Ai fini Iva, le cessioni che hanno per oggetto terreni non suscettibili di utilizzazione edificatoria non sono considerate “cessioni di beni” e, pertanto, non sono soggette all’imposta. Si ricorda che non costituisce utilizzazione edificatoria la costruzione delle opere realizzate nelle zone  agricole in funzione della conduzione del fondo e delle esigenze dell’imprenditore agricolo (articolo 2, comma 3, lettera c, Dpr 633/1972).

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