Nell’accertamento sintetico è ammessa la prova contraria a carico del contribuente a condizione che l’entità dei redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione
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26 Agosto, 2019
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 17213 del 2 luglio 2018 intervenendo in tema di accertamento standardizzato ha puntualizzato che a norma dell’art. 38, comma 6, DPR n. 600 del 1973, l’accertamento del reddito con metodo sintetico non impedisce al contribuente di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito determinato o determinabile sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta, tuttavia la citata disposizione prevede anche che “l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione”; che, in sostanza, la norma chiede qualcosa di più della mera prova della disponibilità di ulteriori redditi (esenti ovvero soggetti a ritenute alla fonte), e, pur non prevedendo esplicitamente la prova che detti ulteriori redditi sono stati utilizzati per coprire le spese contestate, chiede tuttavia espressamente una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto (o sia potuto accadere): in tal senso va letto lo specifico riferimento alla prova (risultante da idonea documentazione) della entità di tali eventuali ulteriori redditi e della “durata” del relativo possesso, previsione che ha l’indubbia finalità di ancorare a fatti oggettivi (di tipo quantitativo e temporale) la disponibilità di detti redditi per consentire la riferibilità della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente proprio a tali ulteriori redditi, escludendo quindi che i suddetti siano stati utilizzati per finalità non considerate ai fini dell’accertamento sintetico.
Ordinanza n. 17213 del 2 luglio 2018 (udienza 6 giugno 2018)
Cassazione civile, sezione VI – 5 – Pres. Iacobellis Marcello – Est. Mocci Mauro
Accertamento sintetico – Art. 38, comma 6, DPR n. 600 del 1973 – Il contribuente deve dimostrare attraverso idonea documentazione che il maggior reddito è costituito da redditi esenti o da redditi soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta – L’idonea documentazione consiste in una prova documentale su circostanze sintomatiche del fatto che ciò sia accaduto
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FAQs – reddito di impresa
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