n linea generale, sono detraibili nella misura del 19% le spese di istruzione non universitaria (articolo 15, comma 1, lettera e-bis, Tuir). Per il 2016, la detrazione deve essere calcolata su un importo massimo di 564 euro per alunno o studente, da ripartire tra gli aventi diritto. Tra le spese ammesse al beneficio sono inclusi i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberati dagli istituti scolastici o dai loro organi e sostenuti per la frequenza scolastica. Vi rientrano le spese per le gite scolastiche e ogni altro contributo finalizzato all’ampliamento dell’offerta formativa deliberato dagli organi d’istituto, come corsi di lingua e di teatro, svolti anche al di fuori dell’orario scolastico e senza obbligo di frequenza. Se le spese sono pagate alla scuola, non occorre copia della delibera che ha disposto tali versamenti; la stessa, invece, è necessaria nel caso in cui la spesa non sia sostenuta per il tramite della scuola, ma sia pagata a soggetti terzi, come, ad esempio, all’agenzia di viaggio. Ai fini della detraibilità, inoltre, è necessario conservare le ricevute o le quietanze di pagamento recanti gli importi sostenuti e i dati dell’alunno o studente (circolare 7/E del 4 aprile 2017, pagine 85-86). La detrazione in esame non è cumulabile con quella prevista dall’articolo 15, comma 1, lett. i-octies, Tuir, per le erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa (l’incumulabilità va riferita al singolo alunno).
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