I giudici di legittimità con l’ordinanza n. 23532 del 28 settembre 2018 hanno statuito che in tema di processo tributario, laddove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni e argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dall’art. 53 del D.Lgs. n. 546 del 1992, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che è un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito.

Ordinanza n. 23532 del 28 settembre 2018 (udienza 4 giugno 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Frasca Raffaele – Est. Fichera Giuseppe
Processo tributario – Riproposizione in appello da parte dell’Amministrazione finanziaria delle stesse ragioni poste in primo grado a sostegno della legittimità dell’atto impositivo annullato – E’ assolto l’onere specifico di impugnazione ex articolo 53 del Dlgs n. 546 del 1992

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