La sanatoria di cui all’articolo 12 della L. n. 289 del 2002 costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale come invece perfeziona mediante il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario
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30 Agosto, 2019
La Corte Suprema con l’ordinanza n. 27424 depositata il 29 ottobre 2018 ha affermato che l’art. 12 della L. n. 289 del 2002, nel disciplinare una speciale procedura per la definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione fino al 31 dicembre 2000, mediante il pagamento del 25% dell’importo iscritto a ruolo, oltre alle spese eventualmente sostenute dal concessionario, non prevede alcuna attestazione di regolarità del condono e del pagamento integrale dell’importo dovuto, gravando integralmente sul contribuente l’onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia. Ne consegue che tale forma di sanatoria costituisce una forma di condono clemenziale e non premiale, come invece deve ritenersi per le fattispecie regolate dagli artt. 7, 8, 9, 15 e 16 della L. n. 289 del 2002, le quali attribuiscono al contribuente il diritto potestativo di chiedere un accertamento straordinario, da effettuarsi con regole peculiari rispetto a quello ordinario. Pertanto, nell’ipotesi di cui al citato art. 12 non si determina alcuna incertezza in ordine alla determinazione del “quantum”, esattamente indicato nell’importo normativamente stabilito da versarsi da parte del contribuente per definire favorevolmente la lite fiscale e l’efficacia della sanatoria è condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto.
Ordinanza n. 27424 del 29 ottobre 2018 (udienza 10 ottobre 2018)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Manzon Enrico – Est. Solaini Luca
Art. 12 della L. n. 289 del 2002 – Condono fiscale – Cartelle esattoriali relative ad Irpef ed Ilor – Definizione dei carichi inclusi in ruoli emessi fino al 31 dicembre 2000 – Non è prevista alcuna attestazione di regolarità del condono – Il contribuente ha l’onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo – È una forma di condono clemenziale – L’efficacia della sanatoria è condizionata all’integrale pagamento dell’importo dovuto
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FAQs – tributi
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