In sede di proroga (anche tacita) di un contratto di locazione già assoggettato a cedolare secca, il locatore che vuole continuare ad applicare il regime sostitutivo è tenuto a esercitare la relativa opzione entro il termine previsto per il versamento dell’imposta di registro (30 giorni dalla scadenza dei primi quattro anni). L’opzione deve essere manifestata attraverso la presentazione del modello RLI ed è efficace per l’intera durata della proroga, salvo revoca. Tuttavia, la mancata presentazione del modello non comporta la revoca dell’opzione esercitata in sede di registrazione qualora il contribuente abbia mantenuto un comportamento coerente con la volontà di optare per il regime della cedolare secca, effettuando i relativi versamenti e dichiarando i redditi da cedolare secca nel relativo quadro della dichiarazione dei redditi (comportamento concludente). In questo caso, si applica una sanzione in misura fissa di 100 euro, ridotta a 50 se il modello viene presentato con un ritardo non superiore a 30 giorni.
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