione dei redditi dell’anno 2021, e nel 2022 ho fatto un ulteriore acquisto di mobili per un importo di 4.050 euro (quindi 13.670 euro in totale). In considerazione che l’importo ammesso in detrazione nel 2022 è stato ridotto a 10.000 euro, chiedo se è possibile detrarre l’importo 4.050 euro nell’anno di imposta 2022.
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4 Aprile, 2023Per il periodo d’imposta 2022 la detrazione del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici destinati ad arredare l’immobile ristrutturato va calcolata su un importo massimo di spesa di 10.000 euro. Tuttavia, tale importo deve essere considerato al netto delle spese sostenute nell’anno precedente (pari a 9.620 euro) per le quali è stata già richiesta la detrazione.
Pertanto, sugli ulteriori acquisti effettuati nel 2022 si potrà usufruire di una detrazione calcolata sull’importo massimo di 380 euro (10.000 – 9.620).Category:
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aPuò il comodatario di un immobile usufruire delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia se il contratto di comodato è registrato dopo l’inizio dei lavori ma prima del pagamento delle spese?
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4 Aprile, 2023La risposta è negativa. Si conferma, anzitutto, che la detrazione per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio spetta, oltre che al proprietario dell’immobile, anche al contribuente che detiene lo stesso sulla base di un titolo idoneo (come il comodato) e a condizione che egli sia in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Tuttavia, costituisce presupposto fondamentale per il comodatario che intende accedere all’agevolazione l’esistenza di un contratto di comodato regolarmente registrato al momento di avvio degli interventi di ristrutturazione (o al momento del pagamento delle spese ammesse in detrazione, se questo è precedente l’inizio dei lavori).
Se quando iniziano gli interventi manca un titolo di detenzione dell’immobile, risultante da un atto registrato, al detentore dello stesso immobile è precluso il diritto alla detrazione, anche se provvede alla successiva regolarizzazione (circolare n. 28/2022).Category:
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14 Settembre, 2020I primi chiarimenti sul bonus facciate sono arrivati con la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 2/2020, che illustra tutte le regole e gli adempimenti da osservare per usufruire dell’agevolazione fiscale introdotta dalla legge di bilancio 2020.
Anzitutto, vi è l’obbligo per le persone fisiche non titolari di reddito di impresa di effettuare il pagamento con bonifico bancario o postale, utilizzando la stessa tipologia di bonifico predisposto da banche e Poste Spa per il pagamento delle spese che danno diritto alla detrazione per il recupero del patrimonio edilizio o per la riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus).
Tra gli altri principali adempimenti:- l’invio all’Enea, entro 90 giorni dal termine dei lavori, di una scheda descrittiva, solo per gli interventi influenti dal punto di vista termico o che interessano oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio
- la comunicazione preventiva all’Asl di competenza, se prevista dalla normativa sulla sicurezza dei cantieri
- l’indicazione in dichiarazione dei redditi dei dati catastali identificativi dell’immobile.
Occorre poi conservare una serie di documenti inerenti gli interventi realizzati: fatture, ricevute del bonifico, abilitazioni amministrative, delibera assembleare e tabella millesimale per i lavori condominiali, asseverazione di un tecnico abilitato e attestazione di prestazione energetica (Ape) per gli interventi per i quali va fatta comunicazione all’Enea.
Per maggiori informazioni e approfondimenti si consiglia di consultare la citata circolare dall’Agenzia delle entrate e la guida pubblicata nella sezione l’Agenzia informa del suo sito internet.Category:
aUn contribuente che svolge attività di commercio al dettaglio, che liquida l’Iva trimestralmente, ha acquistato un registratore telematico. La fattura di acquisto è stata registrata e pagata con bonifico bancario a dicembre 2019. Da quando sarà possibile utilizzare il credito d’imposta?
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14 Settembre, 2020Per gli anni 2019 e 2020 è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, per l’acquisto o l’adattamento degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Il credito spettante è pari al 50% della spesa sostenuta, nel limite massimo di 250 euro per l’acquisto e di 50 euro per l’adattamento.
Come precisato nel provvedimento del 28 febbraio 2019, il credito può essere utilizzato in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.Category:
aMio padre ha più di 80 anni volevo sapere se era vero che le spese sostenuto per interventi di ristrutturazione edilizia della sua abitazione possono essere detratte in 5 anni invece che in 10
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9 Settembre, 2020No, da qualche anno (dal periodo d’imposta 2012) la detrazione per interventi di ristrutturazione edilizia deve essere ripartita obbligatoriamente in 10 quote annue di pari importo. In passato, precisamente dal 2003 al 2011, solo per i contribuenti con età non inferiore a 75 o 80 anni è stata prevista una diversa modalità di ripartizione della detrazione, che prevedeva di usufruire dell’agevolazione rispettivamente in 5 e 3 rate annuali invece che 10.
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aSi ha diritto a qualche detrazione per l’installazione di un condizionatore a pompa di calore nella mia abitazione principale. L’intervento consente di usufruire del bonus mobili?
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7 Settembre, 2020L’installazione di un condizionatore a pompa di calore su immobili residenziali, trattandosi di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva, rientra tra gli interventi di manutenzione straordinaria per i quali si può usufruire della detrazione Irpef indicata nell’art. 16-bis del Tuir. La detrazione è pari al 50% della spesa sostenuta entro il 31 dicembre 2020 e va ripartita in dieci quote annuali costanti e di pari importo nell’anno di sostenimento della spesa e in quelli successivi.
