Se gli interventi per la riduzione del rischio sismico che danno diritto al “sisma bonus potenziato” (detrazioni d’imposta del 70% o dell’80% a seconda che dai lavori derivi rispettivamente il passaggio a una o due classi di rischio inferiore) sono effettuati da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare nei comuni che si trovano in zone classificate a rischio sismico 1, mediante demolizione e ricostruzione di interi edifici, chi compra l’immobile nell’edificio ricostruito può usufruire di una detrazione pari, rispettivamente, al 75% o all’85% del prezzo di acquisto (entro un ammontare massimo di 96mila euro). Per beneficiare dell’agevolazione le imprese, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori, devono vendere l’immobile. Si ricorda, infine, che i beneficiari possono optare, in luogo della detrazione, per la cessione del corrispondente credito alle imprese che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati. È esclusa la cessione a istituti di credito e intermediari finanziari (articolo 16, comma 1-septies, Dl 63/2013).
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