Entrambe le detrazioni fiscali non sono state prorogate, pertanto, ai fini della loro fruizione, restano fermi i termini originariamente indicati dalle relative disposizioni normative. In particolare, la detrazione Irpef pari al 50% dell’Iva corrisposta per gli acquisti di unità immobiliari residenziali, di classe energetica A o B (cedute dalle imprese costruttrici), trova applicazione, in presenza di tutte le condizioni previste dalla legge, con riguardo agli acquisti effettuati entro il 31 dicembre 2016. La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in dieci quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi (articolo 1, comma 56, legge 208/2015 – Stabilità 2016). La detrazione relativa alle spese sostenute dalle giovani coppie, acquirenti di un’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per l’acquisto di mobili ad arredo della medesima (“bonus mobili”) spetta, al ricorrere dei requisiti prescritti, nella misura del 50% per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2016. Essa è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 16mila euro e va ripartita tra gli aventi diritto in dieci quote annuali di pari importo (articolo 1, comma 75, legge 208/2015).
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FAQ 730 e dichiarazioni dei redditi