L’intervento consente di usufruire anche della detrazione per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici, in presenza delle condizioni previste dalle disposizioni che regolano questa agevolazione. Si consiglia, in proposito, di consultare la guida pubblicata dall’Agenzia delle entrate nella sezione l’Agenzia informa del suo sito internet.aCon un intervento di ristrutturazione edilizia si è suddiviso la vecchia abitazione in due piccoli appartamenti. Volendo usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici, acquistati per arredare entrambi gli immobili, si chiede di conoscere se è possibile considerare come limite di spesa massima l’importo di 20.000 euro (10.000 per appartamento).
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7 Settembre, 2020Come è noto , la detrazione relativa all’acquisto di mobili ed elettrodomestici deve essere calcolata su un importo massimo di 10.000 euro per ogni singola unità immobiliare oggetto di “ristrutturazione”.
L’Agenzia delle entrate, tuttavia, ha chiarito che nel caso in cui gli interventi di ristrutturazione edilizia comportino l’accorpamento di più unità abitative o la suddivisione in più immobili di un’unica unità abitativa, per l’individuazione del limite di spesa bisogna far riferimento alle unità immobiliari censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi e non a quelle risultanti alla fine dei lavori.
Nel caso proposto, quindi, la detrazione del 50% va calcolata su un importo massimo di 10.000 euro, da ripartire in 10 quote annuali di pari importo.aDal 2020 non si può più chiedere lo sconto in fattura al posto delle detrazioni fiscali per interventi di riqualificazione energetica degli edifici?
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29 Agosto, 2020Dal 1° gennaio 2020 per gli interventi di efficienza energetica non è più possibile scegliere tra la detrazione spettante e lo sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che li ha realizzati. La recente legge di bilancio (art. 1, comma 70, della legge n. 160/2019), infatti, ha eliminato tale possibilità, modificando il testo del comma 3.1 dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013.
Lo sconto in fattura, invece delle detrazioni, potrà ora essere richiesto solo per lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali di importo pari o superiore a 200.000 euro e, come recita la norma, quando si tratta di “interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 ….”.Category:
aQuali sono i vantaggi del regime fiscale per i pensionati residenti all’estero che si trasferiscono in Italia?
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29 Agosto, 2020Per le persone fisiche residenti all’estero, titolari di redditi da pensione erogati da soggetti esteri, è stato introdotto un regime fiscale agevolato, qualora trasferiscano la propria residenza fiscale in Italia (art. 24-ter del Tuir).
L’agevolazione consiste nella possibilità di pagare, sui redditi prodotti all’estero, un’imposta sostitutiva dell’Irpef con aliquota del 7%, in alternativa alla tassazione ordinaria.
Per accedere al regime è necessario:- trasferire la residenza in uno dei Comuni fino a 20.000 abitanti delle regioni Sicilia, Calabria, Sardegna, Campania, Basilicata, Abruzzo, Molise e Puglia
- provenire da uno dei Paesi con i quali sono in vigore accordi di cooperazione amministrativa
- non essere stati fiscalmente residenti in Italia nei 5 periodi d’imposta precedenti a quello in cui si sceglie la tassazione ridotta.
Il regime agevolato si applica a tutti i redditi prodotti all’estero, non solo alle pensioni, e ha una durata massima di 9 anni. Il contribuente che esercita l’opzione per l’imposta sostitutiva può sempre revocarla prima della scadenza.
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aIl bonus di 600 a favore dei lavoratori autonomi iscritti all’Ago compete anche ai coadiuvanti dell’impresa familiare e ai soci di società (Snc, Sas, Srl), icritti alla gestione Inps Ivs artigiani o commercianti ? La domanda all’INPS deve essere presentata dal diretto interessato oppure è possibile inviarla a mezzo intermediario?
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22 Marzo, 2020Il bonus o indennità compete ai lavoratori autonomi che risultano iscritti all’Ago a condizione che:
- non siano titolari di pensione,
- non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
- non percepiscano il reddito di cittadinanza.
Allo stato attuale non spetterebbe al coadiutore dell’impresa familiare, benché iscritto all’INPS, il bonus in commento in quanto non inquadrabile nella tipologia di lavoratori autonomi.
Per i soci di società di persona sembrerebbero rientrare tra i percettori del bonus, ovviamente fermo restando il rispetto delle condizioni sopra indicate.
Per le modalità occorre attendere le istruzioni dell’INPS.
aGli hardware e i software sono investimenti agevolabili ai fini del credito d’imposta Mezzogiorno ?
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17 Febbraio, 2020La legge di bilancio 2016 (L. n. 208/2015 – articolo 1, commi da 98 a 108) ha previsto un credito d’imposta a favore delle imprese che, tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2019, acquisiscono beni strumentali nuovi (impianti, macchinari e attrezzature varie), facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo.
Al verificarsi di tutte le altre condizioni poste dalla norma, anche per l’acquisizione di hardware e software è possibile usufruire del credito d’imposta, sempre che gli stessi rientrino in specifiche tipologie.
