Nel 2013 ho acquistato in comproprietà al 50% con il mio compagno un appartamento, usufruendo dei benefici prima casa. Se prima che siano decorsi cinque anni dall’acquisto vendo a lui la mia quota di proprietà, decado dalle agevolazioni?
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5 Febbraio, 2017
Si decade dai benefici “prima casa”, usufruiti in sede di acquisto dell’immobile, se si trasferisce, con atto a titolo oneroso o gratuito, l’abitazione prima che sia decorso il termine di cinque anni dalla data di acquisto, a meno che entro un anno non si proceda al riacquisto di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. Alla decadenza, consegue l’obbligo per il contribuente di pagare le imposte nella misura ordinaria nonché una sanzione pari al 30% e gli interessi di mora (nota II-bis, comma 4, articolo 1, Tariffa parte I, Dpr 131/1986). Anche il trasferimento infraquinquennale da parte di uno degli acquirenti della propria quota (acquistata con le agevolazioni) è causa di decadenza dai benefici (in tal caso, la decadenza non opera per l’altro acquirente). Pertanto, nei confronti dell’acquirente che vende la propria quota prima che siano passati cinque anni si procede al recupero della differenza di imposte, a meno che egli, entro un anno dall’alienazione, proceda all’acquisto (anche a titolo gratuito) di un altro immobile da adibire a propria abitazione principale. In caso contrario, è comunque possibile evitare l’applicazione della sanzione del 30%, comunicando all’Agenzia delle Entrate l’intenzione di non procedere a un nuovo acquisto entro l’anno, secondo quanto previsto dalla risoluzione 112/E del 27 dicembre 2012.
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FAQs – tributi
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