Per l’applicazioni della normativa antielusiva non è necessario aggirare il divieto imposto da una norma imperativa antielusiva essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico
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2 Settembre, 2019
I giudici del palazzaccio con l’ordinanza n. 31452 del 5 dicembre 2018 intervenendo in tema di reati tributari hanno affermato che l’articolo 37, comma 3, del DPR n. 600 del 1973, che ha evidenti finalità antielusive – nel senso che mira a impedire che, attraverso operazioni commerciali compiute mediante negozi giuridici conformi all’ordinamento giuridico, si realizzi lo scopo di sottrarre alla corretta tassazione, in tutto od in parte, il reddito prodotto ed imputabile al medesimo soggetto giuridico – non presuppone un comportamento fraudolento (diretto ad aggirare il divieto imposto da una norma imperativa: art. 1344 c.c.), essendo sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante (perché non sorretto da valutazioni economiche diverse dal profilo fiscale) di un legittimo strumento giuridico, che consenta di eludere l’applicazione del regime fiscale proprio dell’operazione che costituisce il presupposto d’imposta.
Ordinanza n. 31452 del 5 dicembre 2018 (udienza 14 novembre 2018)
Cassazione civile, sezione V – Pres. Campanile Pietro – Est. Dell’Orfano Antonella
Articolo 37, comma 3, del DPR n. 600 del 1973 – Disposizione antielusiva – Non presuppone un comportamento fraudolento – E’ sufficiente un uso improprio, ingiustificato o deviante di un legittimo strumento giuridico
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FAQ 730 e dichiarazioni dei redditi
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FAQs – Elusione
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