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5 Febbraio, 2017
Le plusvalenze realizzate da persone fisiche residenti mediante cessione a titolo oneroso (effettuata al di fuori dell’attività imprenditoriale o di lavoro autonomo eventualmente esercitata) di beni immobili, acquistati (o costruiti) da non più di cinque anni, costituiscono redditi diversi. Per plusvalenza s’intende la differenza positiva tra corrispettivo incassato dalla cessione e costo di acquisto (o di costruzione) dell’immobile ceduto (aumentato di ogni altro costo inerente al bene medesimo). Anche la cessione di un fabbricato ricevuto per donazione può generare una plusvalenza imponibile; in questo caso, il periodo di cinque anni, da prendere in considerazione ai fini della tassabilità, decorre dalla data di acquisto da parte del donante (articolo 67, comma 1, lettera b, Tuir). Pertanto, la plusvalenza realizzata a seguito della cessione a titolo oneroso di un immobile ricevuto per donazione è imponibile se il donante lo aveva a sua volta acquistato da non più di cinque anni. In questa ipotesi, ai fini della determinazione della plusvalenza, si assume come prezzo di acquisto (o costo di costruzione) quello sostenuto dal donante.
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FAQs – tributi
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