Dal 1° gennaio 2020 per gli interventi di efficienza energetica non è più possibile scegliere tra la detrazione spettante e lo sconto sul corrispettivo dovuto al fornitore che li ha realizzati. La recente legge di bilancio (art. 1, comma 70, della legge n. 160/2019), infatti, ha eliminato tale possibilità, modificando il testo del comma 3.1 dell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013.
Lo sconto in fattura, invece delle detrazioni, potrà ora essere richiesto solo per lavori sulle parti comuni degli edifici condominiali di importo pari o superiore a 200.000 euro e, come recita la norma, quando si tratta di “interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015 ….”.
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FAQs - Agevolazioni