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4 Novembre, 2017
Per le erogazioni liberali in denaro effettuate nei periodi d’imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2013, per interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, per il sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica, delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione e per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, spetta un credito d’imposta, nella misura del 65% delle erogazioni effettuate. Il credito è riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali nei limiti del 15% del reddito imponibile e ai soggetti titolari di reddito d’impresa nei limiti del 5 per mille dei ricavi annui ed è ripartito in tre quote annuali di pari importo. Per i titolari di reddito d‘impresa, il credito è utilizzabile in compensazione e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap. Non trovano applicazione i limiti di compensabilità previsti dalle legge (articolo 1, DL 83/2014). Nel modello F24 utilizzato per la compensazione deve essere indicato il codice tributo “6842”, istituito dalla risoluzione n. 116/E del 17 dicembre 2014 (per ulteriori informazioni sull’art-bonus, si rinvia ai chiarimenti forniti dalla circolare n. 24/E del 31 luglio 2014 e al sito artbonus.gov.it).
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FAQ 730 e dichiarazioni dei redditi
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