In caso di acquisizione per successione mortis causa dell’immobile su cui sono stati eseguiti lavori di recupero edilizio, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che ne conservano la detenzione materiale e diretta. In altri termini, l’agevolazione compete a chi può disporre dell’immobile, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito a propria abitazione principale (circolare 24/2004, paragrafo 1.1). La condizione della “detenzione materiale e diretta del bene” deve sussistere non solo per l’anno dell’accettazione dell’eredità, ma anche in ciascuno degli anni per i quali l’erede intende fruire delle residue rate di detrazione. Pertanto, l’erede che deteneva direttamente l’immobile e, successivamente, lo ha concesso in comodato non può fruire delle rate di detrazione di competenza degli anni in cui non detiene l’immobile direttamente. Tuttavia, al termine del contratto di comodato, potrà beneficiare delle eventuali rate residue di competenza (circolare 17/2015, paragrafo 3.3).

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