COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Puglia sez. 7 sentenza n. 852 depositata il 15 marzo 2017 – Nell’ambito del processo tributario la legittimazione processuale è attribuita per legge impersonalmente all’Agenzia delle Entrate – Il provvedimento di constatazione della sanzione tributaria non dispone, a differenza di quanto previsto per gli avvisi di accertamento delle imposte dirette, che lo stesso debba essere sottoscritto dal capo dell’ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato
COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE per la Puglia sez. 7 sentenza n. 852 depositata il 15 marzo 2017 Processo - Parti - Legittimazione processuale - Art. 11 D.lgs. 546/92 - Atti processuali dell'Agenzia delle Entrate - Sottoscrizione su delega del Direttore provinciale - Omessa prova dell'estraneità del sottoscrittore - Validità dell'atto processuale - Sussiste. Disposizioni di carattere generale [...]