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14 Ottobre, 2012
Si chiede se, ai fini del calcolo dell’Irap relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato, il cui ammontare dall’esercizio 2012 è ammesso in deduzione dall’imponibile Irpef o Ires ai sensi dell’art. 2, D.L. 201/2011, siano da considerare, oltre alle retribuzioni dei lavoratori subordinati (al netto delle deduzioni previste ai fini Irap), anche i compensi (aumentati dei relativi contributi) corrisposti a collaboratori coordinati e continuativi, nonché ad amministratori di società, in quanto costituiscono redditi assimilati a quello di lavoro dipendente ai sensi dell’art. 50 del Tuir.
L’articolo 2, comma 1, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 ha introdotto, a partire dal periodo d’imposta 2012, la deduzione analitica dalle imposte sui redditi per “un importo pari all’imposta regionale sulle attività produttive (…) relativa alla quota imponibile delle spese per il personale dipendente e assimilato al netto delle deduzioni spettanti (…)”.
La disposizione in esame vuole consentire di dedurre nell’ambito dell’IRES o dell’IRPEF quota parte dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato che non sono ordinariamente deducibili in base alla normativa dell’IRAP.
Considerato lo spirito della norma nonché il suo tenore letterale, che fa riferimento alle “spese per il personale dipendente e assimilato”, si ritiene che la stessa trovi applicazione anche in presenza di oneri sostenuti per gli amministratori e i collaboratori coordinati e continuativi, i cui redditi sono assimilati a quelli di lavoro dipendente dall’articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR.
Si precisa, al riguardo, che ai sensi del medesimo articolo 50, comma 1, lettera c-bis) del TUIR si considerano assimilabili al reddito di lavoro dipendente soltanto le retribuzioni percepite per prestazioni non rientranti “nell’oggetto dell’arte o professione di cui all’art. 53, comma 1, concernente redditi di lavoro autonomo, esercitate dal contribuente”.
In tale ultima ipotesi, infatti, il compenso erogato non risulterebbe rilevante ai fini della
deduzione analitica dell’IRAP dall’IRES, in quanto, in linea di principio, si tratta di un costo integralmente deducibile ai fini IRAP per la società che lo ha sostenuto e di un componente reddituale tassato per il soggetto passivo d’imposta che lo ha percepito.
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FAQs – tributi
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