Omessa dichiarazione, l’Amministrazione finanziari è legittimato determinare il reddito anche induttivamente utilizzando presunzioni semplici e risalendo ai fatti ignoti da quelli noti
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4 Settembre, 2019
I giudici di legittimità con l’ordinanza n. 1348 del 18 gennaio 2019 hanno affermato che in tema di accertamento delle imposte sui redditi, nel caso in cui vi sia stata un’omessa dichiarazione da parte del contribuente, la legge abilita l’Ufficio delle imposte a servirsi di qualsiasi elemento probatorio ai fini dell’accertamento del reddito e, quindi, a determinarlo anche con metodo induttivo, anche utilizzando, in deroga alla regola generale, presunzioni semplici prive dei requisiti di cui all’art. 38, comma 3, del DPR n. 600 del 1973, sul presupposto dell’inferenza probabilistica dei fatti costitutivi della pretesa tributaria ignoti da quelli noti.
Ordinanza n. 1348 del 18 gennaio 2019 (udienza 30 novembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Cirillo Ettore – Est. Dell’Orfano Antonella
Accertamento delle imposte sui redditi – Omessa dichiarazione – L’Ufficio può determinare induttivamente il reddito con l’utilizzo di presunzioni semplici ricostruendo i fatti ignoti da quelli noti
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FAQs – reddito di impresa
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