I giudici di legittimità con l’ordinanza n. 33612 del 28 dicembre 2018 hanno precisato che in caso di accertamento bancario fondato sulle risultanze di indagini finanziarie il giudice è tenuto a individuare analiticamente i fatti noti dai quali dedurre quelli ignoti, correlando ogni indizio (purché grave, preciso e concordante) ai movimenti bancari contestati, il cui significato deve essere apprezzato nei tempi, nell’ammontare e nel contesto complessivo; la presunzione di riferibilità dei movimenti bancari ad operazioni imponibili si correla, infatti, ad una valutazione del legislatore di rilevante probabilità che il contribuente si avvalga del conto corrente bancario per effettuare rimesse e prelevamenti inerenti all’esercizio dell’attività d’impresa, onde alla presunzione di legge (relativa) non può contrapporsi una mera affermazione di carattere generale, né è possibile ricorrere all’equità; – al riguardo, non è sufficiente una prova generica circa ipotetiche distinte causali dell’affluire di somme sul proprio conto corrente, dovendo il contribuente a fronte delle contestazioni dell’Amministrazione Finanziaria fornire la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni già evidenziate nelle dichiarazioni, ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività (cfr. Cass. 4829/2015).

Ordinanza n. 33612 del 28 dicembre 2018 (udienza 14 novembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Manzon Enrico – Est. Succio Roberto
Accertamento bancario – Opera una presunzione di riferibilità dei movimenti bancari alle operazioni imponibili – Non è sufficiente una prova generica – Il contribuente è tenuto a fornire la prova analitica della riferibilità di ogni singola movimentazione alle operazioni ovvero dell’estraneità delle stesse alla sua attività

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