In particolare, come indicato nello stesso modello di comunicazione per la fruizione del credito di imposta approvato con provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 14 aprile 2017 (sezione III – rigo B26), in linea con quanto riportato nell’Allegato 1 – Tipologie di investimenti innovativi al Decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 23 aprile 2018, tra gli investimenti agevolabili sono inclusi hardware e software, anche basati su piattaforme cloud computing, dedicati a:- organizzare ed elaborare ingenti quantità di dati
- gestire interfacce anche multimediali
- utilizzare sensoristica avanzata per elaborare informazioni complesse
- ottimizzare elaborazioni dal punto di vista energetico e della privacy
- assistere in remoto apparecchiature specialistiche.
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aPosso usufruire per entrambe delle agevolazioni prima casa qualora acquisto due piccoli appartamenti adiacenti, che saranno subito accorpati in un’unica unità immobiliare da adibire ad abitazione principale?
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14 Febbraio, 2020Per l’acquisto di due unità immobiliari contigue i benefici “prima casa” spettano per entrambe quando, dopo la fusione degli immobili, l’abitazione risultante possiede le caratteristiche catastali indicate dalla normativa di favore (non deve cioè appartenere alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9) e in presenza di tutte le altre condizione soggettive ed oggettive previste.
Si può usufruire dell’agevolazione sia nel caso di acquisto contemporaneo delle unità immobiliari contigue sia nel caso in cui venga acquistata un’unità immobiliare confinante alla casa già posseduta, allo scopo di creare un’unica unità abitativa. In quest’ultimo caso, il beneficio spetta a prescindere dalla circostanza che l’immobile già posseduto sia stato acquistato con le agevolazioni “prima casa” o senza averne usufruito.Category:
aE’ prevista un’agevolazione fiscale e in che misura installare una tenda oscurante esterna a protezione di una superficie vetrata della mia abitazione?
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4 Febbraio, 2020Per le spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari indicate nell’allegato M del decreto legislativo n. 311/2006, è riconosciuta una detrazione fiscale da ripartire in 10 rate annuali di pari importo.
Dal 1° gennaio 2018 la detrazione è pari al 50% delle spese effettuate e spetta fino all’importo massimo di 60.000 euro.
Sul sito dell’Enea, precisamente in una sezione denominata “vademecum”, sono pubblicati i requisiti tecnici specifici che devono possedere le schermature solari per essere ammesse al beneficio.
La detrazione spetta anche per le spese sostenute per le opere murarie, eventualmente necessarie per la posa in opera, e per le prestazioni professionali.Category:
aCompete il credito d’imposta, oltre che per l’acquisto, anche per l’adattamento del vecchio registratore di cassa, in modo da renderlo idoneo alla trasmissione telematica dei corrispettivi?
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30 Gennaio, 2020Si, negli anni 2019 e 2020 è concesso un contributo, sotto forma di credito d’imposta, anche per adattare gli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione telematica dei corrispettivi.
In particolare, il credito d’imposta spetta nella misura complessivamente pari, per ogni strumento, al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento. Il credito può essere utilizzato in compensazione a decorrere dalla prima liquidazione periodica dell’Iva successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’acquisto o all’adattamento ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo corrispettivo.
Con il provvedimento del 28 febbraio 2019 sono state definite le modalità attuative per usufruire del contributo. Con la risoluzione n. 33/2019, invece, è stato istituito il codice tributo (6899) per consentirne l’utilizzo tramite modello F24.Category:
aUna persona con disabilità ha tutti i requisiti per usufruire delle agevolazioni fiscali per l’acquisto dei veicoli è estesa anche per quelli elettrici o ibridi?
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28 Gennaio, 2020Sì, la detrazione per l’acquisto dei veicoli spetta anche quando il mezzo che si acquista è di tipo elettrico o ibrido, in presenza dei requisiti soggettivi e al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa in materia di agevolazioni fiscali in favore delle persone con disabilità.
In particolare, per l’acquisto di veicoli elettrici spetta la detrazione Irpef del 19%, determinata su un limite massimo di spesa di 18.075,99 euro. Non si può usufruire, invece, dell’aliquota Iva ridotta al 4%, in quanto la relativa normativa subordina l’agevolazione alla cilindrata del veicolo.
Anche per i veicoli ibridi (modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico) si può beneficiare della detrazione Irpef. Riguardo all’Iva, tuttavia, l’agevolazione spetta a condizione che la cilindrata del motore termico sia fino a 2.000 centimetri cubici, se alimentato a benzina, a 2.800 centimetri cubici se alimentato a diesel.Category:
aPer l’appartamento in cui risiedo ho usufruito delle agevolazioni “prima casa”. Qualora volessi acquistare un secondo immobile non ho più la possibilità di richiedere le stesse agevolazioni?
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21 Gennaio, 2020Dal 1° gennaio 2016, chi ha già comprato un’abitazione con i benefici “prima casa” può acquistare, sia a titolo oneroso sia gratuito (successione o donazione), un altro immobile abitativo e usufruire, anche sul secondo acquisto, delle agevolazioni.
È obbligatorio, però, che la casa già posseduta sia venduta entro un anno dal nuovo acquisto e che nell’atto di compravendita del secondo immobile risulti l’impegno a vendere entro un anno l’immobile già posseduto.Category:
aVivo in un appartamento di proprietà dei miei genitori (non conviventi), ho effettuato interventi di ristrutturazione edilizia per i quali è prevista la detrazione Irpef del 50% della spesa. Posso usufruire dell’agevolazione se registro un contratto di comodato d’uso gratuito in cui sarà indicata come decorrenza del comodato la data da quando effettivamente risiedo nell’immobile?
