La sentenza di separazione legale ha statuito di pagare periodicamente alla mia ex coniuge, in sostituzione dell’assegno di mantenimento, un contributo per le spese dell’alloggio, per affitto e spese condominiali. Posso detrarre dall’Irpef queste somme?
Inserito
on
4 Settembre, 2020
Gli assegni periodici corrisposti all’ex coniuge, tranne quelli destinati al mantenimento dei figli, in conseguenza di separazione legale ed effettiva, di scioglimento o annullamento del matrimonio o di cessazione dei suoi effetti civili, non sono oneri detraibili dall’Irpef ma deducibili dal reddito complessivo (art. 10, comma 1 lett. c del Tuir).
Le somme stabilite come contributo per il pagamento del canone di locazione e delle spese condominiali, quando sono stati disposti dal giudice, sono quantificabili e vengono corrisposti all’ex-coniuge periodicamente, si considerano, come l’assegno di mantenimento, deducibili dal reddito complessivo del coniuge che le paga e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente per il coniuge che ne beneficia.
Qualora queste somme riguardino l’immobile a disposizione della moglie e dei figli, la deducibilità è limitata alla metà delle spese pagate.
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FAQ 730 e dichiarazioni dei redditi
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