I soggetti obbligati per legge alla manutenzione, protezione o restauro dei beni culturali vincolati possono beneficiare, ai fini Irpef, di una detrazione d’imposta nella misura del 19% delle spese sostenute ed effettivamente rimaste a loro carico (articolo 15, comma 1, lettera g, Tuir). Ai fini della fruibilità della detrazione, devono essere considerati obbligati alla manutenzione, protezione o restauro quei soggetti che vantano un titolo giuridico che attribuisca loro la proprietà, il possesso o la detenzione del bene oggetto dell’intervento conservativo (risoluzione 10/E del 9 gennaio 2009). La necessità delle spese, quando non siano obbligatorie per legge, deve risultare da un’apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà (articolo 47, Dpr 445/2000), presentata dal richiedente al ministero per i Beni e le attività culturali, relativa alle spese effettivamente sostenute per lo svolgimento degli interventi cui il beneficio si riferisce (articolo 40, comma 9, Dl 201/2011). L’agevolazione è cumulabile con quella relativa alle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, Tuir), ma in tal caso è ridotta nella misura del 50% (circolare ministeriale n. 57/1998, paragrafo 5) fino a un importo di spesa di 96mila o 48mila euro, a seconda della data in cui sono state sostenute le spese. Per le spese eccedenti il limite massimo, la detrazione in esame si applica sull’intero importo.
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