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20 Gennaio, 2020La detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia, oltre che al proprietario dell’immobile, spetta anche a chi lo detiene sulla base di un contratto di locazione o di comodato, a condizione che abbia il consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.
Tuttavia, è necessario che l’atto attestante la detenzione risulti regolarmente registrato al momento di avvio dei lavori o al momento del pagamento delle spese ammesse in detrazione, se precedente.
Pertanto, come ribadito nella circolare dell’Agenzia delle entrate n. 13/E del 31 maggio 2019, non sarà possibile usufruire della detrazione se il contratto di comodato non era stato registrato nel momento in cui hanno avuto inizio i lavori di ristrutturazione, anche se si regolarizza successivamente la registrazione dell’atto.aEsiste una detrazione per i giovani imprenditori agricoli che prendono un terreno in affitto. In cosa consiste e chi può ottenerla?
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20 Gennaio, 2020I coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali di età inferiore a 35 anni, se iscritti nella previdenza agricola, possono usufruire di una detrazione dall’Irpef del 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli.
La detrazione spetta entro il limite di 80 euro per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di 1.200 euro annui.
È necessario, inoltre, che il contratto di affitto sia redatto in forma scritta e abbia ad oggetto terreni agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori.Category:
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17 Gennaio, 2020L’agevolazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici è riconosciuta ai contribuenti che usufruiscono della detrazione Irpef prevista dall’art. 16-bis del Tuir per aver realizzato alcuni degli interventi di recupero del patrimonio edilizio.
Per beneficiarne è necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria. Nella categoria “manutenzione straordinaria” rientrano anche gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, quale l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Così come vi rientrano, inoltre, l’installazione di un impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore o la sostituzione della caldaia.aE’ possibile chiedere le agevolazioni “prima casa” per il pagamento delle imposte ipotecaria e catastale per un immobile ricevuto in eredità?
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15 Gennaio, 2020L’agevolazione, che consiste nel pagamento delle imposte ipotecaria e catastale in misura fissa (200 euro per ciascuna imposta, indipendentemente dal valore dell’immobile caduto in successione), è riconosciuta quando il beneficiario (o, nel caso di immobile trasferito a più beneficiari, almeno uno di essi) ha i requisiti previsti in materia di acquisto della “prima abitazione”.
In particolare, per avere l’agevolazione è necessario che chi eredita l’immobile:- non sia titolare, esclusivo o in comunione col coniuge, di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del Comune dove si trova l’immobile ereditato
- non sia titolare, neppure per quote o in comunione legale, su tutto il territorio nazionale, di diritti di proprietà, uso, usufrutto, abitazione o nuda proprietà, su altra casa di abitazione acquistata, anche dal coniuge, usufruendo delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa.
Inoltre, l’immobile deve trovarsi nel Comune in cui l’erede ha la propria residenza o in cui intende stabilirla entro 18 mesi e non deve rientrare in una delle categorie catastali A/1, A/8, A/9 (abitazioni di tipo signorile, ville, castelli).
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14 Gennaio, 2020Sì, la legge di bilancio 2019 ha prorogato la facoltà per i contribuenti che possiedono, alla data del 1° gennaio 2019, terreni edificabili e con destinazione agricola, nonché titoli, quote o diritti, non negoziati in mercati regolamentati, di rideterminare il loro costo o valore di acquisto alla predetta data (articolo 1, commi 1053-1054, legge 145/2018).
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14 Gennaio, 2020Sì. La legge di bilancio 2019, infatti, ha stabilito che lo sport bonus, vale a dire il credito d’imposta per le erogazioni liberali destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (introdotto dalla legge di bilancio 2018) spetta anche agli enti non commerciali e alle persone fisiche (articolo 1, commi da 621-628, legge 145/2018”).
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13 Gennaio, 2020L’ultima legge di bilancio ha previsto che chi, a partire dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, acquista, anche leasing, e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 (automezzi destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) è tenuto al pagamento di un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km (“ecotassa”). Per espressa previsione normativa, l’imposta non si applica ai veicoli per uso speciale indicati nell’allegato II, parte A, punto 5 della direttiva 2007/46/Ce, tra i quali rientrano anche i veicoli con accesso per sedie a rotelle (articolo 1, commi 1042-1045, legge 145/2018).
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3 Gennaio, 2020No, l’imposta sostitutiva del 20% per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni che, nell’anno precedente, hanno conseguito ricavi oppure percepito compensi, compresi tra 65.001 e 100.000 euro (ragguagliati ad anno), prevista dalla legge di bilancio 2019, si applicherà a partire dal 1° gennaio 2020 (articolo 1, commi 17-22, legge 145/2018 e circolare n. 8/E del 10 aprile 2019, paragrafo 1.2).
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aLe spese sanitarie sostenute per un familiare non a carico per patologie esenti posso essere detratte?
