l’accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del Dpr n. 600 del 1973
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29 Agosto, 2019
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 25018 depositata il 10 ottobre 2018 ha precisato che l’accertamento parziale non costituisce un metodo di accertamento autonomo rispetto alle previsioni di cui agli artt. 38 e 39 del Dpr n. 600 del 1973, ai fini reddituali, e artt. 54 e 55 del Dpr n. 633 del 1972, ai fini Iva, né prevede limiti in relazione al metodo di accertamento induttivo, consentito, in linea di principio, anche in presenza di contabilità tenuta in modo regolare, quanto piuttosto una modalità procedurale che segue le stesse regole previste per gli accertamenti (Cfr., ex multis, Cass. 5977/07; 2761/2009; 25335/2010; 27323/2014; 25989/2014). Inoltre, l’utilizzo dell’accertamento parziale è nella disponibilità degli uffici anche quando ad essi pervenga una segnalazione o processo verbale di constatazione della Guardia di finanza che fornisca elementi per ritenere la sussistenza di un reddito non dichiarato, senza che tale strumento debba essere subordinato ad una particolare semplicità della segnalazione pervenuta (Cass. n. 20496/2013).
Ordinanza n. 25018 del 10 ottobre 2018 (udienza 19 giugno 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Di Iasi Camilla – Est. Castorina Rosaria Maria
Articolo 41-bis del Dpr n. 600 del 1973 – Accertamento parziale – Non è accertamento autonomo, ma costituisce una modalità procedurale che segue le stesse regole degli accertamenti – Gli uffici possono utilizzarlo anche a seguito di una segnalazione della Guardia di finanza che fornisce elementi per ritenere la sussistenza di un reddito non dichiarato
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FAQs – reddito di impresa
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