Tra le spese ammesse alla detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio rientrano quelle relative alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego delle fonti rinnovabili di energia. Gli interventi possono essere realizzati anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia (articolo 16-bis, comma 1, lettera h, Tuir). L’installazione di un impianto fotovoltaico, diretto alla produzione di energia elettrica, per poter beneficiare della detrazione in esame deve avvenire essenzialmente per far fronte ai bisogni energetici dell’abitazione (cioè per usi domestici, di illuminazione, alimentazione di apparecchi elettrici, eccetera) e quindi l’impianto deve essere posto direttamente al servizio dell’abitazione dell’utente (risoluzione n. 22/E del 2 aprile 2013). In merito alla detrazione in parola, si ricorda che la legge di bilancio 2017 ha prorogato al 31 dicembre 2017 la possibilità di usufruire della maggiore detrazione Irpef (50%), confermando il limite massimo di spesa di 96 mila euro per unità immobiliare. Dal 1° gennaio 2018, in assenza di ulteriori proroghe, la detrazione tornerà alla misura ordinaria del 36% e con il limite di 48mila euro per unità immobiliare.
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