Al fine di usufruire del credito di imposta è necessario inviare, nel termine fissato dalla norma, la comunicazione telematica con le informazioni sul tipo di intervento
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24 Agosto, 2019
Per i giudici della Corte Suprema con l’ordinanza n. 21090 del 24 agosto 2018 ha statuito che l’imprenditore ammesso a beneficiare, ai sensi dell’art. 8 della L. n. 388 del 2000, dei contributi, concessi sotto forma di credito d’imposta, per l’effettuazione di nuovi investimenti nelle aree svantaggiate del Paese, decade da tale beneficio ove abbia omesso di presentare (come previsto dall’art. 62, comma 1, lett. a), della L. n. 289 del 2002, nel termine del 28 febbraio 2003, la comunicazione telematica avente ad oggetto le informazioni sul contenuto e la natura dell’investimento effettuato (c.d. modello CVS), essendo il suddetto termine previsto dall’art. 62 cit. a pena di decadenza.
Ordinanza n. 21090 del 24 agosto 2018 (udienza 12 giugno 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Crucitti Roberta – Est. Guida Riccardo
Art. 8 della L. n. 388 del 2000 – Agevolazioni per nuovi investimenti nelle aree svantaggiate sotto forma di credito di imposta – L’imprenditore decade da tale beneficio se omette di presentare, entro il 28 febbraio 2003, la comunicazione contenente la natura dell’investimento
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FAQs – tributi
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