E’ legittima la motivazione “per relationem” anche se l’Amministrazione non effettua una autonoma valutazione degli elementi acquisiti a mezzo del verbale redatto
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29 Agosto, 2019
Gli Ermellini con l’ordinanza n. 25786 depositata il 15 ottobre 2018 hanno statuito che la motivazione “per relationem”, con rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell’Ufficio degli elementi acquisiti, significando semplicemente che l’Ufficio stesso, condividendone le conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass. n. 30560/2017). Né è necessario che l’accertamento menzioni le osservazioni del contribuente, ex art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, atteso che, da un lato, la nullità consegue solo alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto e, dall’altro lato, l’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo (Cass. n. 8378/2017).
Ordinanza n. 25786 del 15 ottobre 2018 (udienza 27 marzo 2018)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Iacobellis Marcello – Est. La Torre Mario Enza
Motivazione “per relationem” dell’avviso di accertamento – Rinvio alle conclusioni contenute nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza – L’avviso di accertamento è legittimo – Non è necessario che riporti le osservazioni del contribuente ex articolo 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000 – L’Amministrazione ha l’obbligo di valutare tali osservazioni, ma non di esplicitare detta valutazione nell’atto impositivo
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FAQs – reddito di impresa
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