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2 Gennaio, 2020Le spese relative alle patologie che danno diritto all’esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria pubblica (ticket) possono essere detratte anche se sono state sostenute per conto di familiari non a carico (circolare n. 55/E del 14 giugno 2001, paragrafo 1.2.8). In questo caso, la detrazione è ammessa solo per la parte delle spese che non ha trovato capienza nell’Irpef lorda dovuta dal familiare affetto dalla patologia (circolare n. 15/E del 20 aprile 2005, paragrafo 5) e nel limite massimo di 6.197,48 euro annui. La parte di detrazione che non ha trovato capienza nell’imposta del familiare è desumibile dalle annotazioni del modello 730-3 o dal quadro RN del modello Redditi persone fisiche di quest’ultimo. Se il contribuente affetto dalla patologia esente non possiede redditi o possiede redditi tali da comportare un’imposta interamente assorbita dalle detrazioni soggettive (e quindi non è tenuto a presentare la dichiarazione), è possibile, invece, indicare l’intero importo delle spese.
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2 Gennaio, 2020In base a quanto previsto dall’ultima legge di bilancio chi, a partire dal 1° marzo 2019 e fino al 31 dicembre 2021, acquista, anche tramite leasing, e immatricola in Italia un veicolo nuovo di categoria M1 (automezzi destinati al trasporto di persone aventi al massimo otto posti a sedere oltre al sedile del conducente) è tenuto al pagamento di un’imposta parametrata al numero di grammi di biossido di carbonio emessi per chilometro eccedenti la soglia di 160 CO2 g/km (“ecotassa”). Per espressa previsione normativa, l’imposta non si applica ai veicoli per uso speciale indicati nell’allegato II, parte A, punto 5 della direttiva 2007/46/Ce, tra i quali rientrano anche i camper (articolo 1, commi 1042-1045, legge 145/2018).
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2 Gennaio, 2020In caso di morte dell’avente diritto alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Quest’ultima sussiste qualora l’erede assegnatario abbia l’immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito ad abitazione principale (circolare n. 24/E del 10 giugno 2004, paragrafo 1.1). Se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali (circolare n. 15/E del 5 marzo 2003, paragrafo 2).
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27 Dicembre, 2019In relazione all’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile su cui è stato eseguito un intervento di recupero edilizio, è possibile usufruire di una detrazione Irpef del 50% (“bonus mobili” – articolo 16, comma 2, Dl 63/2013). L’ultima legge di bilancio ha prorogato l’agevolazione anche per gli acquisti effettuati nel 2019, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a partire dal 1º gennaio 2018 (articolo 1, comma 67, lettera b, n. 2, legge 145/2018). Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle sostenute per l’acquisto di apparecchi di illuminazione che costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione (circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, paragrafo 3.4).
aCompete anche agli enti non commerciali la tax credit relativo alle erogazioni per gli interventi su edifici pubblici
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20 Dicembre, 2019La legge di bilancio 2019 ha istituito un credito d’imposta del 65% in relazione alle erogazioni liberali effettuate per particolari tipologie di lavori su edifici e terreni pubblici (articolo 1, commi 156-161, legge 145/2018). L’agevolazione, in particolare, compete per le erogazioni in denaro, effettuate a partire dal 2019, per gli interventi su edifici e terreni pubblici finalizzati, sulla base di progetti presentati dagli enti proprietari, alla bonifica ambientale (compresa la rimozione dell’amianto), alla prevenzione e al risanamento del dissesto idrogeologico, alla realizzazione o alla ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e al recupero di aree dismesse di proprietà pubblica. Nel novero dei soggetti che possono beneficiare del tax credit rientrano, oltre alle persone fisiche e ai titolari di reddito d’impresa, anche gli enti non commerciali.
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16 Dicembre, 2019Al credito d’imposta del 65% riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati (persone fisiche, enti non commerciali e soggetti Ires) per finanziare interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche (“sport bonus”) non si applicano né il limite annuale di 250mila euro relativo all’utilizzo dei crediti d’imposta da indicare nel quadro RU della dichiarazione dei redditi (articolo 1, comma 53, legge 244/2007) né il limite massimo dei crediti d’imposta compensabili con F24, fissato in 700mila euro per ciascun anno solare (articolo 34, legge 388/2000). Si ricorda che il bonus è stato istituito dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 363-366, legge 205/2017) ed è stato modificato dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, commi 621-628, legge 145/2018 – vedi “Legge di bilancio per il 2019: nuovo look per lo sport bonus”).
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13 Dicembre, 2019Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di un intervento di recupero edilizio, è previsto il riconoscimento di una detrazione Irpef del 50% (“bonus mobili” – articolo 16, comma 2, Dl 63/2013). Tra le spese agevolabili, però, non rientrano quelle sostenute per l’acquisto di porte (circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, paragrafo 3.4).
aSu quali immobili si può beneficiare delle detrazione sui premi per l’assicurazione contro eventi calamitosi?
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13 Dicembre, 2019La legge di bilancio 2018, modificando il Tuir, ha introdotto una detrazione Irpef del 19% per i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate a partire dal 1° gennaio 2018. Ai fini della detrazione, l’assicurazione deve essere riferita a unità immobiliari a uso abitativo (articolo 15, comma 1, lettera f-bis, Tuir, introdotta dall’articolo 1, comma 768, legge 205/2017).
aCon l’acquisto di un box auto con cui si ha diritto alla detrazione del 50% è consentito l’accesso al bonus mobili?
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6 Dicembre, 2019No, nel novero degli interventi di recupero del patrimonio edilizio che costituiscono il presupposto per il bonus mobili non rientrano quelli consistenti nella realizzazione di posti auto o box pertinenziali rispetto all’abitazione (circolare n. 11/E del 21 maggio 2014, paragrafo 5.2).
