Nel 2022 ho ricevuto una comunicazione di irregolarità, emessa ai sensi dell’art. 36-ter del Dpr n. 600/1973, e ho aderito alla rateizzazione con calcolo delle sanzioni al 20%. Vorrei sapere se posso usufruire della definizione agevolata introdotta dalla legge di bilancio 2023, che prevede la riduzione delle sanzioni al 3% per le rateizzazioni in corso.
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5 Aprile, 2023
La legge di bilancio 2023 (legge n. 197/2022, articolo 1 – commi da 153 a 159) ha previsto, tra l’altro, la possibilità di definire in modo agevolato (con la riduzione delle sanzioni al 3%) le somme dovute a seguito di controllo delle dichiarazioni relative ai periodi di imposta 2019, 2020 e 2021 e la facoltà di estendere i piani di rateazioni (fino a 20 rate) per debiti di importo non superiore a 5.000 euro. A prescindere dal periodo d’imposta, possono essere definite anche le comunicazioni per le quali al 1° gennaio 2023 sia regolarmente in corso un pagamento rateale.
Nella definizione agevolata, tuttavia, rientrano solo le comunicazioni emesse a seguito dei controlli “automatizzati”, cioè quelli eseguiti ai sensi degli articoli 36-bis del Dpr n. 600/1973 e 54-bis del Dpr n. 633/1972.
Per le comunicazioni di irregolarità derivanti da controlli formali (eseguiti ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr n. 600/1973) rimane ferma, invece, la sanzione del 20%. Per queste comunicazioni, comunque, è adesso possibile optare per l’estensione del piano di rateazione (20 rate, anziché 8), indipendentemente dall’importo dovuto.
Per maggiori informazioni sulla definizione agevolata si consiglia di consultare la circolare dell’Agenzia delle entrate n. 1/2023.
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definizioni agevolate – condoni
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