L’anno di competenza per operare la deduzione delle perdite su credito deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto
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3 Settembre, 2019
I giudici del palazzaccio con l’ordinanza n. 775 del 15 gennaio 2019 hanno precisato che in tema di imposte sui redditi d’impresa, l’art. 66, comma 3, del Dpr n. 917 del 1986, che prevede la deduzione delle perdite su crediti, quali componenti negative del reddito d’impresa, se risultano da elementi certi e precisi e, in ogni caso, se il debitore è assoggettato a procedure concorsuali, va interpretato nel senso che l’anno di competenza per operare la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto, perché in quel momento si materializzano gli elementi “certi e precisi” della sua irrecuperabilità. Diversamente opinando si rimetterebbe all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo d’imposta più vantaggioso per operare la deduzione, snaturando la regola espressa dal principio di competenza, che rappresenta invece criterio inderogabile ed oggettivo per determinare il reddito d’impresa.
Ordinanza n. 775 del 15 gennaio 2019 (udienza 13 dicembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Cataldi Michele
Art. 66, comma 3, del Dpr n. 917 del 1986 – Redditi di impresa – Deduzione di perdite su crediti – L’anno di competenza per la deduzione deve coincidere con quello in cui si acquista certezza che il credito non può più essere soddisfatto – Diversamente si rimetterebbe all’arbitrio del contribuente la scelta del periodo d’imposta più vantaggioso per operare la deduzione
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FAQs – reddito di impresa
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