In linea generale, le spese sanitarie danno diritto a una detrazione Irpef del 19%, calcolata sull’ammontare complessivo delle stesse che eccede l’importo della franchigia di 129,11 euro (articolo 15, comma 1, lettera c, Tuir). Per l’acquisto di medicinali, la detrazione spetta se la spesa è certificata da fattura o da scontrino fiscale “parlante”, in cui, cioè, sono specificati la natura e la quantità dei prodotti acquistati, il codice alfanumerico (identificativo della qualità del farmaco) posto sulla confezione del medicinale e il codice fiscale del destinatario. Possono essere detratte anche le spese sostenute all’estero, in base agli stessi criteri applicabili a quelle sostenute in Italia. In tal caso, sarà necessaria una documentazione dalla quale sia possibile ricavare le medesime informazioni. Nel caso in cui il farmacista estero abbia rilasciato un documento di spesa da cui non risultino le predette indicazioni, il codice fiscale del destinatario potrà essere riportato a mano sullo stesso e la natura (“farmaco” o “medicinale”), qualità (nome del farmaco) e quantità dovranno risultare da una documentazione rilasciata dalla farmacia (circolare 34/E del 4 aprile 2008, paragrafo 6.1). Se la documentazione sanitaria è in lingua originale, va corredata di una traduzione in italiano. In particolare, se la documentazione è redatta in inglese, francese, tedesco o spagnolo, la traduzione può essere eseguita a cura del contribuente e da lui sottoscritta; se, invece, è redatta in una lingua diversa da quelle indicate, è necessaria una traduzione giurata. Per i contribuenti con domicilio fiscale in Valle d’Aosta e nella provincia di Bolzano, non è necessaria la traduzione, se la documentazione è scritta, rispettivamente, in francese o in tedesco. La documentazione sanitaria redatta in sloveno può essere corredata di una traduzione italiana non giurata, se il contribuente, residente nel Friuli Venezia Giulia, appartiene alla minoranza slovena. Si ricorda, infine, che le spese relative al trasferimento e al soggiorno all’estero, sia pure per motivi di salute, non possono essere incluse tra quelle che danno diritto alla detrazione, in quanto non sono spese sanitarie (vedi Istruzioni per la compilazione dei modelli di dichiarazione, Appendice “Spese mediche all’estero“)
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