I giudici del palazzaccio con l’ordinanza n. 2924 del 31 gennaio 2019 hanno puntualizzato che l’atto con il quale l’Amministrazione manifesti il rifiuto di ritirare, in via di autotutela, un atto impositivo divenuto definitivo, non rientra nella previsione di cui all’art. 19 del DLgs n. 546 del 1992 e non è quindi impugnabile, sia per la discrezionalità da cui l’attività di autotutela è connotata in questo caso, sia perché, altrimenti, si darebbe ingresso ad una inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo ormai definitivo (cfr. Cass. SSUU 3698/2009).
Ordinanza n. 2924 del 31 gennaio 2019 (udienza 20 dicembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Fracanzani Marcello M.
Esercizio del potere di autotutela – L’atto con il quale l’Amministrazione rifiuta di annullare un atto definitivo non è impugnabile ai sensi dell’art. 19 del DLgs n. 546 del 1992
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