Come si individua il volume d’affari con riferimento all’obbligo di invio telematico dei corrispettivi introdotto dal 1° luglio 2019 qualora si svolgono più attività commerciali?
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4 Febbraio, 2020
Dal 1° luglio 2019 tutti coloro che effettuano operazioni di “commercio al minuto e attività assimilate” per le quali non è obbligatoria l’emissione della fattura, se non richiesta dal cliente, e che nel 2018 hanno conseguito un volume d’affari superiore a 400.000 euro, sono tenuti a memorizzare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri. Per gli altri soggetti tale obbligo decorrerà a partire dal 1° gennaio 2020.
Come ha specificato l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 47/2019, per individuare il volume d’affari bisogna far riferimento all’art. 20 del Dpr n. 633/1972: … s’intende l’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all’art. 26. Non concorrono a formare il volume d’affari le cessioni di beni ammortizzabili….
Pertanto, il volume d’affari del soggetto passivo d’imposta da prendere in considerazione è quello complessivo e non quello relativo a una o più tra le varie attività svolte dallo stesso.
Si ricorda, infine, che anche chi non è obbligato può scegliere, volontariamente, di memorizzare e trasmettere telematicamente i dati dei corrispettivi giornalieri.
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FAQs – tributi
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