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5 Dicembre, 2019L’ultima legge di bilancio ha introdotto un credito d’imposta spettante, per il 2019 e il 2020, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Il bonus è parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi, Cosap e Tari per i locali in cui è svolta l’attività di vendita, nonché ad altre eventuali spese di locazione o ad altre spese individuate con apposito Dpcm. Si ricorda, infine, che il credito d’imposta è stabilito nella misura massima di 2mila euro e che, per espressa previsione normativa, si applica anche agli esercizi che, pur non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali, rappresentano l’unico punto vendita al dettaglio di quei prodotti nel comune di riferimento (articolo 1, commi 806-809, legge n. 145/2018).
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aBeneficiano dell’ecobonus (65%) l’installazione dei pannelli solari ed è possibile accedere anche al bonus mobili?
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25 Novembre, 2019No, gli interventi finalizzati al risparmio energetico (tra i quali rientra anche l’installazione di pannelli solari), per i quali si usufruisce dell’ecobonus (detrazione del 65%), non consentono di usufruire anche del bonus mobili e grandi elettrodomestici. Per poter beneficiare di questa agevolazione, infatti, è indispensabile realizzare un intervento di ristrutturazione edilizia (e usufruire della relativa detrazione). Per ulteriori informazioni si rinvia alla Guida disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.
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25 Novembre, 2019Le istanze di accesso alle agevolazioni fiscali e contributive previste a favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella zona franca urbana di Genova, istituita a seguito del crollo di un tratto del ponte Morandi, possono essere presentate a partire dalle 12 del prossimo 16 aprile e fino alle 12 del 21 maggio 2019. Le istanze vanno trasmesse telematicamente tramite la procedura informatica disponibile sul sito del ministero dello Sviluppo economico (Mise) e utilizzando lo specifico modello di richiesta (vedi “Agevolazioni Zfu Genova: istanze a partire dal 16 aprile”). Per ulteriori informazioni, si rinvia alla pagina informativa disponibile sul sito del Mise.
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21 Novembre, 2019Sì, la detrazione per gli interventi antisismici (“sisma bonus”) spetta, oltre che ai soggetti passivi Irpef, anche ai soggetti passivi Ires (ad esempio, società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata ed enti commerciali), a condizione che possiedano o detengano l’immobile su cui sono stati eseguiti i lavori in base a un titolo idoneo e che le spese siano rimaste a loro carico. Per ulteriori informazioni sull’agevolazione, si rinvia alla Guida disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate.
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aVa inviata la documentazione all’Enea per i lavori di ristrutturazione che non comportano risparmio energetico
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21 Novembre, 2019Per consentire il monitoraggio e la valutazione del risparmio energetico derivante dalla realizzazione degli interventi di ristrutturazione edilizia, analogamente a quanto già previsto per le detrazioni fiscali relative alla riqualificazione energetica degli edifici, dal 2018 è stato introdotto l’obbligo di trasmettere telematicamente all’Enea le informazioni sugli interventi effettuati (articolo 16, comma 2-bis, Dl 63/2013, introdotto dall’articolo 1, comma 3, legge 205/2017). Per gli interventi che non comportano risparmio energetico, invece, non occorre inviare nulla. Per i lavori terminati nel 2018, l’invio della documentazione all’Enea deve essere effettuato entro il 1° aprile 2019 attraverso il sito http://ristrutturazioni2018.enea.it. Per quelli terminati nel 2019, invece, la comunicazione deve essere trasmessa attraverso il portale https://bonuscasa2019.enea.it.
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19 Novembre, 2019La legge di bilancio 2019, nel rimodellare la disciplina dello sport bonus, ne ha esteso l’applicazione anche alle persone fisiche e agli enti non commerciali (per il 2018, invece, il beneficio era riservato solo alle imprese). Si ricorda che l’agevolazione consiste in un credito d’imposta del 65% riconosciuto per le erogazioni liberali in denaro effettuate da privati (appunto, persone fisiche, enti non commerciali e soggetti Ires) nel corso del 2019 per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche. Si ha diritto al bonus anche nel caso in cui le erogazioni siano destinate ai concessionari o agli affidatari degli impianti (articolo 1, commi da 621-628, legge 145/2018 – vedi anche “Legge di bilancio per il 2019: nuovo look per lo sport bonus”).
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19 Novembre, 2019A partire dal 1° gennaio 2020, i commercianti al minuto devono memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate i dati dei corrispettivi giornalieri. L’obbligo, peraltro, decorre dal 1° luglio 2019 per coloro che hanno un volume d’affari superiore a 400mila euro (articolo 2, Dlgs 127/2015). Nel 2019 e nel 2020, per l’acquisto o l’adattamento dei misuratori fiscali da utilizzare per la memorizzazione e la trasmissione dei corrispettivi, è previsto un contributo, sotto forma di credito d’imposta, pari al 50% della spesa sostenuta, per un massimo di 250 euro in caso di acquisto e di 50 euro in caso di adattamento (i limiti si riferiscono a ogni misuratore). L’utilizzo in compensazione del tax credit è consentito a condizione che il corrispettivo per l’acquisto o l’adattamento sia stato pagato con modalità tracciabili (ad esempio, assegni, bonifici, carte di debito, di credito e prepagate – vedi provvedimento 28 febbraio 2019).
