In caso di morte dell’avente diritto alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette per intero esclusivamente all’erede che conserva la detenzione materiale e diretta dell’immobile. Quest’ultima sussiste qualora l’erede assegnatario abbia l’immediata disponibilità del bene, potendo disporre di esso liberamente e a proprio piacimento, a prescindere dalla circostanza che lo abbia adibito ad abitazione principale (circolare n. 24/E del 10 giugno 2004, paragrafo 1.1). Se la detenzione materiale e diretta dell’immobile è esercitata congiuntamente da più eredi, la detrazione è ripartita tra gli stessi in parti uguali (circolare n. 15/E del 5 marzo 2003, paragrafo 2).
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