Inserito
on
4 Febbraio, 2017
La definizione agevolata prevista dal decreto legge n. 193/2016, convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016 , si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2016.
Chi aderisce deve pagare l’importo residuo del debito senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si devono pagare gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge.
Equitalia invierà al contribuente, entro il 28 febbraio 2017, una comunicazione per posta ordinaria sulle somme che le sono state affidate entro il 31 dicembre del 2016 e che a tale data non risultano ancora notificate.
Per avere informazioni sugli importi che sono stati affidati a Equitalia nel 2016 è possibile rivolgersi anche allo sportello o accedere all’area riservata sul sito www.gruppoequitalia.it.
Category:
FAQ – cartelle di pagamento
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE - Sentenza n. 5373 depositata il 21 febbraio 2023 - In tema di definizione agevolata della lite fiscale, l’art. 1, co. 192, della l. n. 197 del 2022, nel consentire la definizione delle controversie per le quali, alla data di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 27 dicembre 2021, n. 41604 - Gli effetti della definizione agevolata di cui all’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011 vanno valutati in relazione a ciascun contribuente, tanto che gli effetti della definizione agevolata di…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20058 - In tema di condono fiscale, rientrano nel concetto di lite pendente, con possibilità di definizione agevolata ai sensi dell’art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 20 dicembre 2021, n. 40728 - In tema di definizione agevolata delle controversie tributarie ai sensi dell'art. 6, comma 2, d.l. n. 193/2016, non trova applicazione la regola generale di cui all'art. 391, secondo comma,…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 17 gennaio 2019, n. 1158 - In tema di condono fiscale, rientrano nel concetto di lite pendente, con possibilità di definizione agevolata ai sensi dell'art. 16, comma 3, della l. n. 289 del 2002, le controversie relative…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 03 maggio 2019, n. 11623 - In tema di condono fiscale, rientrano nel concetto di lite pendente, con possibilità di definizione agevolata ai sensi dell'art. 39, comma 12, del d.l. n. 98 del 2011, conv. in l. n. 111 del…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- Il dirigente medico ha diritto al risarcimento qua
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28258 depositata il 9 ottobre 20…
- Il lavoratore in pensione ha diritto alla reintegr
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n . 32522 depositata il 23 novembre…
- Il dolo per il reato di bancarotta documentale non
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 42856 depositata il 1…
- La prescrizione in materia tributariava eccepita d
La Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 27933 depositata il 4 ottobre 20…
- Il giudice penale per i reati di cui al d.lgs. n.
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 44170 depositata il 3…