Il contribuente che, come modalità di pagamento delle spese sostenute per interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico (articolo 16-bis, Tuir), utilizza un bonifico eseguito su un conto aperto presso un istituto di pagamento (impresa, diversa da una banca, autorizzata dalla Banca d’Italia a prestare servizi di pagamento), può beneficiare delle relative detrazioni d’imposta, a condizione, però, che l’istituto, in qualità di sostituto d’imposta, assolva tutti gli adempimenti inerenti il versamento delle ritenute, nonché gli obblighi di certificazione e dichiarazione previsti dalla normativa di settore. Inoltre, la possibilità per il contribuente che dispone il bonifico di usufruire delle detrazioni è subordinata alla previa adesione dell’istituto di pagamento alla Rete nazionale interbancaria e all’utilizzo della procedura Trif, in quanto condizioni necessarie per la trasmissione telematica sia dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell’applicazione della ritenuta sia dei dati relativi ai bonifici (risoluzione n. 9/E del 20 gennaio 2017).
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