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18 Novembre, 2019Le istanze per il riconoscimento del credito d’imposta a favore di chi vende libri al dettaglio in esercizi specializzati (codice Ateco principale 47.61 o 47.79.1), riferite al 2018, potranno essere presentate dal 3 giugno al 30 settembre 2019 attraverso l’apposito portale della direzione generale Biblioteche e Istituti culturali del ministero per i Beni e le Attività culturali. Per ulteriori informazioni si rinvia alla pagina dedicata al bonus disponibile sul sito del ministero. Inoltre, eventuali richieste di chiarimenti possono essere inviate all’indirizzo taxcreditlibrerie@beniculturali.it.
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18 Novembre, 2019La legge di bilancio 2019 ha ulteriormente esteso l’ambito temporale dell’iperammortamento, prevedendo che la relativa disciplina si applica anche agli investimenti in beni materiali strumentali nuovi, destinati a strutture produttive situate in Italia ed effettuati entro il 31 dicembre 2019. Sono agevolabili anche gli investimenti realizzati entro il 31 dicembre 2020, a condizione che entro il 31 dicembre 2019 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (articolo 1, comma 60, legge 145/2018 – vedi anche “Legge di bilancio per il 2019: proroga per l’iperammortamento”).
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18 Novembre, 2019Tra le misure a favore della “mobilità green” previste dalla legge di bilancio 2019 vi è anche una detrazione fiscale relativa alle infrastrutture di ricarica delle auto elettriche. In particolare, l’agevolazione è riconosciuta per le spese sostenute dal 1° marzo 2019 al 31 dicembre 2021 per l’acquisto e la posa in opera delle colonnine, compresi i costi iniziali per la richiesta di potenza addizionale fino a un massimo di 7 kW. Il beneficio va ripartito in dieci quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 50% delle spese sostenute ed è calcolato su un ammontare complessivo non superiore a 3 mila euro (articolo 1, comma 1039, legge 145/2018, che ha introdotto il nuovo articolo 16-ter al decreto-legge 63/2013 – risoluzione 32/2019).
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14 Novembre, 2019La legge di bilancio 2019 ha introdotto un credito d’imposta, spettante, per il 2019 e il 2020, agli esercenti attività commerciali che operano esclusivamente nel settore della vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici. Per espressa previsione normativa, l’agevolazione si applica anche agli esercizi che, pur non esclusivamente dedicati alla vendita dei giornali, rappresentano l’unico punto vendita al dettaglio di quei prodotti nel comune di riferimento (articolo 1, commi 806-809, legge n. 145/2018).
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aPer l’acquisto di armadi e cassettiere è possibile usufruire del bonus mobili ed elettrodomestici ?
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13 Novembre, 2019Per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), destinati ad arredare un immobile oggetto di un intervento di recupero edilizio, è possibile usufruire di una detrazione Irpef del 50% (“bonus mobili” – articolo 16, comma 2, Dl 63/2013). La legge di bilancio 2019 ha prorogato l’agevolazione anche per gli acquisti effettuati nel 2019, limitatamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio iniziati a decorrere dal 1º gennaio 2018 (articolo 1, comma 67, lettera b, n. 2, legge 145/2018). Tra le spese agevolabili rientrano anche quelle sostenute per l’acquisto di armadi e cassettiere (circolare n. 29/E del 18 settembre 2013, paragrafo 3.4). Per maggiori informazioni sul bonus si rinvia alla Guida disponibile sul sito dell’Agenzia.
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aQual è la normativa che disciplina i controlli effettuati dall’Enea sul bonus per risparmio energetico?
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13 Novembre, 2019L’Enea (Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) effettua controlli, sia documentali sia in situ (attraverso sopralluoghi), per verificare la sussistenza delle condizioni necessarie per usufruire delle detrazioni fiscali relative alle spese sostenute per gli interventi di efficienza energetica (articolo 14, Dl 63/2013). Le procedure e le modalità per l’esecuzione dei controlli sono state definite dal Dm 11 maggio 2018.
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aIn quale misura è il tax credit per le erogazioni destinate al finanziamento di interventi su edifici pubblici?
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12 Novembre, 2019La legge di bilancio 2019 ha introdotto un credito d’imposta relativo alle erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti Ires per il finanziamento di interventi su edifici e terreni pubblici finalizzati ai seguenti scopi: bonifica ambientale (inclusa la rimozione dell’amianto), prevenzione e risanamento del dissesto idrogeologico, realizzazione o ristrutturazione di parchi e aree verdi attrezzate e recupero di aree dismesse di proprietà pubblica (articolo 1, comma da 156 a 161, legge 145/2018). Il credito d’imposta spetta nella misura del 65% delle erogazioni effettuate ed è riconosciuto alle persone fisiche nei limiti del 20% del reddito imponibile, agli enti non commerciali nei limiti del 20% del reddito imponibile e ai titolari di reddito d’impresa nei limiti del 10 per mille dei ricavi annui.
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aE’ incluso anche il canone di leasing immobiliare tra le spese ammesse al credito d’imposta per le librerie ?
