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21 Agosto, 2017
A decorrere dal 2014, per i fabbricati rurali a uso strumentale l’Imu non è dovuta (articolo 1, comma 708, legge 147/2013). Ai fini fiscali, il carattere di ruralità è riconosciuto alle costruzioni strumentali necessarie allo svolgimento dell’attività agricola di cui all’articolo 2135 c.c. e, in particolare, destinate: a) alla protezione delle piante; b) alla conservazione dei prodotti agricoli; c) alla custodia delle macchine agricole, degli attrezzi e delle scorte occorrenti per la coltivazione e l’allevamento; d) all’allevamento e al ricovero degli animali; e) all’agriturismo, in conformità a quanto previsto dalla legge 96/2006; f) ad abitazione dei dipendenti esercenti attività agricole nell’azienda a tempo indeterminato o a tempo determinato per un numero annuo di giornate lavorative superiore a cento, assunti in conformità alla normativa vigente in materia di collocamento; g) alle persone addette all’attività di alpeggio in zona di montagna; h) a uso di ufficio dell’azienda agricola; i) alla manipolazione, trasformazione, conservazione, valorizzazione o commercializzazione dei prodotti agricoli, anche se effettuate da cooperative e loro consorzi di cui all’articolo 1, comma 2, Dlgs 228/2001; l) all’esercizio dell’attività agricola in maso chiuso (articolo 9, comma 3-bis, Dl 557/1993).
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FAQs – Imu
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