Legittima la motivazione dell’atto “per relationem” quando il contenuto consente di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione
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27 Agosto, 2019
La Corte Suprema con l’ordinanza n. 22335 del 13 settembre 2018 ha precisato che l’obbligo di motivazione degli atti tributari può essere adempiuto anche per relationem, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, che siano collegati all’atto notificato, quando lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, cioè l’insieme di quelle parti (oggetto, contenuto e destinatari) dell’atto o del documento necessarie e sufficienti per sostenere il contenuto del provvedimento adottato, la cui indicazione consente al contribuente ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono le parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento (cfr., ex multis, Cass. 9323/2017).
Ordinanza n. 22335 del 13 settembre 2018 (udienza 10 maggio 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Virgilio Biagio – Est. Catallozzi Paolo
Obbligo di motivazione degli atti tributari – L’atto è legittimo quando contiene una motivazione per relationem – Il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti consente al contribuente ed al giudice di individuare il contenuto dell’atto richiamato
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FAQs – tributi
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