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11 Novembre, 2019La legge di bilancio 2018 ha introdotto un credito d’imposta a favore di coloro che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati (articolo 1, comma 319, legge 205/2017). Il bonus è parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari, con riferimento ai locali dove si svolge l’attività, nonché alle eventuali spese di locazione o alle altre spese individuate dal Dm 23 aprile 2018. L’articolo 3 del decreto contiene l’elenco delle voci di spesa da considerare come parametri per il calcolo del credito d’imposta. Tra queste voci non compare quella relativa alle spese per il leasing immobiliare, che, di conseguenza, non può essere considerata per il calcolo dell’agevolazione.
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aNel spese ammesse al credito d’imposta per le librerie è incluso anche il canone di leasing immobiliare?
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8 Novembre, 2019La legge di bilancio 2018 ha introdotto un credito d’imposta a favore di coloro che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati (articolo 1, comma 319, legge 205/2017). Il bonus è parametrato agli importi pagati a titolo di Imu, Tasi e Tari, con riferimento ai locali dove si svolge l’attività, nonché alle eventuali spese di locazione o alle altre spese individuate dal Dm 23 aprile 2018. L’articolo 3 del decreto contiene l’elenco delle voci di spesa da considerare come parametri per il calcolo del credito d’imposta. Tra queste voci non compare quella relativa alle spese per il leasing immobiliare, che, di conseguenza, non può essere considerata per il calcolo dell’agevolazione.
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8 Novembre, 2019La legge di bilancio 2019 ha previsto che il credito d’imposta formazione 4.0 si applica anche alle spese di formazione sostenute nel periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018. Tuttavia, a partire da quest’anno, cambiano le percentuali di riconoscimento dell’agevolazione. Per effetto della nuova disciplina, il tax credit, fermo restando il limite massimo annuale di 300mila euro, è attribuito, in relazione alle spese ammissibili sostenute, nella misura del 50% alle piccole imprese e del 40% alle medie imprese. Alle grandi imprese, invece, il credito d’imposta è attribuito nel limite massimo annuale di 200mila euro e nella misura del 30% (articolo 1, commi 78 e 79, legge 145/2018).
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FAQs – Coronavirus – CPVID-19
aIl bonus di 600 a favore dei lavoratori autonomi iscritti all’Ago compete anche ai coadiuvanti dell’impresa familiare e ai soci di società (Snc, Sas, Srl), icritti alla gestione Inps Ivs artigiani o commercianti ? La domanda all’INPS deve essere presentata dal diretto interessato oppure è possibile inviarla a mezzo intermediario?
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22 Marzo, 2020Il bonus o indennità compete ai lavoratori autonomi che risultano iscritti all’Ago a condizione che:
- non siano titolari di pensione,
- non siano iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
- non percepiscano il reddito di cittadinanza.
Allo stato attuale non spetterebbe al coadiutore dell’impresa familiare, benché iscritto all’INPS, il bonus in commento in quanto non inquadrabile nella tipologia di lavoratori autonomi.
Per i soci di società di persona sembrerebbero rientrare tra i percettori del bonus, ovviamente fermo restando il rispetto delle condizioni sopra indicate.
Per le modalità occorre attendere le istruzioni dell’INPS.
FAQs – disabili ed agevolazioni per assunzioni
aVolevo chiedere in quali casi una persona invalida e con mobilità limitata può riacquistare, prima della scadenza dei 4 anni dal precedente acquisto, una nuova auto con aliquota Iva agevolata al 4%
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13 Giugno, 2023Come è noto, l’Iva ridotta al 4% per l’acquisto di veicoli delle persone con disabilità si applica una sola volta nel corso di quattro anni. È possibile richiedere l’agevolazione, per acquisti entro il quadriennio, solo nei seguenti casi:
- se il primo veicolo acquistato con l’aliquota agevolata è stato cancellato dal PRA, perché destinato alla demolizione
- quando il primo veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali è stato rubato e non ritrovato (in questo caso, la persona con disabilità deve esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA).
L’aliquota Iva ridotta non spetta, invece, se il veicolo è stato cancellato dal PRA perché esportato all’estero.
Ulteriori informazioni sui requisiti sono contenute nella guida predisposta dall’Agenzia delle entrateTag:
malattia possono essere computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 68/99?
Con la circolare 2/2010, questo Ministero ha precisato che i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia (art. 4 c. 4 l. 68/99) possono essere computati esclusivamente in ambito privatistico. In considerazione soprattutto del fatto che, qualora per i predetti lavoratori, non sia possibile l’assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori nella stessa azienda, spetta al Servizio provinciale competente l’avviamento degli stessi presso un’altra azienda, individuando le attività compatibili con le residue capacità lavorative di essi. Tale procedura non si applica invece ai datori di lavoro pubblici che sono tenuti a conformarsi ai principi generali in materia di assunzioni previsti dal Decreto Legislativo n. 165/2001.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017Nel caso di un datore di lavoro che, per effetto delle esclusioni differenziate art.3 e art.18, si trovi nella situazione di essere escluso dall’obbligo art.3 ma obbligato per l’art.18, deve presentare il prospetto informativo?
Il prospetto deve essere presentato. Il calcolo della base computo per l’art.18 è determinata dal comma 2 dello stesso art.18. Per questo motivo è possibile che si verifichi il caso citato, ma ovviamente la presentazione del prospetto sarà obbligatoria nel caso in cui la base di computo art.18 superi le 50 unità, in quanto sotto tale limite non vi sono obblighi di assunzione.
Data pubblicazione articolo: 22-11-2017
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